N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2010

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva del 20 dicembre 2010, nella causa iscritta al numero n. 4571/2010 R.G., pendente tra Sergio Gianfranco (avv. Domenico Carpagnano) e la S.p.a. Poste Italiane (Avv. Francesca Nappi), ha pronunciato la seguente ordinanza di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in ordine all'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione.

I n f a t t o Con domanda dell'11 agosto 2010, Sergio Gianfranco ha convenuto in giudizio la S.p.a. Poste Italiane, chiedendo l'accertamento dell'illegittimita' del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 5 aprile 2007, 'ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del d.lgs. n. 368/2001 cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266', in virtu' del quale ha prestato servizio, quale sportellista, presso l'Ufficio Postale di Andria 2, dal 6 aprile 2007 al 30 giugno 2007.

Nella pendenza del giudizio, il 24 novembre 2010 e' entrata in vigore la legge n. 183/2010, il cui art. 32 ha previsto:

  1. al qunto comma che, 'nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604';

  2. al sesto comma che, 'in presenza di contratti ovvero di accordi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'';

  3. e al settimo comma, che 'le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge' e che 'con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile'.

Costituitasi in giudizio, la societa' Poste Italiane, per quanto qui rileva, ha invocato l'applicazione dell'art. 32 citato, ivi incluso il comma 6, 'in quanto' avrebbe 'stipulato (e 'manterrebbe' in essere) accordi sindacali a livello nazionale che prevedono l'assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie'.

All'udienza del 6 dicembre 2010, questo giudice ha pronunciato una sentenza parziale, con la quale ha dichiarato 'la nullita' del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 5 aprile 2007', e 'che tra la S.p.a. Poste Italiane e Sergio Gianfranco e' intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione (6 aprile 2007)', ordinando 'alla prima di riammettere immediatamente in servizio il secondo' e, al contempo, con ordinanza di pari data, 'impregiudicata ogni ulteriore valutazione', ha concesso 'alle parti, ex art. 32, comma 7 del c.d. 'Collegato Lavoro'', un termine per l'integrazione della domanda e delle eccezioni in ordine all'ammontare del risarcimento dovuto, rinviando 'per la discussione sui restanti profili alla udienza del 20 dicembre 10'.

Nelle sue note difensive, il ricorrente ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale, ritenendo che l'art. 32 della legge n. 183/2010 violi gli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost.

I n d i r i t t o I. Preliminarmente, appare opportuno precisare che, in forza del d.lgs. n. 368/2001 (applicabile alla specie ratione temporis), prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 183/2010, il giudice, nel caso in cui avesse accertato con sentenza la nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, oltre a convertire il rapporto in un rapporto ab origine a tempo indeterminato, avrebbe dovuto, per diritto vivente, condannare il datore di lavoro a riammettere in servizio il lavoratore, a corrispondergli le retribuzioni a partire dall'atto di messa in mora, al netto dell'eventuale aliunde perceptum, e a regolarizzare la sua posizione contributiva.

Ebbene, tale disciplina delle 'conseguenze' del termine illegittimo - che, ai fini della determinazione del danno risarcibile, aveva il pregio di tenere conto di quanto ciascuna delle parti contrattuali avesse contribuito, con il suo comportamento, alla produzione del danno e di considerare in quale misura il lavoratore fosse stato effettivamente danneggiato (prevedendo che fosse portato in detrazione l'aliunde perceptum) - e' stata letteralmente travolta dall'art. 32 della legge n. 183/2010, che, a partire dalla sua entrata in vigore (24 novembre 2010), con una disposizione che, per espressa previsione normativa, trova 'applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della ...legge' (comma 7), ha stabilito che, 'nei casi di conversione del contratto a tempo determinato', tutto cio' che il lavoratore puo' pretendere (a parte la conversione e, quindi, la sua riammissione in servizio), e' un risarcimento del danno pari ad 'un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15...

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