n. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato in data 3 dicembre 2013 la seguente ordinanza: Rilevato in fatto Con ricorsi depositati in data 3 ottobre, 14 ottobre e 18 ottobre 2011 Mattana Luciano, Periotto Maria, Guidotto Marco, Fichera Isabellina, Ognibeni Caterina, Tasso Elisa, Antonelli Emanuela, Bona Chiara, Brunel Fiorella, Dal Pont Gabriella, Tipoldi Giovanni, Oliari Viviana, Cerullo Antonio, Oriolo Antonella, Minei Angela, Fratta Assunta, Valle Ilenia, Vianello Giulio, Ceranelli Alessandra, Donatoni Marco, Colombini Serena, Eccli Michela, Sandri Mario, Prezzi Antonia, Berti Roberta, Rasera Chiara, Montelli Luisa, Huber Vera, Malalan Giuliana, Corigliano Saveria, Trainotti Ottilia, La Manna Teresa, Ciccarelli Sandra, Gualano Ruben, Sartori Angela, Fortugno Nicolina, Schwarz Emanuela, Dallago Annalisa, Salvato Sara, Di Gennaro Francesca, Marzadro Anna Giulia, Michelazzi Raffaella, Bellotti Giuseppe, Zandonai Beatrice, Tomedi Fabiola, Mazzini Francesca, Prosser Carolina, Sommadossi Giovanna, Garbuio Anna Maria, Regolini Marina, Fantini Katrin, Dal Farra Maria, Paltrinieri Marta, Petrillo Maria Lucia, Carli Nadia, Tardivo Antonella, Degliantonini Federico, Rossi Ezio, Aldrighettoni Cristina, Di Luoffo Antonella, Angelini Flavio, Trenti Cristina, Gionta Vaentina, Turri Stefania, Miorelli Silvia, Miorelli Cecilia, Terzani Fiammetta, Rigotti Erika, Angelico Marilusi, Bonventre Maria Grazia, Cortese Mirko, Petterlin Paolo, Brendolise Renza, Gelmi Giordano, Cagol Nunzia, Ferrieri Monica, Casagrande Alessia, Sighel Maura, Debiasi Cristina, Pezzato Cinzia, Costantino Scirocco Ilaria, Cau Gabriella, Bongiovanni Maddalena, Taddia Emanuela, Scagliotti Cristina, Spinelli Maria Giovanna, Sicilia Giuseppina Giovanna, Braus Maia Cristina, Faccio Monica, Righi Angela, Artini Nicola, Facchini Michela, Lunz Marco, Catoni Francesca, Nordio Valentina, Zencher Valentina, Sartori Mariachiara, Maule Milena, Andreolli Francesca, Russo Antonietta, Soini Rosanna, Martinelli Paola, Scarasciullo Laura, Caliari Clelia, La Greca Adda, Gaeta Marica, Pozzer Ruggero, Margherito Marilena, Caceffo Serena, Sank Sabine, Schiliro' Anna Maria, Scerra Filippo, Ravanelli Federica, Marini Michele, Fiabane Pietro, Menapace Alessandra, Artini Graziella, Armani Michela, Pugliese Francesco, Mosna Alessandro, Longhi Magda, Pappalardo Silvia, Valletta Nikolas, Laguercia Leda Danielle, Salpietro Maria Catena, Antolini Mariachiara e Ficara Francesco - premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata «sovrintendenza scolastica provinciale», successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi: I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 legge 3 maggio 1999, n. 124, applicabile nel territorio della provincia di Trento anche successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento») in forza della previsione ex art. 2 comma 7 dello stesso d.P.R. («Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato»);

II) successivamente della disciplina provinciale ex art. 93 comma 1, 2 e 3 l.p. 7 agosto 2006, n. 5 - hanno proposto nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, tra le altre, le seguenti domande: «1) in via principale: Accertarsi e dichiararsi la nullita' o illegittimita' o inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato come indicati in narrativa sottoscritti dai ricorrenti con la Provincia Autonoma di Trento e per l'effetto accertare e dichiarare la conversione del primo contratto sottoscritto da ogni ricorrente ovvero dalla data di uno di quelli successivi sempre sottoscritti da ogni ricorrente, ovvero dalla data ritenuta di giustizia anche in relazione all'inserimento dei singoli ricorrenti nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la resistente;

2) in via subordinata solo se disattesa la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, condannarsi la Provincia Autonoma di Trento, in personale del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ogni singolo ricorrente per l'accertata illegittima apposizione del termine, nella misura ritenuta di giustizia tenendo conto dell'art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 come vigente , risarcimento che vorra' applicare secondo i criteri emersi dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' citata in narrativa o secondo equita' ex art. 1226 c.c.». La domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione. La domanda (subordinata) di risarcimento del danno viene fondata dai ricorrenti quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, in applicazione del disposto ex art. 36 comma 5, secondo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»). Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 93 comma 1 e 2 della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4 comma 2 legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93 comma 2 l.p. n. 5/2006 - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da configurare la possibilita' dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. Sulla rilevanza nel giudizio a quo Occorre doverosamente premettere che nel presente giudizio e' gia' stata sollevata, con ordinanza del 17 gennaio 2012, altra questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e dell'art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006, di cui la Consulta ha dichiarato «la manifesta inammissibilita'» con ordinanza n. 206 del 3 luglio 2013, stante l'inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento», in considerazione della «generale preclusione della possibilita' di trasformare i contratti a tempo determinato nel settore pubblico in contratti a tempo indeterminato» (art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 e specificamente per il settore scolastico art. 4 comma 14-bis legge n. 124/1999, inserito dall'art. 1 comma 1 d.l. 25 settembre 2009, n. 134 convertito dall'art. 1 comma 1 legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' art. 10 comma 4-bis d.lgs. n. 368/2001, inserito dall'art. 9 comma 18 d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dall'art. 1 comma 1 legge 12 luglio 2011, n. 106). In effetti nell'ordinanza introduttiva del primo incidente di costituzionalita' la rilevanza della questione era stata motivata esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai ricorrenti in via principale, di conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia Autonoma di Trento in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, in realta', i ricorrenti hanno proposto, come gia' evidenziato nella parte «in fatto», anche una domanda (subordinata) di risarcimento del danno ex art. 36 comma 5, secondo periodo d.lgs. n. 165/2001 quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato. Quindi la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e dell'art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006 viene qui motivata sulla base di un presupposto di fatto diverso da quello posto a fondamento della precedente ordinanza di rimessione del 17 gennaio 2012, il che appare consentito alla luce del consolidato orientamento della Consulta (ord. n. 399 del 2002;

sent. 189 del 2001;

sentenze n. 433 del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988;

ord. n. 164 del 1987), secondo cui l'art. 24 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 preclude la riproponibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, da parte dello stesso giudice, soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria, di talche' non osta all'esame nel merito della questione la declaratoria di manifesta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT