N. 399 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2010

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 169 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2006 (vi e' rinvio dalla C.S.C.), riservata all'udienza collegiale del 10 giugno 2010 tra MIRTO Gian Paolo e MIRTO Alessio, quali eredi mortis causa della sig.ra Clotilde Ippolito Mirto, elettivamente domiciliati in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16, presso lo studio dell'avv.

Giovanni Pellegrino, che li rappresenta e difende in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione; appellanti, e Comune di Francavilla Fontana (c.f. 00176620748), rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, in virtu' di mandato a margine della comparsa di risposta ed in virtu' di delibera di G.C.

n. 109 del 6 aprile 2006 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - appellato.

Fatto La vicenda, dalla quale e' scaturito il processo, si ricollega ad un duplice procedimento ablatorio, avviato dal Comune di Francavilla Fontana, con due distinti decreti di occupazione d'urgenza, l'uno in data 14 febbraio 1980 ed il secondo in data 12 novembre 1983, riguardanti un unico fondo di proprieta' di Clotilde Ippolito Mirto (originariamente in cat. Fl. 119 part.lla n. 74).

Il primo provvedimento riguardo' un'area di mq 459, poi - con scrittura privata autenticata del 29 giugno 1983 - oggetto di cessione volontaria con acconto e riserva di conguaglio; il secondo riguardo' la parte residua dello stesso fondo di mq 5000, poi estesa di altri 779 mq.

Ritenendo di essere stata lesa nella propria posizione soggettiva, la Ippolito convenne con atto 17 novembre 1990 innanzi al Tribunale di Brindisi il Comune di Francavilla Fontana per la determinazione dell'indennita' di esproprio ex L. 2359 del 1865 quanto alla parte ceduta e per il risarcimento del danno - stante l'intervenuta inefficacia della dichiarazione di P.U. - quanto alla porzione di mq 5779.

Il giudice adito con sentenza n. 244 del 1995 rigetto' la domanda risarcitoria sul rilievo che il decreto di esproprio, emesso in data 19 gennaio 1993 era stato emanato 'nei termini prorogati ex lege';

accolse la domanda di conguaglio, che fisso' - considerata di natura edificatoria l'area ceduta - in £. 26.370.094.

Impugnata la pronuncia da entrambe le parti, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 161 del 2002, rigetto' l'appello principale della Ippolito - concernente la domanda risarcitoria -, dichiaro' la nullita' della citata pronuncia nella restante parte e, pronunciando nel merito della domanda di conguaglio condanno' il Comune al pagamento della somma di euro 7.237,43 confermando la natura edificatoria dell'area.

A...

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