N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 327 del 2005, proposto da Chieppa Roberto, Cacace Salvatore, Corradino Michele, De Felice Sergio, Deodato Carlo,

Garofoli Roberto, Mastrandrea Gerardo, Montedoro Giancarlo, Carlotti Gabriele, Russo Nicola, Troiano Paolo rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Carlo Malinconico in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

Contro Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti di D'Agostino Filoreto; Visciola Carlo, Mele Eugenio, Polito Bruno Rosario, Tavernelli Giancarlo, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Conticiani, con domicilio eletto presso Paola Conticiani in Roma, largo Messico, 7;

Per l'annullamento:

della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 3-11-2004 di riconoscimento di cinque anni di anzianita' ai consiglieri di TAR Tavarnelli, Mele, Polito e Visciola transitati al Consiglio di Stato;

di tutti gli altri preordinati e connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Visciola Carlo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mele Eugenio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Polito Bruno Rosario;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tavernelli Giancarlo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il cons.

Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con decreti del Presidente della Repubblica del 23-6-2003, sono statinominati consiglieri di Stato i consiglieri di Tribunale amministrativoregionale Giancarlo Tavarnelli, Bruno Rosario Polito,

Carlo Visciola, Eugenio Mele. I decreti di nomina rinviavano a successivo decreto per la 'determinazione del posto in ruolo' dei predetti magistrati. Con istanze del 16-10-2003 e successivamente del 25-3-2004 i suddetti consiglieri di Stato chiedevano al Consiglio di Presidenza di determinarsi in ordine al posto spettante in ruolo.

Con delibera del Consiglio di Presidenza del 3-11-2004, sono stati riconosciuti cinque anni di anzianita' ai consiglieri di Stato Giancarlo Tavarnelli, Bruno Rosario Polito, Carlo Visciola, Eugenio Mele nominati con d.P.R. del 23-6-2003, in applicazione dell'art. 23 comma 5 della legge n. 186 del 27-4-1982.

Avverso tale delibera e' stato proposto il presente ricorso n.

327 del 2005 da consiglieri di Stato, entrati in servizio dal 1999 al 2003, formulando le seguenti censure:

incompetenza assoluta del Consiglio di Presidenza;

inammissibilita' del riconoscimento di una legislazione domestica del Consiglio di Presidenza;

incompetenza del Consiglio di Presidenza sotto altro profilo:

impossibilita' di modificare provvedimenti non impugnati e comunque adottati da organi diversi dal Consiglio di Presidenza; violazione dell'articolo 23 comma 5 della legge n. 186 del 27-4-1982;

illegittima composizione del Consiglio di Presidenza;

illegittimita' dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato del 14 maggio 2002, 25 luglio 2002 e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 6-6-2002, del 20-6-2002, del 18-7-2002, del 30-1-2004;

violazione degli artt 7 e 9 della legge n. 186 del 1982;

violazione dell'art 23 comma 6 della legge n. 186 del 1982;

motivazione carente; illogica; contraddittoria; ingiustizia manifesta; grave disparita' di trattamento;

All' udienza pubblica del 16-6-2010, il ricorso e' stato trattenuto in decisione.

La delibera impugnata e' basata sulla norma dell'art. 23 comma 5 della legge n°186 del 1982, che riconosce l'anzianita' nella qualifica di consigliere maturata nei ruoli dei tribunali amministrativi regionali nel limite di cinque anni. Tale norma prevede: 'salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 (ovvero per l'anzianita' maturata ai fini della nomina a presidente di sezione di Tar), i primi referendari e referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, all'atto della nomina a consigliere di Stato, l'anzianita' acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianita''.

La lettera della norma e', pertanto, riferita esclusivamente ai referendari e primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, per il che, il sindacato di questo giudice non potrebbe ad altro concludere, in stretta applicazione della legge, se non nel senso di una pronunzia di annullamento della delibera impugnata.

Essendo, infatti, stabilita una precisa delimitazione di data per l'operativita' del riconoscimento di anzianita' di cui in oggetto, non sussiste alcuna possibile interpretazione estensiva, ne' alcuna ipotizzabile lettura costituzionalmente orientata, che conduca ad evitare l'annullamento della delibera impugnata, con attribuzione del beneficio richiesto.

