N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, nel procedimento a carico dell'imputato di cui alla sentenza che qui di seguito si riporta integralmente, pronunciata e letta nella udienza odierna con motivazione contestuale.

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal giudice dott. Carlo Ancona all'udienza del 25 settembre 2009 ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza e contestuale motivazione (art. 544 e segg., 549 c.p.p.) nel procedimento penale contro Singh Gurdev, nato il 31 maggio 1966 in Kamrai (India), in Italia senza fissa dimora, attualmente detenuto c/o Casa circondariale di Trento, difeso d'ufficio dall'avv. Bozzolan Stefania del foro di Trento, con studio in Trento, via del Travai n. 130, arrestato in data 21 settembre 2009, ore 16, scarcerato il 23 settembre 2009, imputato in ordine al seguente reato:

1): delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-bis e ter, legge n.

286/1998, cosi' come modificato dall'art. 13 legge n. 189/2002, perche', senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano, in violazione degli atti emessi a suo carico in data 8 gennaio 2008 (notificatigli in pari data), ovvero del decreto di espulsione del Prefetto di Alessandria e del successivo ordine impartitogli dal Questore di Alessandria di lasciare l'Italia entro il termine di cinque giorni. Fatto accertato in Trento il 21 settembre 2009.

2): reato p. e p. dall'art. 10-bis, legge n. 286/1998 per essersi trattenuto illegalmente sul territorio nazionale fino al 21 settembre 2009. In Trento (contestato in udienza del 23 settembre).

Conclusioni delle parti: assoluzione per il delitto e rimessione alla Corte costituzionale per la contravvenzione.

Motivazione Il presente processo, celebrato in rito abbreviato su richiesta dell'imputato tratto a giudizio in rito direttissimo a seguito di arresto in flagranza, presenta insieme ad aspetti ormai a dir poco ricorrenti in punto di fatto un problema del tutto nuovo, a seguito della contestazione in udienza del reato sussidiario di cui all'art.

10, d.lgs. n. 286/1998; contestazione corretta in punto di rito, atteso che tra le due norme incriminatrici ricorre indiscutibilmente l'ipotesi di concorso formale di reati, e che quindi devono ritenersi commessi con la stessa condotta omissiva (art. 6, legge n. 274/2000).

L'imputato e' un extracomunitario di nazionalita' indiana provvisto di documenti (regolare passaporto) ma non di dimora stabile; egli e' in Italia da quattro anni ed e' incensurato, e la assenza di pericolo per recidiva ha indotto il PM a non richiedere alcuna misura cautelare al termine della udienza di convalida del 23 settembre; e' stato quindi scarcerato (ai sensi della lettura coordinata degli artt. 291 - 391 - 449 cpp).

Egli non e' occupato in un lavoro stabile, non dispone di fonti di reddito o di un patrimonio di qualche rilievo, non solo accertati, ma neppure presumibili; pare difficile contestare la versione dei fatti che ha reso nel breve interrogatorio dinanzi al giudice in sede di convalida, secondo la quale si e' mantenuto per tutti questi anni in Italia con lavori precari e senza possibilita' di accantonare risparmi.

Era stato raggiunto dall'ordine del Questore di cui al capo di imputazione; in tale sede si dava atto che non era possibile provvedere al materiale accompagnamento alla frontiera, per indisponibilita' di vettore, e cioe' per mancanza di fondi per l'acquisto del biglietto aereo. Non ha ottemperato, e quindi e' stato arrestato e tradotto alla udienza del 23 settembre, ove gli veniva contestato il delitto in rubrica; in tale sede, dopo la convalida dell'arresto, ha chiesto di definire il processo con rito abbreviato, e poiche' il PM ha contestato anche il nuovo reato sussidiario previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286, pur rinunciando a contestazioni sul rito ha tuttavia chiesto ed ottenuto un breve differimento per la discussione alla udienza odierna.

In tale sede il PM ha richiesto la assoluzione dell'imputato, ritenendo che ricorrano nel caso in...

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