N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2010

IL TRIBUNALE DI ROMA A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2010 nel procedimento iscritto al n. 13218/09 del Ruolo Affari Contenziosi Civili promosso da Paolucci Pietro Maria, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell'avv. R. Bolognesi elle lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio; ricorrente;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; resistente;

Letti gli atti, ha emesso la seguente ordinanza.

In fatto Con ricorso depositato in data 20 aprile 2009, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe. funzionario amministrativo - contabile di ruolo del Ministero infrastrutture e trasporti (qualifica VIII - area C2), ha dedotto di aver conseguito dal maggio 2000 in poi, a seguito di comando, tre incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n.

165/01, uno in data 16 novembre 2001 presso l'Ufficio IV del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, altro in data 7 luglio 2004 presso l'Ufficio II del medesimo Dipartimento e l'ultimo conferito con decreto del 18 maggio 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto la direzione del servizio per il miglioramento della qualita' ed efficacia del sistema formativo pubblico dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni ( UFPPA), istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, avente durata quinquennale dal 16 maggio 2005 al 16 ottobre 2010 ed il cui trattamento economico e' stato definito con contratto individuale a tempo determinato stipulato in pari data.

Ha dedotto, poi, che poco dopo tale incarico si e' trovato in una situazione di disagio personale e professionale derivante dalla scarse risorse umane messe a sua disposizione e dall'atteggiamento di ostilita' assunto nei suoi confronti da parte del direttore dell'Ufficio, dr.ssa Francesca Russo, e manifestato direttamente anche al ricorrente; ha dedotto, poi, che in data 13 ottobre 2005 ha subito un'aggressione verbale da parte della sig.ra Volucello, dipendente del servizio diretto dal ricorrente in posizione di comando disposto dalla dr.ssa Russo nonostante il dissenso del ricorrente medesimo, all'interno dell'ambiente di lavoro e dinanzi ad altre due colleghe, Armone e Visocchi, e di aver rappresentato tale episodio alla dr.ssa Russo in data 14 ottobre 2005; ha dedotto, poi, che alla fine dell'anno 2005 si e' prospettata la possibilita' di un incarico di dirigente di prima fascia di durata triennale presso l'UFPPA, che si sarebbe reso disponibile il 31 dicembre 2005, e che tale possibilita' si fondava sulla proposta espressa dal Ministro per la funzione pubblica pro tempore, Baccini, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri pro tempore, Masi, e nota al vice capo della segreteria particolare del Ministro, Rosati, al capo gabinetto del Ministro, Perna, al capo della segreteria tecnica del Ministro, De Luca, ed al consigliere economico del Ministro,

Simoni, tanto che il De Luca gli aveva chiesto di predisporre la bozza del contratto per il nuovo incarico e che, tuttavia, tale nuovo incarico e' stato affidato alla dott.ssa Paduano, proveniente da altro ufficio, in ragione delle illazioni che circolavano nel Dipartimento e che traevano origine dall'esistenza di due lettere scritte da due impiegate presso il servizio diretto dal ricorrente,

Volucello e Bandista, e dirette al direttore dell'ufficio, dr.ssa Russo, illazioni relative a gravi accuse molestie sessuali a carico del ricorrente che non sono state mai formalmente contestate; ha dedotto, poi, che di tali accuse e' stato dapprima informato, tra la fine di dicembre 2005 e gennaio 2006, dal Ministro pro tempore in persona e che, successivamente, lo stesso ricorrente veniva convocato dalla segreteria del capo del dipartimento, avv. Basilica, nel corso del quale quest'ultimo gli riferiva che aveva gia' trasmesso alla segreteria dell'Ufficio per gli affari generali e per il personale della Presidenza del Consiglio le lettere citate, non precisando il contenuto delle stesse lettere, e che, qualche giorno dopo, la dott.ssa Paduano riferiva al ricorrente di altre lettere anonime contenenti accuse a suo carico, e che successivamente anche il consigliere economico, Simoni, riferiva al ricorrente di essere stato messo al corrente di tali accuse dall'avv. Basilica e lo sollecitava ad intraprendere iniziative di carattere giudiziario bei confronti della Volucello, della Bandista ed anche della dott.ssa Russo, come anche il De Luca, che riferiva al ricorrente che la notizia delle accuse era pervenuta alla gran parte dei dipendenti del dipartimento.