Il Collegio ritiene, dunque, necessario, ai fini del decidere, sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 comma 5 della legge n°186 del 27 aprile 1982.

La questione si presenta, infatti, rilevante, nel caso di specie.

La questione e', altresi', non manifestamente infondata.

Si deve considerare che il sistema complessivo di organizzazione della Giustizia amministrativa, a causa di varie stratificazioni normative, prive di razionale coordinamento, comporta, in ordine alla strutturazione della carriera dei magistrati amministrativi la illogicita' del costrutto generale risultante dall'attuale apparato legislativo.

In esso si configura una singolare ed inusitata fisionomia della carriera di magistratura che prospetta, nella disorganica successione delle leggi, seri problemi di compatibilita' degli assetti venuti in essere, rispetto alla funzione esercitata ed, altresi', rispetto alle norme costituzionali.

Cio' deriva da fattori genetici dei Tribunali amministrativi, in quanto, al tempo della Legge 1034 del 6 dicembre 1971, istitutiva degli organi di primo grado, il modello organizzatorio adottato, comportava una difficile trasferibilita' del modulo Consiglio di Stato ai nuovi organi, posto che ivi sussisteva una struttura articolata su magistrati di nomina governativa e magistrati di carriera, entrambi chiamati all'esercizio di funzioni consultive e giurisdizionali, profili questi che invece non esistevano presso i Tribunali di primo grado.

La ricerca di un criterio di armonizzazione tra le due componenti, sicuramente eterogenee, si era concretata in uno schema che si rifletteva il fattore differenziale tra i due plessi di magistratura, ed, aveva pur tentato di contemperare tale differenziazione, attraverso strumenti di salvaguardia, che tuttavia potevano riguardare essenzialmente la prima fase della vita dei nuovi organi, ma non potevano prevedere le future sopravvenienze legislative e le profonde innovazioni nella strutturazione delle carriera, successivamente introdette.

Prima fra tutte, l'abolizione del referendariato presso il Consiglio di Stato, cio' che avrebbe comportato rilevanti squilibri nei rapporti tra Tar e Consiglio di Stato, secondo quanto verra' in prosieguo esaminato.

A seguito della emanazione della legge 27 aprile 1982, n. 186, con gli artt. 6, 19, 23, 50, sono state introdotte rilevanti innovazioni nelle carriere, sia presso il Tar che presso il Consiglio di Stato, ma che, tuttavia, non sembrano essere state coerenti con una organica armonizzazione rispetto al pregresso portato normativo della legge 1034/71, che conservava pressoche' integrale vigenza, nonostante talune contraddizioni con le nuove norme.

I tribunali amministrativi regionali, in base all'art. 6 della legge n. 186 del 1982, restano, come per il passato, composti da:

presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari ma, nel contempo sono state abolite le corrispondenti qualifiche di referendario e primo referendario presso il Consiglio di Stato, composto, quindi, dopo il 1982, di soli consiglieri.

Ai sensi dell'art 19 della legge n. 186,un quarto delle disponibilita' e' riservato alle nomine governative ed un ulteriore quarto alla copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici.

Gli ulteriori posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti, in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

I magistrati dichiarati idonei assumono la qualifica di consigliere di Stato, conservando, unicamente agli effetti del quarto comma dell'articolo 21 (quindi, ai fini della nomina a presidente di Tar), l'intera anzianita'maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

In base all'art 21 della legge 1034 i consiglieri, sia dei Tribunali chedel Consiglio di Stato, conseguono la nomina alle qualifiche direttive, al compimento di otto anni nella qualifica, essendo precisato che la anzianita' maturata dai suddetti Consiglieri presso i Tribunali viene valutata, come detto, nella sua interezza unicamente ai fini dell'accesso alla Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali, ma non per la nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

Si e' introdotta, pertanto, una divaricazione di carriera che considera la anzianita' maturata presso i Tar come parametro differenziale, a seconda che si debbano coprire posti direttivi presso i Tar ovvero presso il Consiglio di Stato e che, pur essendo comunque considerati equivalenti, attraverso il richiamo all'art 14 n. 2 della medesima legge n. 186 (che appunto stabilisce...

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