N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 617 del 2010, proposto da: Alam Ragib, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso l'avv. Marco l'azzini, in Trieste, viale XX Settembre, 30;

Contro U.T.G. - Prefettura di Udine, Questura di Udine, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

Per l'annullamento del provvedimento reso dalla Prefettura di Udine prot. PUD/L/N/2009/101231 in data 13 agosto 2010, con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere l'emersione dal lavoro irregolare e la sanatoria della posizione di soggiorno ai sensi dell'art. 1-ter legge n. 102/2009, nonche' per l'annullamento di ogni altro atto, con particolare riferimento al provvedimento presupposto con cui la Questura di Udine ha negato il nulla osta alla regolarizzazione previa sospensione del medesimo provv. prefettizio di rigetto dell'istanza di regolarizzazione, nonche' di ogni atto anche non conosciuto dall'istante, con particolare riferimento agli atti presupposti adottati dalla Questura di Udine.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Udine e di Questura di Udine e di Ministero dell'interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Il ricorrente - cittadino del Bangladesh - impugna il provvedimento di reiezione dell'istanza di emersione ex legge n.

    102/2009, determinata dall'essere stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 14 giugno 2006, con sentenza ex art. 444 c.p.p., per il reato (ostativo, a tenore della legge medesima) di cui agli artt. 624 e 625 c.p., essendosi 'impossessato, al fine di trarne profitto, di alcuni prodotti per l'igiene (saponetta, schiuma da barba, crema per le mani) per un valore di € 25,00, all'interno dei magazzini UPIM'.

    1.1. - Il ricorso lamenta la violazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 1-ter, comma 13, lett. c) della legge n. 102/2009, e carenza di motivazione.

    Afferma, innanzi tutto, l'istante che la condanna non avrebbe dovuto essere considerata ostativa poiche' patteggiata e intervenuta in un momento precedente l'entrata in vigore della legge n. 102/2009...

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