N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2010

IL TRIBUNALE Premesso che:

in data 9 aprile 2010 il Gip del Tribunale di Venezia ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Ooh T., e V.C.

e N.C.T. per il delitto di cui all'art. 630, comma 1 c.p. - sequestro di persona a scopo di estorsione - in danno di I.K.N. che conducevano in un appartamento sito in Padova, dove lo trattenevano dalle ore 2 alle ore 21 del 27 dicembre 2009, allo scopo di conseguire l'ingiusto profitto della somma di euro 2.100 quale prezzo della sua liberazione;

gli imputati e i difensori hanno fatto richiesta, nei termini, di rito abbreviato, che il giudice ha ammesso;

la discussione si e' svolta all'udienza del 10 novembre e si e' conclusa in data odierna;

nelle conclusioni, i difensori hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630 c.p.

Osserva in fatto che:

la questione non e' manifestamente infondata;

il codice penale puniva il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, di cui all'art. 630 c.p. con la reclusione da otto a quindici anni, oltre alla multa; il capoverso prevedeva una pena da 12 a 18 anni, se il colpevole conseguiva l'intento;

l'articolo e' stato poi sostituito dall'art. 2 d.-l. 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n. 191 nel modo seguente: 'art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione).

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo ...';

e quindi dalla legge 30 dicembre 1980, n. 894 nella formulazione vigente;

la pena minima edittale e' stata aumentata da otto a venticinque anni, per la reazione ferma e decisa dello Stato al grave e dilagante fenomeno dei sequestri di persona consumati da potenti e feroci organizzazioni criminali che chiedevano come riscatto somme elevatissime e non avevano nessuna pieta' per gli ostaggi sottoposti a trattamenti inumani e spesso scomparsi per sempre, anche dopo il pagamento del riscatto;

non v'e' dubbio, ritiene questo giudice, che la pena edittale sia adeguata alla gravita' dei fatti criminosi appena descritti e che, benche' l'industria dei sequestri appaia oggi in disarmo, occasionalmente ancora si verificano; e' pertanto ragionevole che la norma rimanga nell'ordinamento, con intera la sua efficacia dissuasiva;

e tuttavia, nella fattispecie del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione rientrano fatti di ben minore gravita', quale quelli, ad esempio, oggetto del presente procedimento, che si riassumono;

nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2009, due cittadine nigeriane O.B. e A.I. chiedono l'intervento della polizia, che giunge presso il circolo C.L., di P.; le donne raccontano che il cognato di Aik N., era stato affrontato da alcune persone armate che lo avevano picchiato e portato via a bordo di un'autovettura tg. .........;

l'auto e' subito rintracciata, ma le tre persone a bordo risultano estranee ai fatti; intanto all'utenza cellulare di A., giungono varie telefonate con la richiesta di un riscatto di 2.100 euro, che la donna si dichiara disposta a pagare; l'appuntamento e' fissato nei pressi del locale '...' di via ... E. ..., dove giunge l'imputato Ooh T. nel quale le nigeriane riconoscono uno degli aggressori e che viene pertanto, tratto in arresto; intanto all'utenza cellulare di O.

B. giungono altre telefonate, alcune dallo stesso I., altre dall'utenza n. ..., che e' in uso, come ritiene O., al capo dei sequestratori;

le intercettazioni telefoniche prontamente avviate, rivelano che la vittima si sta dirigendo all''...' dove gli equipaggi della polizia convergono, accompagnati da A.I. che ben conosce I.; verso le 21,20 del 27 dicembre, infatti, A. lo indica agli agenti mentre sta per entrare nel locale, accompagnato da due giovani di colore che, probabilmente accortisi della polizia, salgono in auto e cercano di allontanarsi, mentre I. rimane da solo; gli agenti riescono a bloccare la vettura e identificano i due giovani, in uno solo dei quali, l'imputato, E. V. C. I. indica uno dei sequestratori, mentre esclude che l'altro abbia in alcun modo partecipato all'aggressione;

anche A.I. riconosce in E. uno di quelli che avevano portato via I.

dal locale;

  1. accompagna la polizia nell'appartamento dov'era stato costretto in una stanza chiusa a chiave; i presenti sono estranei ai fatti; la polizia vi recupera, pero', un permesso di soggiorno intestato a N. C. T. che I. indica come una delle persone che lo hanno portato via dal locale C. I. e che verra' tratto in arresto, il 4 gennaio 2010, a seguito delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza a lui in uso, comunicata agli inquirenti da E., tramite il suo difensore;

  2. dichiara di essere giunto a P., da N., dove abita, la sera del 26 dicembre, per salutare la cognata J., insieme alla quale si stava trattenendo all''...' qui era stato avvicinato da un connazionale, tale C., come poi ha saputo chiamarsi, il quale...

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