N. 393 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Nazari Rahmat, nato a Urozgan (Afghanistan), maggiorenne di circa 20 anni, eta' cosi' accertata mediante esami radiologici il 17 dicembre 1982 Gujrat (Pakistan) elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Cosimo Castrignano', con studio in Lecce, Via Scarambone n. 36, imputato del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/98 poiche' essendo cittadino straniero di paese non appartenente all'U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul territorio dello Stato senza essere munito del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e succ.

modifiche. Accertato in Santa Maria di Leuca (LE) il 5 settembre 2009.

Premesso che:

in data 5 settembre 2009 durante un controllo mirato al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli agenti della Sezione Volanti di Lecce e della Squadra Nautica di Gallipoli della Questura di Lecce fermavano Nazari Rahmat privo di documenti e privo di permesso di soggiorno.

All'udienza del 2 marzo 2010 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso.

Alla successiva udienza del 4.5.2010, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 formulata dal suo difensore che produceva memoria, la causa veniva rinviata all'udienza dell'21 settembre 2010, nella quale il giudice preso atto della questione di illegittimita' costituzionale ivi sollevata, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie Osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68'; tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano; pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi ai flussi migratori incontrollati' (Corte cost. sent. 5/2004) facendo buon uso della sfera di discrezionalita' sua propria, l'azione di tale organo costituzionale trova limiti insuperabili nell'Osservanza...

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