N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2012

IL TRIBUNALE 1. Cambrini Alfredo ha convenuto in giudizio l'Inps ed ha dedotto:

di essere stato alle dipendenze di azienda autoferrotranviaria e di esser stato collocato in pensione il 1° agosto 1995, in virtu' di prepensionamento (per raggiunta anzianita' contributiva) ai sensi dell'art. 4 d.l. 25 novembre 1995, n. 501;

che l'Inps gli aveva erogato il trattamento pensionistico anticipato nella misura calcolata in ragione della sola contribuzione al Fondo di Previdenza degli Autoferrotranviari (pari a 32 anni), considerando cioe' la maggiorazione (fino a 35 anni) prevista dal predetto d.l. n. 501 del 1995 utile solamente ai fini del conseguimento dell'anzianita' assicurativa e non anche al fine della determinazione dell'ammontare della pensione stessa;

che invece, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', la maggiorazione prevista dal citato art. 4 d.l. n. 501 ha effetti non solamente sul diritto, ma anche sulla misura della pensione.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia accertato il suo diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione ET n. 452661 di cui e' titolare sulla base di un'anzianita' di 35 anni di contribuzione e che I'Inps sia condannato al pagamento di euro 40.551,71, per differenze maturate fino al 30 settembre 2010, oltre ai ratei maturati successivamente a tale data.

L'Inps, costituendosi in giudizio, ha dato atto di aver interessato i propri uffici amministrativi affinche' procedessero alla riliquidazione della pensione del ricorrente, prendendo in considerazione il beneficio previsto dall'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995 anche ai fini della determinazione del quantum della pensione.

Ha sostenuto che, tuttavia, la controparte ha errato nei propri conteggi, avendo applicato ai contributi aggiuntivi riconosciuti ex art. 4 d.l. n. 501, un coefficiente di rendimento pari al 2,5%, invece che quello pari al 2%. Il convenuto ha eccepito, poi, la prescrizione dei ratei arretrati.

All'udienza del 19 gennaio 2011, 1'Inps ha depositato documentazione relativa all'avvenuta riliquidazione della pensione del ricorrente.

Con note depositate il 7 ottobre 2011, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'Inps, nel mese di febbraio 2011, della somma di euro 17.358,35 a titolo di arretrati per il periodo 1° dicembre 2000-31 gennaio 2011. Contestualmente ha dedotto di aver interrotto la prescrizione gia' con il ricorso amministrativo presentato il 26 ottobre 2004 e, quindi, di aver diritto anche agli arretrati maturati dal l° agosto 1995 al 30 novembre 2000. Inoltre il ricorrente ha lamentato che I'Inps, nel ricalcolare la pensione, ha applicato ai contributi aggiuntivi ex art. 4 d.l. n. 501 del 1995 l'aliquota di rendimento pari al 2%, invece che al 2,5% ed ha insistito nelle domande formulate nel ricorso.

All'udienza del 19 ottobre 2011 l'Inps ha eccepito il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione quinquennale previsti dall'art. 38 del decreto-legge n. 98 del 2011.

  1. - E' incontroverso in causa che, in via generale, il sistema di calcolo del montante contributivo rilevante in sede di liquidazione della pensione spettante al ricorrente prevedeva che dovesse essere applicata un'aliquota pari al 2,50% sulle retribuzioni percepite sino al 31 dicembre 1992 (c.d. quota A); una pari aliquota su quelle percepite sino al 31 dicembre 1994 (con una differenza sul numero delle mensilita' di retribuzione da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione: c.d. quota B); infine un'aliquota pari al 2% su quelle percepite successivamente al 1 gennaio 1995 (c.d.

    quota C).

    Dopo che, nelle more del giudizio, il convenuto ha provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente utilizzando nel computo anche il beneficio contributivo previsto dall'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995 ed ha provveduto a pagare le differenze arretrate calcolate con applicazione dell'aliquota del 2% maturate sui ratei decorrenti dal 1° dicembre 2000 in poi, restano oggetto di contrasto tra le parti:

    a) l'individuazione del coefficiente di rendimento dei contributi 'aggiuntivi' riconosciuti all'ex autoferrotranviere che, secondo il medesimo, dovrebbe essere del 2,5% (come se fossero stati tutti versati entro il 31 dicembre 1994), mentre, ad avviso dell'Istituto previdenziale, sarebbe del 2%, essendo quei contributi riferibili ad un periodo successivo al 1994;

    b) se il credito vantato dal ricorrente e consistente nelle differenze relative ai ratei compresi nel periodo 1° agosto 1995-30 novembre 2000 sia o meno estinto per decadenza e/o prescrizione.

    Quale che sia la soluzione che si intenda fornire alla prima delle predette questioni, occorre comunque affrontare anche la seconda. Infatti, seppure dovesse accogliersi la tesi dell'Inps, secondo cui ai contributi aggiuntivi riconosciuti dall'art. 4 d.l. n.

    501 del 1995 deve applicarsi il coefficiente di rendimento del 2%, resta il fatto che l'ente previdenziale ha corrisposto al ricorrente le differenze da lui maturate, applicando quel minor coefficiente, solamente per il periodo successivo al 1° dicembre 2000, non anche per il periodo antecedente a quella data.

    Pertanto, occorre comunque stabilire se, con riferimento alle differenze pretese dal ricorrente in relazione ai ratei pensionistici del periodo 1° agosto 1995-30 novembre 2000, si sia compiuta la decadenza o maturata la prescrizione. In caso affermativo, nulla spetterebbe al pensionato per tale periodo; in caso negativo, gli spetterebbero le differenze scaturenti dal computo (con applicazione del coefficiente di rendimento pari come minimo al 2%) dei contributi 'aggiuntivi' ex art. 4 d.l. n. 501 del 1995.

  2. - Al riguardo, I'Inps ha invocato lo jus superveniens costituito dall'art. 38 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 111 del 2011) il quale, al comma 1, lettera d), da un lato, ha aggiunto all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 un comma secondo cui 'Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte' e, dall'altro, dopo il predetto art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, ha inserito l'art. 47-bis, a norma del quale 'Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni'.

    In virtu' del comma 4 dello stesso art. 38, le disposizioni ora riportate 'si applicano anche ai - giudizi pendenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT