N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2011

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n.

303 del 2010 proposto da Presidenza della Regione siciliana, giunta regionale siciliana e assessorato regionale all'industria (oggi dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

Contro la Solarenergy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in questo grado del giudizio;

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (Sez. Il) - n. 1852 del 12 febbraio 2010.

Visto il ricorso, notificato il 5 marzo e depositato il 15 marzo 2010, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 giugno 2011 il Consigliere Antonino Anastasi; udito, altresi', l'avv. dello Stato La Spina per le amministrazioni appellanti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto La societa' appellata ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n.

387 del 2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Nelle more del procedimento autorizzatorio e' entrato in vigore il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana - P.E.A.R.S.

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 9 marzo 2009 pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009 del quale e' espressamente prevista l'applicabilita' anche alle domande gia' in itinere.

La Solarenergy s.r.l., con ricorso al T.A.R. Palermo, ha allora impugnato (tra l'altro) gli atti di approvazione del P.E.A.R.S.

sostenendo:

in via principale l'inapplicabilita' delle prescrizioni previste dal nuovo Piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate;

in via gradata l'illegittimita' intrinseca di molteplici disposizioni.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale, accogliendo pressoche' in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano - avendo natura regolamentare - non e' applicabile a domande presentate prima della sua entrata in vigore, pena la violazione della regola di cui all'art. 11 delle preleggi.

In secondo luogo il Tribunale (ritenendo di dover pronunciarsi nonostante il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, eccepito dall'Amministrazione) ha annullato le prescrizioni relative a:

necessita' di' documentazione attestante la disponibilita' giuridica dell'area di impianto;

necessita' di comunicazione del gestore della rete attestante la capacita' di quest'ultima di ricevere l'energia prodotta dal nuovo impianto;

necessita' della partecipazione - in ogni caso - della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali alla Conferenza dei Servizi;

possibile imposizione da parte della Conferenza di misure di mitigazione ambientale e compensazione;

necessita' di allegare alla richiesta l'impegno di una compagnia di assicurazioni a rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura assicurativa;

prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima dell'inizio dei lavori;

necessita' di una distanza di almeno 10 km tra impianti di potenza superiore a 10 MW.

La sentenza e' stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'esecutivita'.

Con ordinanza n. 434 del 30 aprile 2010 questo Consiglio ha sospeso l'esecutivita' della sentenza impugnata.

All'udienza dell'8 giugno 2011 l'appello e' stato trattenuto in decisione.

Diritto

Premesse.

Al fine di enucleare i tratti salienti della controversia in esame deve ricordarsi che con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Palermo:

  1. ha qualificato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano - P.E.A.R.S. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. l del 3 febbraio 2009 come atto avente natura regolamentare;

  2. ne ha dichiarato l'inapplicabilita', in virtu' del generale principio di irretroattivita' delle norme regolamentari, alle richieste di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alternative presentate prima dell'approvazione del Piano stesso, come quella della societa' appellata;

  3. ha tuttavia scrutinato la coerenza di alcune previsioni del Piano rispetto alla normativa primaria statale ed ha annullato le numerose prescrizioni indicate nelle premesse.

Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione evidenzia l'errore in cui e' incorso il T.A.R. allorche' ha qualificato l'intero P.E.A.R.S. come atto regolamentare.

Oltre che delle Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali e' sostanzialmente pacifica la natura regolamentare, il Piano consta infatti di un documento (elaborato con il contributo di vari Dipartimenti Universitari) che affronta l'intero spettro delle problematiche relative allo sviluppo della domanda e offerta di energia elettrica in ambito regionale in chiave programmatoria e dunque con valenza essenzialmente con formativa.

Le considerazioni svolte dall'Amministrazione appellante sono condivisibili ma risultano in definitiva non rilevanti: e' infatti evidente, a giudizio di questo Collegio, che la sentenza di primo grado - al di la' di indubbie genericita' terminologiche - ha ad oggetto esclusivo le Linee Guida approvate dalla Giunta in sostituzione delle Linee Guida contenute nell'allegato A al progetto di P.E.A.R.S. sottoposto alla Giunta stessa dal competente Assessore.

In sostanza, il presente giudizio concerne esclusivamente dette Linee...

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