N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 230 del 2011, proposto da:

Nicola Sinisi, Silvia Cavallari, Roberto Pascarelli, Giuseppe Coscioni, Pasquale Pantalone, Gennaro Mastroberardino, Roberta Licci,

Antonella Ioffredi, Giacomo Ciccio', Renato Mari, Gerardo Laguardia,

Lucia Russo, Vincenzo Picciotti, Annamaria Casadonte, Elena Vezzosi,

Domenica Sabrina Tanasi, Simona Boiardi, Angela Baraldi, Naclia Buttelli, Francesco Maria Arcangelo Caruso, Marco Gattuso, Manuela Mirandola, Rosaria Savastano, Emilio Pisante, Gianluigi Morlini,

Antonio Colonna, Ornella Chicca, Letizia Plate', Giuseppe Bersani,

Giorgio Grandinetti, rappresentati e difesi dagli mvv.ti Massimo Rutigliano, Marco Cuniberti, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso il primo, in Parma, Borgo S.Brigida, n. 1;

Contro Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bologna, presso la quale sono ex lege domiciliati, in Bologna, via Guido Reni, n. 4;

Per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

nonche', per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che i ricorrenti magistrati ordinari sono attualmente in servizio presso Uffici giudiziari territorialmente ricompresi nell'ambito di competenza di questo Tribunale;

che i predetti subiscono le misure applicative delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 22, del d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010 a norma del quale 'per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e'...

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