N. 397 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 2010

IL TRIBUNALE Premesso che:

nell'ambito del processo a carico di Navarria Giuseppe,

Navarria Francesco, Stancanelli Raffaele e Castiglione Giuseppe indicato a margine, pervenuto al giudizio dibattimentale avanti alla scrivente, e' stata contestata ai predetti, in concorso tra loro, la fattispecie di reato prevista dall'art. 29, comma 5, in relazione al comma 6 della legge 25.3.1993, n. 81, per avere il primo, nella qualita' di Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania ,organizzato due incontri di propaganda politico elettorale all'interno del predetto plesso ospedaliero nell'interesse degli altri imputati, candidati rispettivamente al Consiglio Comunale, alla carica di Sindaco ed alla Presidenza della Provincia Regionale di Catania Riferisce che:

In sede dibattimentale il difensore di Stancanelli Raffaele ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice contestata al proprio assistito per contrasto con l'art. 3 Cost., evidenziando l'irragionevolezza di una disposizione che mantenga rilevanza penale alla violazione del divieto di propaganda elettorale da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle elezioni amministrative laddove la norma contenente la previsione di identico divieto in relazione all'elezione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica ha perso vigenza per intervenuta abrogazione.

A fondamento dell'istanza si illustra:

l'art. 29, comma 6, legge 81/93 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale - recita 'E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa', divieto la cui violazione e' sanzionata ai sensi del precedente comma secondo cui '(...) Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.';

l'art. 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica - prevedeva , sotto il titolo 'Divieto di propaganda istituzionale', 'E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT