N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2010, proposto da Societa' Toil s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

Contro Comune di Casarano e Regione Puglia, n.c.;

Per l'annullamento:

del provvedimento della Regione Puglia del 19 maggio 2010, prot. n. AOO/160/14/05/10/_00012946, con il quale le operazioni di collaudo dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato della Societa' ricorrente, ubicato sulla strada provinciale Casarano-Maglie n. 69, sono state sospese;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la documentazione tecnica prodotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il referendario dott.ssa Simona De Mattia e udito l'avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente;

Considerato in fatto La societa' ricorrente, in data 30 settembre 2008, otteneva dal Comune di Casarano l'autorizzazione n. 20/2008 per la realizzazione, entro il termine di un anno dal rilascio, di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti e GPL per autotrazione con attivita' non oil, nonche' l'autorizzazione n. 2/2008 all'esercizio del predetto impianto.

Venivano acquisiti, altresi', i pareri favorevoli da parte del Servizio rifiuti, scarichi, emissioni e politiche energetiche della Provincia di Lecce e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Terminati i lavori di che trattasi, dopo aver concesso una proroga di sei mesi per l'ultimazione degli stessi, l'Amministrazione comunale, con nota del 12 maggio 2010, su richiesta della societa' ricorrente, convocava, per il 21 maggio 2010, la Commissione per l'espletamento del collaudo, ai sensi degli artt. 16 della legge regionale n. 23/2004 e 22 della legge regionale n. 2/2006.

Tuttavia, poiche' nel frattempo era stata approvata la legge regionale pugliese 12 ottobre 2009, n. 21 (pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 2009, n. 164), il cui art. 13 contiene una nuova disciplina in materia di sicurezza di impianti GPL, l'Amministrazione regionale, con la nota impugnata, comunicava la sospensione delle operazioni di collaudo sul rilievo che l'impianto, ormai compiutamente realizzato, non sarebbe stato adeguato alle suddette prescrizioni.

Con il ricorso in epigrafe, pertanto, la societa' ricorrente deduce l'eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, la violazione dell'art. 13 della legge regionale n.

21/2009 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, nonche' degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.

In particolare, asserisce la societa' Toil s.p.a. che l'impianto e' stato realizzato nel rispetto di quanto disposto dall'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003, punti 13.2 e 13.3, sulle distanze di sicurezza esterne che siffatto...

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