N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Flammini Gino (C.F.: FLM GNI 36D15 D210Q) e Vagnoni Fiorella (C.F.: VGN FLL 49C41 C210P), elettivamente domiciliati in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell'Avvocato Marcello Furitano, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce al ricorso, - ricorrenti;

Contro Pasticceria Garden di Castelletti Bruno & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avvocato Renato Olivieri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Roberto Mandolesi in Roma, via Paolo Emilio n.

34, - controricorrente;

Avverso la sentenza n. 503 della Corte d'appello di Ancona del 10 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 16 giugno 2011 dal Consigliere relatore dott. Stefano Petitti;

Sentito per la ricorrente l'avvocato Giancarlo Ferri, per delega;

Sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto Con sentenza in data 18 febbraio 2004 il Tribunale di Fermo rigettava la domanda proposta da Flamini Gino, Flamini Oreste,

Vagnoni Fiorella e Vagnoni Renata di condanna della Pasticceria Garden di Castelletti Bruno & C. s.n.c. all'arretramento e, quindi, alla demolizione dell'ampliamento dell'edificio realizzato da detta societa' in violazione delle distanze legali minime fissate dal P.R.G. del Comune di Cupramarittima.

I soccombenti proponevano appello sostenendo l'inapplicabilita' della normativa di cui alla legge della Regione Marche n. 31 dal 1979 - la quale consente ampliamenti in deroga ai P.R.G. con l'unico obbligo di mantenere una distanza minima di tre metri tra i fabbricati - perche' in contrasto con 1'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, il quale fissa una distanza minima di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Gli appellanti assumevano, infatti, che nel conflitto tra norme statali e norme regionali dovessero prevalere le prime.

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza resa pubblica mediante deposito il 10 settembre 2005, rigettava l'impugnazione sulla base del rilievo secondo cui, nella gerarchia delle fonti normative, non poteva darsi una relazione di supremazia delle leggi statali rispetto a quelle regionali e che comunque una simile supremazia non poteva riconoscersi a un decreto ministeriale, trattandosi di fonte di tipo secondario.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto...

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