n. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato in data 2 dicembre 2013 la seguente ordinanza: Rilevato in fatto Con ricorsi depositati in data 14 ottobre 2011 Graziani Mauro, Cipelli Roberto, Banzato Renzo e Zicari Domenico - premesso di aver stipulato in un primo tempo con il presidente e successivamente con il direttore del Conservatorio di musica "Francesco Antonio Bonporti", una pluralita' di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 co.6 L. 21.12.1999, n. 508 della durata [quanto a Graziani dal 4.12.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 15.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 12.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 7.12.2010 al 31.10.2011, quanto Cipelli dal 12.1.2007 al 31.10.2007, dall'1.11.2007 fino ad individuazione dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 20.11.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 15.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 12.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 20.11.2010 al 31.10.2011, quanto a Banzato dal 14.12.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino al 25.11.2008, dal 26.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 al 15.11.2009, dal 16.11.2009 al 25.11.2009, dal 26.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 al 12.12.2010 e dal 13.12.2010 al 31.10.2011, quanto a Zicari Domenico dal 12.11.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 12.11.2008 a1 31.10.2009, dall'1.11.2009 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 6.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 5.11.2010 al 31.10.2011] - hanno proposto nei confronti del Conservatorio di musica "Francesco Antonio Bonporti" e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tra le altre, le seguenti domande: "... accertarsi e dichiararsi la nullita' o illegittimita' o inefficacia dei termini opposti ai contratti di lavoro a tempo determinato come indicati in narrativa sottoscritti dai ricorrenti con le resistenti e per l'effetto condannarsi le resistenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti per l'accertata l'illegittima apposizione del termine nella misura ritenuta di giustizia tenendo conto dell'art. 36 co.5 d.lgs. 165/2001 come vigente, risarcimento che vorra' applicare secondo i criteri emersi dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' citata in narrativa o secondo equita' ex art. 1226 c. c.". La domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione. La domanda di risarcimento del danno viene fondata dai ricorrenti quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, in applicazione del disposto ex art. 36 co. 5, secondo periodo, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 ("Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"). Ritenuto in diretto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 21.12.1999, n. 508 nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione - consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, "esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili", in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da configurare la possibilita' dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. Sulla rilevanza nel giudizio a quo. Occorre doverosamente premettere che nel presente giudizio e' gia' stata sollevata, con ordinanza del 17.1.2012, altra questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 508/1999, di cui la Consulta ha dichiarato "la manifesta inammissibilita'" con ordinanza n. 206 del 3.7.2013, stante l'inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento", in considerazione della "generale preclusione della possibilita' di trasformare i contratti a tempo determinato nel settore pubblico in contratti a tempo indeterminato" (art. 36 co.5 d.lgs. 165/2001 e specificamente per il settore scolastico art. 4 co.14bis L. 124/1999, inserito dall'art. 1 co.1 D.L. 25.9.2009, n. 134 convertito dall'art. 1 co.1 L. 24.11.2009, n. 167, nonche' art. 10 co.4bis d.lgs. 368/2001, inserito dall'art. 9 co.18 D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito dall'art. 1 co. 1 L. 12.7.2011, n. 106). In effetti nell'ordinanza introduttiva del primo incidente di costituzionalita' la rilevanza della questione era stata motivata esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai ricorrenti, di conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con il Conservatorio di musica "Francesco Antonio Bonporti" in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, in realta', i ricorrenti hanno proposto, come gia' evidenziato nella parte "in fatto", anche una domanda di risarcimento del danno ex art. 36 co. 5, secondo periodo d.lgs. 165/2001 quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato. Quindi la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 508/1999 viene qui motivata sulla base di un presupposto di fatto diverso da quello posto a fondamento della precedente ordinanza di rimessione del 17.1.2012, il che appare consentito alla luce del consolidato orientamento della Consulta (ord. n. 399 del 2002;

sent. 189 del 2001;

sentenze n. 433 del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988;

ord. n. 164 del 1987), secondo cui l'art. 24 co.2 L. 11.3.1953, n. 87 preclude la riproponibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, da parte dello stesso giudice, soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria, di laiche non osta all'esame nel merito della questione la declaratoria di manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza in dipendenza di una mera lacuna della prima ordinanza di rimessione (atteso che, come precisato da Corte Cost. 451/1989 cit., gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo;

infatti soltanto l'ordinanza, debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalita' dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio costituzionale in tutti i suoi estremi). Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale. Applicando le norme impugnate la domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato e la domanda di risarcimento del danno ex art. 36 co. 5, secondo periodo, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 ("Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative") dovrebbero essere rigettate;

e' infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale docente dei Conservatori di musica (in particolare dell'art. 2 co.6 L. 508/1999), che consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili;

quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'Amministrazione convenuta. Si tratta di una disciplina analoga a quella dettata dall'art. 4 co. 1 L. 3.5.1999, n. 124 che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali...

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