n. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE Il G.U., dott.ssa Barbara Tango, letti gli atti sciolta la riserva, rileva quanto segue. Nella procedura espropriativa iscritta al n. 561/010 R.G. l'attuale opponente con atto ex art. 543 c.p.c., sottoponeva a pignoramento le somme dovute alla ASL NA 2 Nord dal Banco di Napoli S.p.A. (terzo pignorato e tesoriere dell'ente) e con ordinanza del 24 settembre 20010, non comunicata, il G.E., ritenuta l'applicabilita' alla fattispecie dell'art. 1, comma 51, legge 13 dicembre 2010, n. 220, dichiarava la improcedibilita' della procedura esecutiva. Spiegando tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso siffatto provvedimento, le due societa' procedenti assumevano, in primo luogo, l'illegittimita' costituzionale del citato art. 1, comma 51, legge n. 220/2010 per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111, 113, 117 della Costituzione. Nel corso del presente giudizio le stesse societa' creditrici, all'udienza del 13 dicembre 2012 hanno altresi' dedotto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-bis della legge n. 189/2012 nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo dell'art. 1, comma 51 della legge n. 220/2010 stabilendo l'estinzione di diritto, senza previa pronuncia giurisdizionale, dei pignoramenti aventi ad oggetto le rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al medesimo comma 51 alle aziende sanitarie locali. Ritiene questo giudice di dover sottoporre allo scrutinio della Consulta la conformita' dell'art. l, comma 51, legge n. 220/2010 ai principi supremi sanciti dagli artt. 3, 24, 41 e 111 della Carta Costituzionale, anche e soprattutto dopo la pubblicazione della legge n. 189/2012. Va rilevato che in un primo momento il legislatore statale ha introdotto l'art. 2, comma 89, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel quale alla temporanea inibitoria al promovimento e alla prosecuzione delle azioni esecutive in danno di aziende sanitarie e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari («Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime») si accompagnava la liberazione, con efficacia retroattiva, dei beni-crediti staggiti dai vincoli apposti con pignoramenti gia' eventualmente eseguiti e la dispensa dei terzi pignorati dagli obblighi di custodia tipicamente operanti nelle procedure espropriative presso terzi («i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli enti»), con il risultato di determinare la radicale inefficacia ex post dei pignoramento e il recupero da parte degli enti debitori della giuridica disponibilita' delle somme pignorate. Successivamente fu emesso l'art. 11, comma secondo, d.-l. 25 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che stabiliva che «Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime». Il divieto di iniziare o proseguire procedure espropriative e' stato poi ulteriormente ribadito - ed ancora con la previsione del cd. svincolo delle somme aggredite in executivis - dall'art. 1, comma 51 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilita' 2011), formulato nel seguente modo: «al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferire dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita' istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo»...

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