N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2012

IL TRIBUNALE

  1. Premesse ricostruttive dell'iter processuale.

    Premesso che:

    questo collegio e' investito della trattazione del procedimento a carico di Augussori + 35, ai quali e' contestata la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 in riferimento all'azione dell'associazione denominata 'Camicie verdi', poi confluita nell'associazione denominata 'Guardia Nazionale Padana';

    questo collegio in data 10 dicembre 2010, accertato che con l'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 era stato abrogato predetto art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n.

    43, ha ritenuto che cio' fosse avvenuto in totale assenza di una valida delega al Governo per realizzare quell'abrogazione e ha sollevato questione di legittimita' costituzionale;

    dopo tre giorni dalla proposizione di quella questione il Governo, con altro decreto legislativo, il n. 213 del 13 dicembre 2010, ha di nuovo abrogato il predetto art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, espungendo la norma dall'elenco delle disposizioni che lo stesso Governo, con il precedente decreto legislativo n. 179 del 2009, aveva espressamente deliberato di mantenere in vigore;

    in conseguenza di questa sopravvenuta nuova ed autonoma abrogazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n.

    43 la Corte costituzionale ha restituito gli atti a questo collegio affinche' sia valutato se la questione proposta mantenga rilievo;

    questo collegio, per le ragioni che saranno meglio esplicitate sotto, ha ritenuto che anche con questo nuovo intervento legislativo il Governo abbia operato senza averne il potere e, pertanto, che anche il decreto legislativo 213 del 2010 sia affetto da manifesta e evidente illegittimita' costituzionale;

    va da se' che, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 213 del 2010, nella parte in cui modifica il decreto legislativo 179 del 2009 espungendo ex post dalle norme mantenute in vigore l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio1948 n. 43, tornera' ad essere rilevante l'originaria questione di legittimita' gia' proposta - e che qui andra' risollevata - dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui, anch'esso, ha abrogato il predetto art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43.

  2. La manifesta illegittimita' dell'intervento governativo di cui al decreto legislativo 213 del 2010 di modifica del decreto legislativo 179 del 2009.

    Come e' noto, con la legge 28 novembre 2005, n. 246 il legislatore, all'art. 14, comma 14, nell'ambito di un progetto complessivo di semplificazione del tessuto normativo vigente, ha delegato il governo 'ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore'; stabilendo, al successivo comma 14-ter, che 'decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate'.

    Costituendo quest'ultima una delega al Governo ad individuare quali previsioni normative mantenere in vigore e quali destinare all'effetto abrogativo, il legislatore ha dovuto necessariamente, in forza dell'art. 76 Cost., fissare un termine per l'esercizio di quella delega e dettare i 'principi e criteri direttivi' che il Governo avrebbe dovuto seguire nell'opera di selezione delle norme da mantenere in vigore.

    Il termine per l'esercizio della delega era fissato dal combinato disposto del citato comma 14 e del precedente comma 12. Il comma 14, infatti, fissava il termine ultimo per l'esercizio della delega ad individuare le norme da mantenere in vigore 'entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12' e il comma 12, a sua volta, prevedeva un termine di 'ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [2005/246 ndr]: legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280 e che, quindi, mancando nel testa una diversa disposizione, e' entrata in vigore il 16 dicembre 2005.

    Con l'effetto che il termine per esercitare la delega andava a scadere il 16 dicembre del 2009.

    I principi e criteri direttivi per l'esercizio di quella delega erano, invece, dettati nel citato comma 14 ed erano enucleati nel modo seguente:

    'a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

    1. esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativa o siano comunque obsolete;

    2. identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

    3. identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

    4. organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

    5. garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

    6. identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

    7. identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione'.

    A fronte di questa delega il Governo ha, infatti, provveduto ad adottare il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 con il quale ha elencato le leggi dello Stato anteriori al 1970 per le quali era 'indispensabile la permanenza in vigore'.

    E tra queste previsioni, al punto 1001 dell'allegato 1 al citato decreto, ha indicato, appunto, il decreto legislativo n. 43 del 1948.

    Ora, per prima cosa, appare di palese evidenza che il successivo intervento operato con il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n.

    213 sul decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, per modificarne il contenuto, sia del tutto illegittimo per l'assoluta assenza di una delega al Governo ad abrogare leggi o provvedimenti gia' sottratti all'effetto abrogativo del comma 14-ter dell'art. 14 della legge 2005 n. 246.

    Infatti, nel momento in cui il Governo ha indicato un provvedimento tra quelli per i quali era 'indispensabile la permanenza in vigore' ha impedito che quel testo venisse ad essere travolto dall'effetto abrogativo altrimenti conseguente al comma 14-ter della legge 2005 n. 246.

    Con la conseguenza che solo il legislatore, con un successivo provvedimento di legge, potrebbe disporne l'abrogazione, non certo il Governo.

    Ne', peraltro, il potere esercitato dal Governo, ritornando sulle determinazioni gia' adottate con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, puo' trovare la sua fonte di legittimazione nella delega all'epoca conferita con il comma 14 della legge 2005 n. 246, perche' quel potere era conferito, come si e' visto, per un termine complessivo di quattro anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia dal 16 dicembre 2005, per cui quel termine era spirato gia' nel dicembre del 2009, esattamente pochi giorni dopo l'adozione del decreto legislativo 2009, n. 179.

    Anche per questo aspetto, quindi, al dicembre del 2010, allorche' venne adottato il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213, il Governo non aveva alcun potere di modificare le determinazioni gia' adottate con il citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.

    Men che meno, peraltro, un potere del Governo di abrogare ex post, e oltre il termine, un provvedimento legislativo gia' sottratto all'effetto abrogativo del comma 14-ter dell'art. 14 della legge n.

    2005/246, puo' discendere dal comma 18 dello stesso art. 14 legge n.

    2005/246, citato nel corpo dell'art. 1 del d.lgs. n. 213/2010 e richiamato all'odierna udienza da alcune delle difese.

    Il citato comma 18 prevede che: 'Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19'.

    La norma citata, dunque, non consente all'esecutivo di intervenire nuovamente sulla scelta operata nell'individuazione delle norme per le quali era 'indispensabile la permanenza in vigore' e sottratte all'effetto abrogativo altrimenti conseguente, ma si limita a consentire interventi integrativi, di riassetto o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore e alle norme adottate per ragioni di semplificazione e di riassetto delle stesse leggi.

    Infatti, comma 15 dell'art. 14 della legge n. 2005/246 prevedeva che il Governo con i 'decreti legislativi di cui al comma 14' provvedesse, oltre ad indicare le norme mantenute in vigore, 'altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970'.

    Il comma 18 in esame, quindi, consente al Governo esclusivamente un ulteriore intervento di assestamento della disciplina risultante da questi decreti legislativi, ma non permette in alcun modo di ritornare anche sulle scelte gia' compiute circa la normativa da mantenere in vigore ex comma 14.

    La conferma di cio' deriva, oltre che dal chiaro tenore del comma 18, dal...

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