n. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2014 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione prima civile Presidente dottor Roberto Bichi rel. est. Giudice dottoressa Orietta Micciche' Giudice dottoressa Serena Baccolini Il Tribunale, cosi' come sovra composto, provvedendo sul ricorso per ricusazione proposto da Giuseppe Oliveto della giudice dottoressa Maria Rosaria Cuomo (procedimento n. r.g. 3502/2014), ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Giuseppe Oliveto il 27 maggio 2013 proponeva ricorso ex art. 1 comma 48 L. n. 92/2012, nei confronti di Laborest Italia spa, chiedendo che fosse accertato il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente a far data dal 3 ottobre 2011, l'illegittimita' del licenziamento orale intimato, con le conseguenti pronunce. A seguito di riserva assunta all'udienza del 5 settembre 2013 la giudice Cuomo emetteva ordinanza 10 settembre 2013 con cui respingeva le richieste proposte dalla difesa Oliveto. Questi proponeva ricorso ex art. 1 comma 51 L. 92/2012, che era assegnato per l'ulteriore trattazione alla giudice Cuomo. Parte ricorrente con ricorso 16 gennaio 2014, deduce ragione di ricusazione nei confronti della giudice Cuomo quale assegnatario dell'opposizione ex art. 1 comma 51 L. n. 92/2012, sul rilievo che il medesimo giudice ha gia' trattato del tema controverso quale designato alla trattazione del ricorso ex art. 1 comma 48 L. cit.;

richiama il precetto di cui all'art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c., deducendosi che il giudice ha conosciuto della causa in «una precedente fase del processo». Il ricorrente articola le proprie deduzione prospettando che l'art. 51 comma 1 n. 4, in correlazione con l'art. 1 comma 51 cit., deve essere interpretato attraverso un orientamento che trae ragione d'essere nell'art. 111 Cost., la' dove si pretende la posizione di imparzialita' del giudice. Sostiene che il diverso ampio orientamento giurisprudenziale che ritiene la perfetta ammissibilita' o, comunque, il non divieto del permanere del medesimo giudice-persona nella trattazione del procedimento previsto dalla diposizione ex art. 1 L. n. 92/2012 si porrebbe in contrasto con il precetto costituzionale, cosi' come ricavabile anche da quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 387/1999. Da cio', quindi, la prospettazione di incostituzionalita' delle predette norme, se esse, nel loro dato testuale, prevedano o, comunque, consentano l'identita' del giudice-persona nella fase sommaria-anticipatoria e della eventuale fase successiva ordinaria, a seguito di ricorso ex art. 1 comma 51 L. cit., 414 c.p.c.. 2. Il ricorso per ricusazione ripropone la tematica circa il (preteso) dovere di astensione del giudice assegnatario dell'opposizione ex art. 1 comma 51 L. n. 92/2012 nell'ipotesi in cui abbia gia' trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L. cit. Sulla questione il Tribunale di Milano si e' gia' pronunciato con varie ordinanze reiettive della questione (vedi, tra le altre, Sez 1° civ. 4 aprile 2013, IX sezione civile 19 giugno 2013, Sezione specializzata per l'impresa A 11 luglio 2013 e 21 novembre 2013, conformi all'indirizzo espresso da vari Tribunali: Tribunale di Palermo, ord. 28 gennaio 2013, Tribunale di Bergamo, ord. 25 marzo 2013, Tribunale di Piacenza ord. 12 novembre 2012,) Nei provvedimenti ora citati si e' ampiamente esposto come nella specie non venga in considerazione l'evocata ipotesi di cui all'art. 51, 1° comma n. 4 c.p.c., che prevede l'obbligo di astensione del giudice solo nel caso in cui abbia conosciuto della controversia «in altro grado del processo o come arbitro».: condizione non ravvisabile la' dove, come nella specie, l'istituto processuale e' articolato su di una prima fase sommaria, cui segue una eventuale seconda articolazione oppositiva, secondo uno schema tipico dei procedimenti di opposizione a cognizione ordinaria, nell'ambito nel medesimo grado di giudizio. Orientamento di merito conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di evidenziare che l'emissione di provvedimenti di urgenza o a cognizione sommaria da parte dello stesso giudice che e'...

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