n. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 10 dicembre 2013, ha pronunciato e seguente ordinanza, artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento iscritto al n. 22147 dell'anno 2013, pendente tra E.K.M., nata a Khenifra (Marocco) e residente in Milano, rappresentante legale: avv. Giorgio Rossari, domicilio eletto: presso studio legale Milano, via Vivaio n. 6, procura alle liti: a margine dell'atto di ricorso, parte attrice;

Contro D.B.R., codice fiscale (non indicato dall'attrice), nato a Milano e residente in Milano, notificazione: presso residenza, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, parte convenuta contumace;

E con l'intervento dell'ufficio di Procura avente ad oggetto: separazione giudiziale, art. 151 del codice civile. In fatto I coniugi E.K.M., nata a Khenifra (Marocco), e D.B.R., nato a Milano, contraevano matrimonio civile in Milano, in data 6 luglio 2005, con atto trascritto nei registri dello stato civile di Milano. Dall'unione non nascevano figli. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25 marzo 2013, la E.K. richiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito allegando la definitiva rottura dell'affectio coniugalis. Richiedeva la liquidazione delle spese processuali, solo in caso di opposizione alla domanda da parte del coniuge. Nulla chiedeva per se' a titolo di mantenimento. Il presidente f.f. fissava l'udienza in data 1° ottobre 2013. All'udienza ex art. 708 del codice di procedura civile, non compariva il D.B. nonostante la regolarita' della notificazione, perfezionatasi ex art. 140 del codice di procedura civile. Il presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava l'udienza ex artt. 709-bis, 183 del codice di procedura civile, in data 10 dicembre 2013. La parte attrice depositava memoria integrativa in data 21 novembre 2013 insistendo per la pronuncia di separazione. All'udienza di prima comparizione, tenuta in data 10 dicembre 2013, il marito restava contumace, nonostante la regolarita' della notifica, perfezionatasi in mano della madre convivente. L'avvocato della parte attrice richiedeva fissarsi udienza ex art. 189 del codice di procedura civile. Il giudice istruttore riservava la decisione. Il Tribunale, cio' detto, ritiene di dovere rimettere gli atti alla consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 189 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che «il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies». In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Osserva Quanto segue. 1. - In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante. All'esito dell'udienza ex art. 183 del codice di procedura civile, essendo la causa matura per la decisione, e' precipua intenzione di questo Tribunale fissare udienza dinanzi al collegio...

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