N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2012

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. R.G. 121 dell'anno 2010 vertente tra Roveda Stefano e Lomazzi Anna Paola Daniela, entrambi elettivamente domiciliati in Milano piazza Cinque Giornate n. 10 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pividori che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di ricorso ex art. 696-bis c.p.c., ricorrenti e Immobiliare Vittoria s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio via Libia n. 2 presso lo studio dell'avv. Pier Antonio Introini che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, resistente.

Nonche' Della Valle e Lavelli s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio via F.lli d'Italia 3 presso lo studio degli avv.ti Ezio e Mario Crespi che la rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di risposta, resistente.

Nonche' P.M. Serramenti s.a.s. di Pesenti Patrizio & C., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio via Cellini n. 22 presso lo studio dell'avv. G. Albe', rappresentata e difesa dagli avv.ti Devis Stefano Cucchi e Francesco Sansegolo del Foro di Bergamo come da procura a margine della comparsa di risposta, terza chiamata;

Nonche' Marelli Flavio, elettivamente domiciliato in Gallarate largo Camussi n. 3 presso lo studio dell'avv. Marco Bianchi che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta, terzo chiamato;

Nonche' Innecco Biagio, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio viale Castelfidardo n. 9 presso lo studio dell'avv. Diego Cornacchia che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di risposta, terzo chiamato;

Fatto Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto a seguito di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Roveda Stefano e Lomazzi Anna Paola - premesso di avere acquistato con atto di compravendita del 23.10.2002 da Immobiliare Vittoria s.r.l. la piena proprieta' di un'unita' immobiliare sita in Cairate alla via Dante n. 53 per il corrispettivo di € 299.545,00 - adivano il Tribunale di Busto Arsizio chiedendo la condanna in solido del venditore Immobiliare Vittoria s.r.l. e dell'Impresa Della Valle & Lavelli & C. s.n.c. (che 'risulta... abbia preso parte all'attivita' edificatoria'), ex art.

1669 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei 'vizi da violazione dei requisiti acustici passivi previsti dalla vigente normativa acustica' (in particolare, per il mancato rispetto del d.P.C.m. 5 dicembre 1997) per complessivi €_98.200,00 pari al minor valore dell'immobile cosi' come accertato dal C.T.U. nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., oltre interessi legali e spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva.

Si costituiva in giudizio Immobiliare Vittoria s.r.l. eccependo l'intervenuta decadenza degli attori dalla garanzia per vizi ex art.

1669 c.c. nonche' l'intervenuta prescrizione per le domande 'riferite ad asseriti vizi diversi da quelli del mancato rispetto dei limiti inerenti l'isolamento di facciata della camera da letto e del soggiorno' e la mancanza di delega al difensore in relazione alla richiesta risarcitoria attinente detti vizi. L'Immobiliare Vittoria chiedeva, comunque, il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa il progettista e direttore lavori geom. Marelli Giuseppe nonche' la P.M. Serramenti s.a.s. di Pesenti Patrizio & C.

al fine di essere dai predetti 'manlevata' da quanto 'essa sia tenuta a riconoscere agli attori con vincolo solidale o, in via gradata, in proporzione dell'accertata responsabilita' di ciascuna parte'.

Si costituiva altresi' in giudizio l'Impresa Della Valle e Lavelli s.n.c. in liquidazione, contestando l'applicabilita' dell'art. 1669 c.c. alla fattispecie denunciata e chiedendo comunque il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa di P.M. Serramenti s.a.s. 'per essere dalla stessa garantita e manlevata in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea'.

La P.M. Serramenti s.a.s. di Pesenti Patrizio & C., chiamata in causa da Immobiliare Vittoria s.r.l. e dall'Impresa Della Valle e Lavelli s.n.c. in liquidazione, si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a Della Valle e Lavelli s.n.c. in liquidazione, in difetto di qualsiasi rapporto contrattuale con quest'ultima. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti poiche' infondate.

Si costituiva altresi' in giudizio il geom. Marelli Flavio, chiamato in causa da Immobiliare Vittoria s.r.l., assumendo di avere assunto unicamente l'incarico di progettista dell'immobile e responsabile per la sua conformita' architettonica e chiedendo a sua volta di poter chiamare in causa il geom. Inneco Biagio in quanto effettivo D.L. e responsabile delle opere strutturali.

Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il terzo chiamato geom. Inneco Biagio evidenziando che il Marelli non aveva svolto alcuna domanda nei suoi confronti e assumendo che il predetto era sfornito di legittimazione attiva nei suoi confronti.

Disposto il mutamento del rito e depositate memorie ex art. 183 coma VI c.p.c. la causa veniva quindi trattenuta in decisione e quindi rimessa sul ruolo ex art. 101 comma secondo c.c.

All'esito delle osservazioni svolte dalle parti sulla questione rilevata d'ufficio, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione e parte attrice sollevava, in via subordinata e nella ritenuta ipotesi d'inapplicabilita' del d.P.C.m. 5 dicembre 1997 stante le novita' legislative frattanto intervenute, eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge n. 88/2009 cosi' come modificato dall'art. 15 legge 96/2010 per violazione degli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost.

Diritto La fattispecie in esame ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata ex art. 1669 c.c. dall'acquirente di un immobile nei confronti del venditore/costruttore e dell'appaltatore per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici fissati dal d.P.C.m. del 5 dicembre 2007.

In particolare, dalla lettura delle conclusioni del ricorso ex art. 702 c.p.c. introduttivo del presente giudizio e della narrativa dell'atto si evince chiaramente che a fondamento della domanda i ricorrenti hanno inteso porre non gia', genericamente, la violazione delle regole dell'arte nella costruzione degli edifici da parte del...

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