N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 2012

LA CORTE DI APPELLO Ha emesso, dandone lettura, la seguente ordinanza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2010/2011 r.g. vertente tra De Marchis avv. Pierfilippo, difeso in proprio, elett.te dom.to in Roma, via Toscana 1, appellante e Fondazione Enasarco, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Acciavatti, elett.te dom.ta in Roma, viale dell'Astronomia 18, appellata.

Va premesso in fatto quanto segue.

Con sentenza del tribunale di Roma n. 18447/2010 era dichiarato cessato alla data del 15 gennaio 2009 il contratto di locazione tra le parti relativo all'unita' immobiliare in Roma, via Gregorio XI 121 sc. A int. 16 e, quindi, era confermata l'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c.; erano dichiarate inammissibili le altre domande svolte dalla Fondazione Enasarco in via principale e dal conduttore Pierfilippo De Marchi in via riconvenzionale.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello De Marchis concludendo per il rigetto, sotto diversi profili, della domanda proposta dalla Fondazione Enasarco e per la condanna della Fondazione stessa alla restituzione degli oneri accessori indebitamente riscossi ed al risarcimento dei danni in ragione delle spese sostenute per riparazioni e dei pregiudizi alla reputazione professionale.

Si costituiva ritualmente Fondazione Enasarco eccependo, in via pregiudiziale l'improcedibilita' dell'appello per violazione del termine di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c. e contestando nel merito la fondatezza dei motivi del gravame.

E' da osservare, riguardo all'eccezione pregiudiziale, che De Marchis non ha in effetti provveduto a notificare il ricorso introduttivo del presente gravame ed il decreto di fissazione di udienza entro il termine legale di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c.:

dopo aver ricevuto via fax, in data 2 maggio 2011, comunicazione del decreto presidenziale, ha, infatti, avviato il procedimento di notificazione solo in data 27 ottobre 2011.

In diritto e' da osservare che, con riguardo specifico all'art.

435, comma 2, Cass. Sez. un. 30 luglio 2008 n. 20604 ha argomentato che 'Una volta .... scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga ...... si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio'. Di qui se ne e' tratta la conclusione, nella giurisprudenza di merito, che non solo in caso di omessa notificazione, verificata all'udienza di discussione, del ricorso introduttivo e del relativo decreto presidenziale ma anche in caso di notificazione tardiva, oltre il previsto termine di dieci giorni, l'appello sarebbe da dichiararsi...

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