N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello iscritto al n.

31778 del registro di segreteria, proposto da Renata Lascala, rappresentata e difesa dall'avv. Fedele Scrivano e domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Baldo Bemardini, al n. 76/C della via A. Bongiorno, nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. in persona del suo legale rappresentante e avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria n. 204 del 10 gennaio 2007, depositata il 23 marzo 2007.

Visti gli atti e documenti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 29 settembre 2009, il relatore cons. Josef Hermann Rössler e l'avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.D.A.P.;

F a t t o Alla signora Lascala, coniuge superstite del signor Ugo Caruso pensionato dal 1° dicembre 1991, venne liquidata a decorrere la 1° febbraio 2003 pensione di riversibilita' nella misura del 60% di quella diretta, con indennita' integrativa speciale nella stessa misura. La predetta propose ricorso alla Sezione calabrese di questa Corte, rivendicando il diritto alla liquidazione dell'indennita' citata in misura intera, come assegno accessorio da corrispondersi separatamente dalla pensione base: cio' in base all'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con la pronuncia di massima n. 8/QM del 17 aprile 2002. Con l'impugnata sentenza il ricorso e' stato respinto, in applicazione dell'art. 1, comma 774, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che ha fornito una interpretazione autentica della normativa opposta a quella delle Sezioni riunite.

Con l'atto in esame l'appellante ha allegato l'illegittimita' costituzionale dei commi 774, 775 e 776 della citata legge finanziaria, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 Cost.; con successiva memoria datata 7 settembre 2009 ha segnalato l'illegittimita' costituzionale delle medesime norme per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. Con memoria di costituzione depositata il 18 settembre 2009 l'I.N.P.D.A.P. , e per essa l'avv. Mangiapane, ha sostenuto l'irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione in virtu' delle sentenze costituzionali n. 446 del 2 luglio 2002 e n. 74 del 28 marzo 2008.

D i r i t t o 1. - L'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel comma 3 stabilisce: 'In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal l° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni iscritti alle forme di previdenza, esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante'. E aggiunge il comma 4 che 'la pensione di cui al comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti'. Cio' comporta che l'indennita' integrativa speciale debba contribuire a determinare la base pensionabile nella stessa misura della retribuzione (60%, in virtu' dell'art. 22 della legge n.

903 del 1965).

Dopo questa disposizione dettata in via generale, lo stesso articolo, nel comma 5, precisa tuttavia che 'le disposizioni relative alla corresponsione della indennita' integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite'.

Per tali pensioni, cioe', l'indennita' integrativa speciale non deve essere conglobata nella base pensionabile nella misura percentuale cui e' soggetta la retribuzione, me deve essere 'corrisposta in misura intera', come recita l'art. 2 della legge n. 324 del 1959.

La successiva legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, nel comma 41 dell'art. 1: 'La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime ... Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti'. Una giurisprudenza minoritaria ha interpretato questa disposizione, in quanto contenuta in una legge di...

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