N. 400 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2010

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, alla pubblica udienza del 23 settembre 2010, nel procedimento penale n. 22/09 Reg. Gen. del Giudice di pace a carico di Nero Salvatore, nato il 24 novembre 1974 in Agrigento, difeso, ex art. 102 c.p.p., dagli avv.ti Ignazio Valenza e Giusy Katiuscia Amato e imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 582 c.p.

F a t t o Con atto di citazione a giudizio, notificato all'imputato il 15 giugno 2009, il Pubblico Ministero, dott.ssa Lucia Brescia, citava per l'udienza del 22 ottobre 2009, davanti a questo giudice, Nero Salvatore 'in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 582 c.p.

perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aggredendo ripetutamente Scaglia Daniele con pugni al viso ed alla testa, nonche' al gomito sinistro ed alla gamba destra, gli cagionava le lesioni personali meglio descritte nel referto medico in atti, giudicate guaribili in giorni cinque', in Agrigento, il 20 novembre 2008.

Persona offesa Scaglia Daniele, in atti identificato, assistito dall'avv. Giuseppe Arnone.

All'udienza del 22 ottobre 2009, il Giudice di pace promuoveva la conciliazione tra le parti e, rilevato che la stessa non sortiva esito positivo, disponeva procedersi oltre. La persona offesa dichiarava di volersi costituire parte civile e depositava, all'uopo, atto di costituzione di parte civile.

A questo punto, la difesa dell'imputato produceva documentazione attestante l'avvenuta riparazione del danno cagionato dal reato mediante risarcimento, ritenuto equo nella misura di € 750,00 e chiedeva la definizione anticipata del procedimento ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000. Il Pubblico Ministero si rimetteva al Giudice e l'avvocato di parte civile si opponeva, ritenendo la somma offerta largamente inadeguata.

Il Giudice si riservava sulle questioni preliminari e, all'udienza del 24 dicembre 2009, ammetteva la costituzione di parte civile e rigettava l'istanza di definizione anticipata del procedimento, ritenuta la somma corrisposta dall'imputato alla persona offesa non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato per i motivi di cui all'ordinanza, letta in pubblica udienza, da intendersi, in questa sede, integralmente riportata. Si procedeva, quindi, all'apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove ed all'esame di due testimoni (la parte civile Scaglia Daniele ed il teste Cali' Giovanni). All'esito dell'escussione dei testi, il Pubblico Ministero procedeva, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., alla modifica del capo di imputazione e precisamente: la parte in cui indicava 'gli cagionava le lesioni personali, meglio descritte nel referto medico in atti, giudicate guaribili in giorni cinque' veniva modificata in 'gli cagionava le lesioni personali, meglio descritte nei referti medici in atti, giudicate guaribili in giorni quindici'.

La difesa dell'imputato, quindi, rilevava l'inammissibilita' della contestazione perche' l'art. 516 c.p.p. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale mentre, nel caso di specie, la certificazione medica, posta a base della modifica del capo di imputazione, era allegata ab origine all'atto di querela e, pertanto, ben nota alla Pubblica accusa ed, altresi', perche' la stessa era stata rilasciata dal medico curante anziche' da personale sanitario di struttura pubblica; il Giudice, sentite le parti, si riservava sulla questione e, all'udienza del 22 aprile 2010, scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile la contestazione, con ordinanza cui ci si riporta integralmente.

La difesa dell'imputato, a questo punto, preso atto della modifica del capo di imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., considerato che la Corte...

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