n. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione terza lavoro In persona del giudice dr. Dario Conte, ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2013;

Letti gli atti e le note depositate nei termini assegnati;

O s s e r v a Con ricorso depositato il 6 dicembre 2011 De Muto Nadia ha qui convenuto in giudizio il Ministero della giustizia. Ha esposto (in sintesi, e per quanto pertiene alla presente ordinanza): di prestare servizio presso la Casa Circondariale «Regina Coeli» in Roma, in modo del tutto continuativo, mediante convenzioni annuali e poi biennali, dal 18 marzo 1991, come infermiera;

che il rapporto e' regolato da convenzioni di prestazione d'opera libero professionale ai sensi dell'art. 53 della legge n. 740/1970;

di svolgere mansioni equivalenti, per contenuto professionale, a quelle svolte dagli infermieri dipendenti di ruolo, inquadrati alla posizione economica B2 secondo il C.C.N.L. Ministeri, e contratti integrativi applicabili al Ministero della giustizia ed, in particolare, al personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria;

ha descritto analiticamente le modalita' di prestazione del servizio, evidenziando di essere assoggettata ad una condizione pienamente subordinata, anche al di la' di quanto previsto dall'art. 53 cit., in quanto soggetta al potere organizzativo, direttivo, e disciplinare dell'Ammistrazione «committente». Ha quindi dedotto (per quanto pertiene alla presente ordinanza): che quello instauratosi ed in corso tra le parti e' un rapporto di lavoro subordinato;

di aver percepito una retribuzione inferiore ai minimi sindacali ed insufficiente ex Cost. 36, da parametrarsi a quella degli infermieri di ruolo inquadrati nella posizione economica B2;

che, alternativamente, l'utilizzo di lavoro subordinato in difetto delle forme e modalita' prescritte dalla legge da titolo a risarcimento del danno, ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, in misura pari alle differenze retributive cui avrebbe avuto diritto se nei suoi confronti si fosse instaurato un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

nonche' della contribuzione previdenziale omessa. Ha quindi chiesto (tra l'altro, e per quanto pertiene alla presente ordinanza): dichiararsi la natura subordinata del rapporto;

condannarsi il convenuto, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° luglio 1998 all'ottobre 2008;

e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della contribuzione omessa. Resiste, con memoria difensiva, il Ministero della giustizia, che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, anche in base all'assunto per cui i poteri esercitati dalla direzione dell'Istituto sugli infermieri «incaricati» si atterrebbero alle disposizioni legali che regolano l'istituto. Osserva il giudicante che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 121/1993 e n. 115/1994, ha affermato che non e' «consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilita' delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie ed ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato». La Corte, nella sentenza n. 121/1993, ha anche richiamato la nozione di rilevanza costituzionale di lavoro subordinato quale formulata in propri precedenti (Cort. Cost. n. 51/1987, n. 5363/1986, n. 1457/1984 e numerose altre), individuandola nel fatto che il prestatore di lavoro subordinato si identifica per il fatto di essere stabilmente inserito nell'organizzazione del datore (soggezione al potere organizzativo) e di stare sta a disposizione di questi tra una prestazione e l'altra, per le mutevoli esigenze del servizio (soggezione al potere direttivo/conformativo). In entrambi i precedenti sopra...

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