n. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2013 -

LA CORTE DI APPELLO All'udienza in Camera di consiglio del 18 febbraio 2013 ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento penale di appello n. 2584/2009 a carico di W.M. n. a Thies (Senegal) 20 febbraio 1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Luceri del Foro di Rimini, imputato: a) del reato di cui all'art. 474 c.p. b) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 648 c.p. In Pesaro acc. 2 agosto 2007. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale Premesso in fatto che, a seguito di indagini svolte dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro citava a giudizio W. M. per rispondere del reato di ricettazione di alcuni capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e del reato di detenzione per la vendita di detti prodotti. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;

che con sentenza in data 4 giugno 2009 il Tribunale di Pesaro, all'esito di giudizio abbreviato, riteneva l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati ex art. 81 cpv c.p. e ritenuta, quanto al reato di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma di cui all'art. 648 c.p., lo condannava, con l'aumento per la recidiva «specifica e recente» e per la continuazione e la riduzione per il rito alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa;

che avverso detta sentenza ha interposto appello l'imputato, limitandosi a censurare il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessivita' della pena;

che ha interposto ricorso per cassazione - convertito in appello ex art. 580 c.p.p. - il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando la erronea qualificazione della recidiva (correttamente contestata come reiterata specifica infraquinquennale) come "specifica e recente";

la elusione del prescritto criterio di comparazione tra la contestata recidiva reiterata pluriaggravata e l'attenuante del fatto di particolare tenuita' di cui all'art. 648 comma 2 c.p. e, soprattutto, la violazione del principio stabilito nell'art. 69 comma 4 c.p.p., del divieto di sub-valenza della recidiva reiterata. La pena irrogata - evidenzia il P.G.- a seguito delle denunziate violazioni di legge, risulta illegale per difetto, non potendosi in alcun modo ad essa pervenire, anche a voler muovere dal minimo edittale del delitto di ricettazione (anni due di reclusione ed €. 516 di multa);

che all'odierna udienza, fissata per la discussione delle suddette impugnazioni, la Corte ritiene di sollevare d'ufficio la questioni di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione - dell'art. 69 comma 4 c.p., come sostituito dall'art. 3 legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p. Motivi Rilevanza della questione La questione e' sicuramente rilevante nel presente giudizio in quanto, in caso di accoglimento, si dovrebbe irrogare una pena identica o persino inferiore rispetto a quella inflitta dal primo giudice (impugnata, non infondatamente, nel quantum dall'imputato), atteso che la modesta gravita' del fatto indurrebbe a ritenere l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art...

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