N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2012

LA CORTE DI APPELLO Ha emesso, dandone lettura, la seguente ordinanza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1427/2011 r.g. vertente tra Argano Renato, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Pietrosanti e Armando Argano, elett.te dom.to in Roma, via di Santa Teresa 23, appellante e Fondazione ENPAM, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fioretti, elett.te dom.ta in Roma, via Arno 88, appellata.

Va premesso in fatto quanto segue.

Con sentenza del tribunale di Latina n. 1685/2010 era dichiarato cessato alla data del 31 ottobre 1998 il contratto di locazione tra le parti relativo all'unita' immobiliare in Latina, via Eroi del Lavoro 11 ed il conduttore Renato Argano era condannato al rilascio del predetto immobile in favore della Fondazione ENPAM.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello Argano concludendo per il rigetto, sotto diversi profili, della domanda proposta dalla Fondazione ENPAM.

Si costituiva Fondazione ENPAM contestando la fondatezza dei suesposti motivi e concludendo per il rigetto dell'appello.

E' da osservare - come gia' rilevato al verbale dell'odierna udienza - che Argano non ha provveduto a notificare il ricorso introduttivo del presente gravame ed il decreto di fissazione di udienza entro il termine legale di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c.:

dopo aver ricevuto via fax, in data 4 aprile 2011, comunicazione del decreto presidenziale, ha, infatti, avviato il procedimento di notificazione solo in data 1º dicembre 2011.

In diritto e' da osservare che, con riguardo specifico all'art.

435, comma 2, Cass. Sez. un. 30 luglio 2008 n. 20604 ha argomentato che 'Una volta .... scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga ..... si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio'. Di qui se ne e' tratta la conclusione, nella giurisprudenza di merito, che non solo in caso di omessa notificazione, verificata all'udienza di discussione, del ricorso introduttivo e del relativo decreto presidenziale ma anche in caso di notificazione tardiva, oltre il previsto termine di dieci giorni, l'appello sarebbe da dichiararsi improcedibile. Tale conclusione e' stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., ma la questione e' stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 60/2010) sulla base della considerazione che nella fattispecie esaminata da Cass. sez.

un. n. 20604/08 l'improcedibilita' era...

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