n. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2013 -
Il Tribunale Amministrativo Regionale Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2012, proposto da Paolina Landi, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, in Catania, via Milano n. 42/A;
Contro il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora, in Catania, via Aloi n. 46;
Nei confronti di Crescenti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Marcello Siracusano e Gianclaudio Puglisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfio Lo Vecchio, in Catania, via G. D'Annunzio n. 62;
Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della determinazione dirigenziale del Comune di Messina n. 20 del 6 giugno 2012 avente ad oggetto l'indizione di gara per l'aggiudicazione del comparto 4° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399;
della determinazione dirigenziale n. 21 del 7 giugno 2012 avente ad oggetto l'indizione di gara per l'aggiudicazione del comparto 5° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399;
delle determinazioni dirigenziali del Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina n. 16 e 17 del 15 aprile 2011, di approvazione degli atti di stima degli immobili ricadenti nei citati comparti. 4° e 5°;
di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e di Crescenti Costruzioni srl;
Vista la sentenza 9 ottobre 2013, n. 2416, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il terzo motivo di ricorso, ed ha rinviato l'esame dei motivi 1 e 2 all'esito della questione di costituzionalita' che sarebbe stata sollevata con separato provvedimento;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, relativi alla procedura per aggiudicazione di due comparti edilizi ai sensi del D.L.Lgt. 1399/1927 sulla ricostruzione dopo il terremoto di Messina. Affida il ricorso ai seguenti motivi: 1) Incostituzionalita' del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. Parte ricorrente, in via preliminare, chiede la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente la vigenza attuale e costituzionalita' del citato decreto 1399, per: a) l'irragionevolezza dell'utilizzo di una legge emergenziale di quasi un secolo fa ai fini della gestione dell'attuale assetto urbanistico;
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la violazione dell'art. 42 della Costituzione, secondo cui la proprieta' puo' essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale, mentre il ricorso al decreto n. 1399/1917 permetterebbe l'espropriazione in difetto di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilita' per consentire, in concreto, solo il soddisfacimento di un interesse immobiliare privatistico del soggetto che acquisirebbe per il tramite di procedura espropriativa il terreno edificabile;
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la violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendovi una disparita' di trattamento tra soggetti da espropriare ai sensi del D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, e soggetti, meglio garantiti, da espropriare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
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la violazione delle competenze legislative ed amministrative previste dalla Carta Costituzionale in materia urbanistica ed edilizia e dallo Statuto della Regione Sicilia, secondo cui questa ha competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, proprio in materia di espropriazioni per pubblica utilita', esercitata, in materia di compatti, a mezzo della LR n. 71/1978;
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in ragione dell'orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 1569/2008 del 4 settembre 2008, secondo cui lo speciale procedimento espropriativo previsto nel D.L.Lgt. n. 1399/1917 e sfociante nell'assegnazione del comparto non sarebbe compatibile con il procedimento di opposizione alla stima contemplato dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, cio' che si concreterebbe in una violazione del diritto di difesa previsto dalla Costituzione. 2) Violazione dell'art. 23 della legge n. 1150/1942. Con note entrambe del 15 giugno 2012, prot. n. 150614 e n. 150641, il Dipartimento espropriazioni del Comune di Messina ha trasmesso alla ricorrente copia delle impugnate...
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