n. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2013 -

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai numeri 65050, 65051, 65052, 65053, 65054, 65055, 65056, 65057, 65058 e 65060 del registro di segreteria proposti dai signori Carriello Gian Paolo, nato a Sorrento il 9 ottobre 1938, Visconti Sergio, nato a Terzigno il 2 febbraio 1945, Annunziata Gaetano, nato a Napoli l'11 novembre 1937, Schisano Bruno, nato a Napoli il 4 agosto 1946, Lignola Pietro, nato a Napoli il 29 novembre l934, Dente Gattola Orazio, nato a Napoli il 22 marzo 1938, Taglialatela Giuliano, nato a Gildone (Campobasso) l'11 giugno 1944, Tagliarini Vincenza, nata a Codogno (Lodi) il 23 settembre 1939, Vitiello Renato, nato a Napoli il 4 gennaio 1939 e Del Grosso Pasquale, nato a Napoli il 20 marzo 1937, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, Viale Gramsci n. 16, presso lo studio legale del difensore, contro l'INPDAP, sede di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore e contro l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Napoli. Visto l'atto introduttivo del giudizio. Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS, ex gestione INPDAP, depositato agli atti del giudizio in data 27 febbraio 2012 e la successiva memoria di difesa depositata il 30 marzo 2012. Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale. Uditi all'udienza il 22 novembre 2012, alla presenza del segretario d'udienza, dott.ssa Angela Gallo, l'avv. Luigi M. D'Angiolella per le parti ricorrenti e la dott.ssa Maria Orsola Del Prete, su delega del dirigente della Direzione Regionale Campania - Molise dell'INPS - Gestione Ex INPDAP, per l'amministrazione resistente. Premesso che Con ricorso proposto avverso l'INPDAP e l'INPS, i sig.ri Carriello Gian Paolo, Visconti Sergio, Annunziata Gaetano, Schisano Bruno, Lignola Pietro, Dente Gattola Orazio, Taglialatela Giuliano, Tagliarini Vincenza, Vitiello Renato e Del Grosso Pasquale, magistrati ordinari in quiescenza, hanno chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale in essere senza tenere in conto le decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, legge n. 111/2011, temporaneamente abrogate dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, successivamente reintrodotte dall'art. 2, comma 1, legge n. 148/2011 e confermate con la recente legge n. 214/2011 (decurtazioni operate a partire dal 1° agosto 2011) e, per gli anni 2012 e 2013, senza tenere in conto le declinazioni del trattamento previdenziale previste dall'art. 18, comma 3, legge n. 111/2011, secondo il quale i trattamenti previdenziali superiori a cinque volte il c.d. minimo INPS non beneficiano della rivalutazione automatica di cui alla legge n. 448/1998 (la norma risulta sostituita dall'art. 24, comma 25, legge n. 214/2011, che ha disposto l'abbassamento della soglia da cinque a tre volte il c.d. minimo INPS). I ricorrenti hanno inoltre contestato la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, conv. in legge n. 148/2011, che nel disciplinare la decorrenza temporale del contributo straordinario avrebbe irragionevolmente previsto una durata pari a 36 mesi (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013) per i dipendenti pubblici in servizio e pari a 41 mesi per i pensionati (dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014). Le parti ricorrenti hanno conseguentemente chiesto la restituzione delle trattenute medio tempore disposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. I ricorrenti hanno in particolare contestato l'applicazione in via retroattiva, disposta dall'ente previdenziale, della richiamata normativa ed hanno inoltre sollevato questione di legittimita' costituzionale delle predette norme per violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 53 e 97 della Costituzione. Con i ricorsi in epigrafe e' stata inoltre domandata la sospensione cautelare delle ritenute gia' disposte dall'ente previdenziale, atteso che il trattamento pensionistico sarebbe stato pesantemente inciso dalle suddette ritenute e che cio' avrebbe indebitamente modificato il tenore di vita dei ricorrenti. Con il decreto del Giudice Unico del 9 febbraio 2012, regolarmente trasmesso alle parti, veniva fissata l'udienza di discussione del giudizio cautelare per la data del 12 aprile 2012. Con la memoria di difesa depositata il 30 marzo 2012, l'INPS (Ex Gestione INPDAP) ha proceduto a ripercorrere l'evoluzione legislativa nella subiecta materia ed ha concluso sostenendo che la pur complessa evoluzione normativa si e' assestata con l'introduzione della legge n. 148/2011, che ha stabilizzato, per il periodo agosto 2011 - dicembre 2014, il c.d. contributo di solidarieta' a carico dei redditi pensionistici erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria previsto dall'art. 18, comma 22-bis, legge n. 111/2011 (5% per le pensioni con importi lordi annui oltre i 90.000,00 euro e 10% per le pensioni con importi lordi annui compresi tra i 150.000,00 euro e i 200.000,00 euro;

per le pensioni oltre i 200.000,00 euro lordi annui l'art. 24, comma 31-bis, legge n. 214/2011 ha poi previsto un contributo di solidarieta' pari al 15%). L'ente previdenziale ha contestato le censure della parte ricorrente in merito alla violazione del principio dell'irretroattivita' delle imposizioni tributarie, atteso che il proprio operato, alla luce della seppur travagliata evoluzione normativa, e' sempre stato sostenuto da fonti legislative legittimanti in vigore. La parte resistente non ha controdedotto in merito alla questione di legittimita' costituzionale delle predette norme. Con distinte ordinanze n. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 146, depositate il 4 maggio 2012, l'istanza di sospensione cautelare delle trattenute previdenziali veniva rigettata per difetto del c.d. periculum in mora e veniva al contempo fissata l'udienza di discussione del merito dei giudizi per l'udienza del 22 novembre 2012. All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle reciproche posizioni. L'avv. D'Angiolella ha in particolare insistito in merito alla fondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale delle richiamate norme che hanno imposto le ritenute previdenziali. La dott.ssa Maria Orsola Del Prete ha ribadito che il comportamento dell'amministrazione e' stato rispettoso dell'assetto normativo e non ha formulato eccezioni specifiche in ordine alla questione di costituzionalita'. Con riferimento alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT