n. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 869 del 2012, proposto da: Lottomatica videolot rete S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Geronimo Cardia, Tommaso Gualtieri, con domicilio eletto presso Francesco Guaschino in Torino, via Casalis, 56;

Contro: comune di Rivoli, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Gambino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

A.A.M.S. - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Nei confronti di: Istituto comprensivo Giacomo Matteotti - Rivoli;

Istituto comprensivo Giacomo Matteotti c/o Avvocatura dello Stato;

Per l'annullamento: 1) dell'Ordinanza n. 263 del 23 maggio 2012, pubblicata dal 25 maggio 2012 al 9 giugno 2021 avente ad oggetto la «Determinazione in conformita' al regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 1124 del 21 dicembre 2011 dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco nonche' dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati dal Comune»;

2) del Regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco approvato con deliberazione n. 124 del 21/12/2011 con il quale si stabilisce all'art. 9 rubricato "orari di apertura" che "1. L'orario di apertura delle sale giochi e' stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le ore 10.00 e le 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2. 2) gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00;

al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati";

3) Comunicazione del 29/05/2012 avente ad oggetto "Nuovo regolamento comunale delle sale da gioco e degli apparecchi automatici da gioco ed intrattenimento";

4) nonche', di ogni atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli e dell'A.AM.S. - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto e Diritto 1. - La societa' ricorrente opera nel settore degli apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. n. 773 del 1931 (slot machine e videolotterie) in qualita' di concessionaria del servizio pubblico inerente l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi, per effetto di atto concessorio stipulato con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Nello svolgimento della propria funzione di concessionario la societa' ricorrente ha collocato apparecchi da gioco lecito presso alcuni esercizi situati nel territorio del Comune di Rivoli (TO). Con ordinanza n. 263/2012, del 23 maggio 2012, il Sindaco del Comune di Rivoli ha disposto limitazioni orarie all'utilizzo ed al funzionamento dei predetti apparecchi da gioco autorizzato, disponendo, in particolare, al punto n. 2, che gli "esercenti autorivati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attivita' di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di inizio attivita' presentata in Comune) possono attivare i predetti apparecchi esclusivamente in orario compreso tra le h. 12.00 e le h. 23.00. Al di fuori di dettatasela oraria di apparecchi devono essere spenti e disattivati». Come si evince dal preambolo dell'ordinanza sindacale, la ragione delle limitazioni risiede: a) nella "tutela della fasce deboli della popolazione";

  1. nel "porre un argine alla disponibilita' illimitata, o quasi, delle affida di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con piu' evidenza i fenomeni di devianza e emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti piu' disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio". L'ordinanza fa applicazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e del Regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco approvato con delibera del Consiglio comunale del 21 dicembre 2011, n. 124 (in particolare, l'art. 11, rubricato "Orari", per il quale "L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, e' consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 23.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati";

nonche' il precedente art. 9, rubricato "Orari di apertura", il cui comma 2 dispone che "Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00;

al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati"). Con il ricorso quest'ultimo regolamento viene impugnato unitamente alla predetta ordinanza (nonche' insieme alla comunicazione prot. n. 44632/2012, del 29 maggio 2012, con la quale il Comune informava dell'avvenuta approvazione del predetto regolamento). Agli atti impugnati vengono mosse le seguenti censure: "violazione della riserva di legge prevista nella materia dei giochi pubblici": si tratterebbe, infatti, di una materia la cui disciplina, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h, Cost., spetterebbe "allo Stato e ad altri enti espressamente indicati dalla legge tra i quali non sono inclusi gli enti locali";

"violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 50, comma 7, TUEL 267/2000) - violazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere per sviamento e/o per arbitrio";

qui si argomenta, in particolare, anche l'inapplicabilita', al caso di specie, dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, la ricorrente non ravvisandone i presupposti;

"incompetenza del Comune e competenza del Questore ai sensi dell'art. 88 TULPS": cio' con riferimento alla fissazione degli orari per l'attivazione degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b, del r.d. n. 773 del 1931 (le c.d. VLT- videolotterie) la cui installazione ed utilizzo "e' legato al rilascio di apposita licenza ex art. 88 TULPS che «...] e' appunto di competenza del Questore", cosi' come stabilito dall'art. 2, comma 2- quater, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito in legge n. 73 del 2010;

"violazione di legge, eccesso di potere, illogicita', manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria. Mancanza di un'idonea giustificazione del sacrificio imposto al privato". Il Comune di Rivoli si e' costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2013 sono state sentite le parti in sede di esame della domanda cautelare. Con ordinanza cautelare n. 56 del 2013 questo Tribunale amministrativo regionale, nelle more dell'esame della questione di costituzionalita', che si solleva con la presente ordinanza, ha respinto "la domanda cautelare sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale" cosi' motivando "ritenuto che con separata ordinanza viene sollevata questione di legittimita' costituzionale in relazione alla disciplina normativa primaria vigente in materia di apertura di esercizi in cui si pratica il gioco d'azzardo per contrasto con le norme costituzionali in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT