N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2012

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in sede di rinvio dalla Cassazione, iscritta al n. 630/11 RG Cont. ricorso in riassunzione depositato 1'8 ottobre 2011 da Panontin Paolo, in proprio nella sua qualita' di cittadino elettore del Comune di Azzano Decimo Ricorrente in riassunzione - Contro Bortolotti Enzo, proc. dom.

Avv. F. Volpe ed E. Terpin per mandato a margine della comparsa di risposta in riassunzione Ricorrente in riassunzione - e contro Bin Daniele, Bortolin Mauro, Caldo Lucio, Innocente Roberto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone Putto Marco, Saro Simone, Stefanutto Lorella, Sindaco del Comune di Azzano Decimo Resistenti in riassunzione non costituiti;

Con l'intervento del P.M. presso la Corte d'Appello di Trieste, intervenuto.

Oggetto: diritti di elettorato attivo e passivo.

Rilevato che Paolo Panontin, quale cittadino elettore del Comune di Azzano Decimo, proponeva, avanti il Tribunale di Pordenone, azione popolare ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 267/2000 nei confronti di Enzo Bortolotti, Sindaco del predetto Comune, affermandone l'incompatibilita' sopravvenuta a mantenere tale carica e chiedendone quindi la decadenza, a norma degli artt.63, comma 4 e 68 del predetto d.lgs., a seguito della proposta opposizione da parte del predetto Bortolotti, avanti il Giudice di Pace di Pordenone, alla sanzione amministrativa irrogatagli dalla Polizia Municipale del Comune di Azzano Decimo per violazione del Codice della Strada;

rilevato che il Bortolotti si costituiva personalmente sottolineando, tra l'altro, che sul piano del necessario bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, oggetto della procedura, doveva comunque darsi prevalenza al suo diritto di azione e di conservazione dell'elettorato passivo previsto dagli artt. 24 e 51 della Costituzione;

rilevato che il Tribunale di Pordenone, premesso che risultava ancora pendente il procedimento ex legge n. 689/81 promosso dal Bortolotti, accoglieva il ricorso;

rilevato che nel giudizio di appello instaurato dal Bortolotti, oltre al Panontin si costituivano, con distinti ricorsi, anche Marco Putto, Roberto Innocente, Lucio Caldo, Saro Simone, Lorella Stefanutto, Mauro Bertolin e Daniele Bin, quali elettori del Comune di Azzano Decimo;

rilevato che la Corte d'Appello di Trieste, sezione 1' civile, dopo aver proceduto alla riunione dei suddetti procedimenti ed ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, all'udienza del 12 gennaio 2010, preso atto che era stato notificato al P.M. il ricorso del solo Bortolotti, dichiarava con sentenza n.

2/2010 l'estinzione del giudizio;

rilevato che la Corte Suprema di Cassazione, su ricorso del Bortolotti, con sentenza n. 17274/11 dd.28.4/12.8.2011, dopo aver affermato che erroneamente la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione del processo invece che l'inammissibilita' delle sole impugnazioni relativamente alle quali i proponenti non avevano assolto l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti del P.M., cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, ad altra Sezione della stessa Corte d'Appello di Trieste;

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