n. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO sezione V Riunita con l'intervento dei Signori: Chiaro Domenico, Presidente, Vitali Angelo, Relatore, Amore Giorgio, Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 347/13 depositato il 02/05/2013, avverso avviso di accertamento n. T9K010800959 Irpef-Add.Reg. 2007, avverso avviso di accertamento n. T9K010800959 Irpef-Add.Com. 2007, avverso avviso di accertamento n. T9K010800959 Irpef-Altro 2007, contro: Ag. Entrate Direzione Provinciale Como;

proposto dal ricorrente: Barsocchi Angelo, Via ai Crotti 8 - 22031 Albavilla (CO);

difeso da: Terenghi Rag. Gabriella, Via dei Mille n. 13 - 22100 Como (CO);

sul ricorso n. 609/13 depositato il 02/10/2013, avverso avviso di accertamento n. T9K010800629/13 Irpef-Add.Reg. 2008, avverso avviso di accertamento n. T9K010800629/13 Irpef-Add.Com. 2008, avverso avviso di accertamento n. T9K010800629/13 Irpef-Altro 2008, contro: Ag. Entrate Direzione Provinciale Como;

proposto dal ricorrente: Barsocchi Angelo - Via ai Crotti 8 - 22031 Albavilla (CO);

difeso da: Terenghi Gabriella - Via dei Mille n. 13 - 22100 Como (CO) - Barsocchi Angelo - R.G. nn. 347/13 e 609/13. Con un primo ricorso depositato in data 2.5.2013 ed assunto al numero di R.G. 347/13 il signor Barsocchi Angelo ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9K010800959/2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como ha accertato sinteticamente, per il periodo di imposta 2007, un maggior reddito IRPEF di €

36.212,00 ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, sulla base dell'esistenza di beni indicativi di capacita' contributiva (due autovetture e la residenza principale) e di incrementi patrimoniali (acquisto di un'autovettura), ingiungendo il pagamento della relativa differenza di imposta, oltre interessi e sanzioni per dichiarazione infedele. Con un successivo ricorso depositato in data 2.10.2013 ed assunto al numero di R.G. 609/13 ha impugnato anche l'avviso n. T9K010800629/2013 relativo al periodo di imposta 2008, recante l'accertamento di un maggior reddito IRPEF di 31.845,00, oltre interessi e sanzioni. I due avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi sulla base dei dati e delle informazioni forniti dal contribuente all'amministrazione finanziaria in risposta al questionario inviatogli ai sensi dell'art. 32 comma 1 n. 4 del D.P.R. n. 600/1973 (cfr. doc. 3 allegato alle controdeduzioni dell'Ufficio), questionario che recava espressamente l'avvertimento di rito ex art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 circa la successiva inutilizzabilita' in sede giurisdizionale dei dati e degli elementi non tempestivamente dichiarati. A sostegno di entrambi i gravami il contribuente ha dedotto due articolati motivi di ricorso, rubricati come segue. 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c. 4 e ss. del D.P.R. n. 600/1973. Illegittimita' dell'accertamento per difetto di motivazione, carente sotto il profilo sostanziale e della prova. Insussistenza degli elementi e delle circostanze di fatto certi previsti dall'art. 38 c. 4 D.P.R. n. 600/1973. Illegittimita' degli avvisi di accertamento basati su una presunzione semplice non assistita dai requisiti della gravita', precisione e concordanza. Illegittimita' degli avvisi di accertamento per omissione di contraddittorio con il contribuente, preventivo alla notifica degli stessi. 2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c. 4 e ss. del D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione normativa vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 78/2010. Insussistenza dei requisiti di legittimita' degli accertamenti costituiti dallo scostamento di 1/4 - e per almeno due periodi di imposta - tra il reddito «sinteticamente» accertabile e quello dichiarato. In particolare, il contribuente lamenta il mancato esperimento del contraddittorio preventivo previsto dalla novella introdotta con l'art. 22 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122) ed evidenzia, offrendo i relativi elementi di prova: 1) di aver percepito, negli anni 2007 e 2008, una pensione di invalidita', rispettivamente di €

3.157,00 ed €

3.207,00;

2) che l'autovettura modello Lancia Ypsilon acquistata nel 2006 costituisce bene strumentale, rilevante ai fini dell'accertamento redditometrico soltanto nella misura del 50%;

3) che l'autovettura Kia Karens acquistata nel 2009 e' stata integralmente acquistata mediante un finanziamento, sicche' non...

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