N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2010

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza colleggiale nel procedimento civile iscritto al n. 10419/2010 R.G., avente ad oggetto ricorso popolare elettorale, promosso da Battaglia Salvatore, nato a Catania il 7 novembre 1964, ed ivi residente in via Marchesi Clara n.

5, codice fiscale BTT SVT 64S07 0351 M, elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Ternullo, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Catalioto del Foro di Messina, per procura a margine del ricorso introduttivo; attore;

Contro Stancanelli Raffaele, nato a Regalbuto il 30 giugno 1950, residente in Catania, Via Rosso di S. Secondo n. 10, C.F. STN RFL 50H30 H221K, elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 24, presso lo studio dell'Avv.to Emanuele Passanisi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso, unitamente all'Avv.to Bruno Fiorito; convenuto e contro comune di Catania, in persona del Vice Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosario Russo dell'Avvocatura dell'Ente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato in Catania Via Oberdan n.

141, presso la Direzione degli Affari Legali del Comune, autorizzato con la delibera della G.M.n. 1425 del 6 dicembre 2010; convenuto e con l'intervento del P.M., Sede, in persona del Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catania dott. Carmelo Zuccaro;

Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2010, Battaglia Salvatore, cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Catania, chiedeva a questo Tribunale accertarsi, in capo al resistente Raffaele Stancanelli, la sussistenza della causa di incompatibilita' tra la carica di Sindaco del Comune di Catania e quella di Senatore della Repubblica Italiana, e la conseguente dichiarazione di decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Catania, qualora lo stesso resistente, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, non avesse esercitato il diritto di opzione.

Premetteva in fatto che, all'esito delle elezioni politiche tenutesi il 13 ed il 14 aprile 2008 era stato eletto senatore il resistente Raffaele Stancanelli, con proclamazione avvenuta il successivo 25 aprile e convalidata il 3 novembre 2009, e che, successivamente, all'esito delle votazioni amministrative tenutesi il 15 ed 16 giugno 2008 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Catania, era stato proclamato eletto alla carica di Sindaco lo stesso senatore Stancanelli che, attualmente, ricopriva entrambe le cariche.

Deduceva che la successiva elezione a Sindaco del Comune di Catania del senatore Stancanelli rilevava quale sopravvenuta causa di incompatibilita' tra le due cariche, e che il resistente aveva diritto di esercitare l'opzione entro 10 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla carica di Sindaco.

Deduceva che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) del d.P.R.

n. 361 del 1957, il legislatore aveva espressamente previsto l'ineleggibilita' alla carica di deputato nazionale del Sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, prevedendo, nel successivo comma 5, che 'l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b), c),' e che, in forza dell'interpretazione sistematica di dette disposizioni, la sopravvenienza di una ipotesi, gia' costituente ragione di ineleggibilita', doveva considerarsi trasformata in ragione d'incompatibilita', cosi' come avevano ritenuto, con interpretazione rimasta costante sino al 2002, sia la Giunta per le elezioni della Camera sia quella per le elezioni del Senato.

Deduceva che la ratio sottesa alla ritenuta equiparazione sostanziale tra ineleggibilita' ed incompatibilita' sopravvenuta tra le medesime cause era triplice e cioe' volta: 1) ad evitare che il cumulo delle cariche potesse dar luogo a posizioni idonee ad influenzare l'elettorato per le consultazioni politiche; 2) ad evitare un conflitto di interessi e di attivita' tra le cariche e gli uffici pubblici; 3) ad evitare il cumulo di cariche oggettivamente impegnative.

Deduceva che il diverso orientamento assunto a partire dalla XIV Legislatura nel 2002, dalla Giunta per le elezioni, - che aveva ritenuto di non poter operare la trasformazione delle causa di ineleggibilita' sopravvenuta in incompatibilita', per la mancanza di previsione testuale, e sul rilievo che le norme che sanciscono le ineleggibilita' sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione analogica, - aveva comportato, di fatto, la disapplicazione di due principi ripetutamente affermati dalla Corte costituzionale, - e cioe' il principio di corrispondenza biunivoca della ineleggibilita'/incompatibilita', ed il principio di conversione delle relative cause, di cui invocava l'applicazione in via interpretativa, - con conseguente incompatibilita' alla carica di' Sindaco successivamente assunta dal ricorrente, ferma restando l'espressa riserva contenuta nell'art. 66 Cost. con riferimento alla carica di senatore.

Eccepiva, in subordine, l'illegittimita' costituzionale sia della Legge 15 febbraio 1953 n. 60, 'Incompatibilita' Parlamentari', nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' tra l'ufficio di Deputato o Senatore della Repubblica e la carica di Sindaco di Comune avente popolazione superiore a 20 mila abitanti, sia del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 63, 64 e 65, nella parte in cui tali norme non prevedono l'incompatibilita' inversa del Sindaco di Comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti con l'ufficio di Deputato o Senatore della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 51 e 97

Cost., anche alla luce dell'interpretazione consolidata della Corte costituzionale di tali norme, da ultimo ribadita con la sentenza n.

143 del 2010.

Chiedeva, quindi, accertarsi l'incompatibilita' sopravvenuta del resistente e, conseguentemente, dichiararsi la decadenza del sen.

Stancanelli dalla carica di Sindaco del Comune di Catania; in via subordinata, dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme richiamate, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con il favore delle spese.

Con provvedimento del 26 ottobre 2010, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il successivo 10 dicembre 2010, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso al resistente, al Comune di Catania ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Acquisita l'attestazione dell'avvenuta notifica del ricorso nei termini perentori previsti, ed instauratosi ritualmente il contraddittorio, il resistente Raffaele Stancanelli si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la fondatezza del ricorso;

eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ai sensi dell'art. 66 Cost., deducendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva delle Camere; deduceva che, sulla questione relativa all'incompatibilita' tra le due cariche ricoperte, si era formato il giudicato parlamentare, in quanto la Giunta delle Elezioni del Senato, nella seduta n. 44 del 3 novembre 2009, aveva dichiarato la validita' dell'elezione di tutti i senatori eletti in Sicilia, ed in quanto nella seduta del 27 ottobre 2010 il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori aveva proposto di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la sua carica di Sindaco del Comune di Catania; eccepiva la tardivita' del ricorso popolare per il decorso del termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 82 d.P.R. n. 570/1960, sia con decorrenza dall'atto di' proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco, sia dall'atto di insediamento e giuramento dei componenti del Consiglio...

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