N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2010

IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 690/09 R.G. promosso da G. M. - Avv. M.

Ziveri;

Contro Azienda U.S.L. di Parma - contumace;

nonche' contro Regione Emilia Romagna avv.ti G. Puliatti e M.

Michelessi;

nonche' contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore Avvocatura dello Stato;

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 ottobre 2010 nel procedimento sopra indicato il Giudice del lavoro dott.

Roberto Pascarelli ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 3 luglio 2009 diretto al Giudice del Lavoro di Parma, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver premesso di essere beneficiario dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, chiedeva all'intestato Tribunale l'accertamento del proprio diritto a percepire la rivalutazione monetaria sull'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 210/92, costituente parte integrante dell'indennizzo in godimento, sulla base del tasso di inflazione programmato.

La questione e' stata oggetto nel corso degli anni di numerose e contraddittorie decisioni sia delle corti di merito che della Corte di cassazione.

In particolare, la Corte di cassazione, sez. lav., con la sent.

n. 15894/05 ha affermato che l'indennizzo di cui alla legge n. 210/92 deve essere rivalutato secondo il tasso annuale di inflazione programmata anche con riferimento alla componente di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge, rilevando, tra l'altro, che 'una diversa interpretazione non sarebbe conforme ai principi costituzionali, gjacche' la misura dell'indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto piu' che gli aumenti ISTAT dell'indennizzo (al netto della voce indennita' integrativa speciale, come risultante dalle tabelle ministeriali) sono modesti e l'indennita' integrativa speciale e' rimasta. ferma a Lire 1.991.765, pari a Euro 1.028,66' (valore di due mensilita' in quanto l'indennizzo viene corrisposto ogni due mesi).

In senso opposto, con sentenza n. 21703 dei 13 ottobre 2010 la stessa Corte, discostandosi dal predetto orientamento; riteneva non rivalutabile la componente di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 210/92.

Nonostante quest'ultima interpretazione, le Corti di merito anche di secondo grado continuavano e continuano (almeno per la maggior parte) ad allinearsi con il precedente orientamento, riconoscendo la rivalutazione sull'intero indennizzo (cfr. ex plurimis Tribunale di Bologna n. 57/2010, Tribunale di Milano n. 8027/09, Tribunale di Firenze n. 1359/09, Tribunale di Torino n. 614/10; Tribunale di Roma n. 5191/10 e n. 5459/10, Tribunale di Lodi 131/09, Tribunale di Busto Arsizio n. 97/10, Tribunale di Varese n. 867/09 e n. I1/10, Tribunale di Brescia n 252/10, Tribunale di Chieti n. 238/10, Tribunale di Lecce n. 5611/10, Tribunale Isernia 54110, Corte d'Appello di Milano n. 1156/10).

Permanendo dunque la difformita' interpretativa sopra riferita, veniva adottato il d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge n. 122/2010, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica' all.'art. 11 commi 13 e 14 che cosi' stabilisce:

'13. Il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n.

210 e successive modificazioni si' interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso di inflazione'.

14. Fermo restando gli effetti esplicali da sentenze passate ingiudicate per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di' provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, ih forza di' un ruolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto'.

Sulla base di tale intervento normativo il presente ricorso sarebbe pertanto da decidete in senso negativo; il ricorrente solleva tuttavia eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 1451 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge n.

122/2010.

Ritiene il giudicante che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate non sono manifestamente infondate.

Va premesso che la normativa cui...

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