Ha allegato, inoltre, che ulteriori conferme alla diffusione di tali voci pervenivano al ricorrente dalla segretaria del Ministro,

Fabi, dalla dott.ssa Piccolo, direttore del servizio amministrativo contabile dell'UAGP, e dalle dott.sse Armone e Visocchi, collaboratrici del servizio diretto dal ricorrente. Ha dedotto, inoltre, quest'ultimo di non essere stato messo in condizione di difendersi mediante una formale contestazione di addebito e che solo un anno dopo dalle lettere citate gli e' stato consentito di conoscere il contenuto delle medesime a seguito di reiterate e formali richieste di accesso all'esito delle quali il ricorrente veniva a conoscenza che le stesse, in data 13 ottobre 2005 e 23 dicembre 2005, erano indirizzate alla d.ssa Russo, direttore generale in carica; ha dedotto,poi, che tra febbraio e marzo 2007 il ricorrente, insieme alle colleghe Armone e Visocchi, scopriva nella rete informatica della PCM l'esistenza di una cartella di lavoro che risultava accessibile da ogni postazione, denominata DA.CA in riferimento alle iniziali della sig.ra D'Agostino Caterina, funzionario dell'UAGP, e che conteneva documenti relativi alla vicenda del ricorrente, tra i quali alcune bozze di missive preparate dalla stessa D'Agostino per il Capo del Dipartimento ed un parere sull'istanza di accesso del ricorrente; in conseguenza della progressiva percezione della divulgazione delle accuse citate nonche' della gravita' delle stesse il ricorrente subiva un aggravamento dei suoi malesseri consistenti in insonnia, astenia e dolori gastrici e stato d'ansia nonche' un pregiudizio di natura esistenziale descritto in ricorso.

Ha dedotto, infine, che, con distinto ricorso ex art. 414 c.p.c.

depositato in data 30 luglio 2007 ed iscritto al n. 217720/07 RACC, il ricorrente ha adito il Tribunale di Roma - GL convenendo in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di accertare la responsabilita' della medesima, in qualita' di datore di lavoro, atteso che non aveva adempiuto al generale obbligo contrattuale di tutelare la personalita' morale del dipendente ex art. 2087 c.c.; in diritto il ricorrente, in tale distinto ricorso, ha dedotto che i comportamenti delle sig.re Volucello e Bandista e dell'amministrazione convenuta hanno concorso, a titolo diverso, ex art. 2055 c.c. nel cagionargli danni patrimoniali e non patrimoniali, le prime in virtu' di responsabilita' extracontrattuale integrata dall'aver diffuso intenzionalmente tra i colleghi ed i superiori gerarchici sia mediante le lettere citate che a voce false accuse a carico del ricorrente lesive dell'onore e del decoro di quest'ultimo con intento diffamatorio, e l'amministrazione in quanto non ha adempiuto al generale obbligo contrattuale di tutelare la personalita' morale del dipendente: infatti la P.C.M., innanzitutto, non avrebbe informato il ricorrente degli addebiti a suo carico contravvenendo all'obbligo previsto dall'art. 55, comma 4 del d.lgs.

n. 165/01; in secondo luogo la P.C.M. avrebbe divulgato o, comunque, non ha impedito la divulgazione delle accuse diffamatorie sollevate dalle sig. Volucello e Bandista nei confronti del ricorrente al di fuori dell'eventuale organo o commissione competente per i procedimenti disciplinari, tanto che soltanto la dott.ssa Russo, in qualita' di direttore dell'U.F.P.P.A. avrebbe dovuto essere informata degli addebiti e avrebbe dovuto informare, con riservatezza, esclusivamente l'organo o la commissione competente per i procedimenti disciplinari, mentre invece le accuse circolavano tra i superiori gerarchici ed i colleghi del ricorrente, e cio' a causa dell'incuranza o forse dell'intenzionalita' con cui i detentori di tali informazioni, di volta in volta, riferivano a persone non preposte alla gestione dei procedimenti disciplinari; inoltre, l'inserimento di documenti relativi alla vicenda nella rete informatica dell'intera PCM avrebbe contribuito notevolmente, secondo l'assunto attoreo, alla diffusione delle accuse a carico del ricorrente, con conseguente violazione del dovere di riservatezza posto in capo al datore di lavoro in relazione al trattamento delle informazioni inerenti il comportamento dei dipendenti e concorrendo con il comportamento delle sig.re Volucello e Bandista nel pregiudicare la sua personalita' morale; ha dedotto, inoltre, il ricorrente che le conseguenze di tale comportamento colpevole sono state aggravate dal ritardo con cui la P.C.M. ha consentito al ricorrente l'accesso alle lettere citate e che la divulgazione di tali accuse al di fuori dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha cagionato la perdita della concreta possibilita' di un incarico di dirigente di prima fascia, ossia quello di direttore dell'U.F.P.P.A., e quindi un danno professionale avente contenuto patrimoniale sub specie di danno da perdita di chances professionali, da quantificare in una somma pari all'80% della retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito quale dirigente di prima fascia per la durata...

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