n. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE Riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza in merito alle richieste di riesame proposte nell'interesse di P. A., di S. M. e di A. A., con atti depositati rispettivamente il 4 dicembre 2012, il 5 dicembre 2012 e il 7 dicembre 2012, avverso l'ordinanza del 23 novembre 2012 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti dei medesimi indagati le misure cautelari della custodia in carcere. Vista la sentenza della Corte di cassazione del 27 settembre 2013 (depositata il 10 ottobre 2013) di annullamento con rinvio delle ordinanze di questo Tribunale emesse il giorno 11 dicembre 2012 e il 18 dicembre 2012;

Premesso che gli atti sono pervenuti a questo ufficio in data 17 ottobre 2013;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 29 ottobre 2013;

Osserva Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 23 novembre 2012, disponeva nei confronti di diversi soggetti tra i quali P. A., S. M. e A. A - le misure cautelari della custodia in carcere. Con tale provvedimento coercitivo, in particolare, gli odierni istanti venivano stimati gravemente indiziati della fattispecie di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 7, legge n. 152/1991) contestata al capo di provvisoria incolpazione sub A). Secondo la prospettazione accusatoria avallata con il genetico titolo cautelare, invero, A. A., unitamente a G. F., a R. G. e a S. A., in esecuzione di un preciso incarico conferitogli da P. A. e da S. M. (nelle rispettive qualita' di legale rappresentante e di socio della societa' «P.F.S. Costruzioni S.r.l.» di Orzinuovi) e per il tramite di e di Z. G. e di S. V., aveva adoperato reiteratamente modalita' violente e minacciose per recuperare un credito vantato dalla stessa «P.F.S. Costruzioni S.r.l.» (quantificato nell'importo di euro 1.500.000) nei confronti della societa' «Orceana Costruzioni S.p.a.». In seguito alle condotte intimidatorie del 24 dicembre 2011, del 10 febbraio 2012, del 17 febbraio 2012 e del 16 marzo 2012, le persone offese A. M. e R. M., legale rappresentante e socio della «Orceana Costruzioni S.p.a.», avevano eseguito effettivamente pagamenti in favore della «P.F.S. Costruzioni S.r.l.» (la cessione di un credito di euro 50.000 vantato nei confronti della societa' Nexity) e nelle mani di G. F. personalmente (per l'importo di euro 10.000) inoltre consentendo, nelle date del 16 maggio 2012, del 18 maggio 2012, nonche' in altri giorni compresi tra il 18 e il 28 maggio 2012, che il gruppo dei Calabresi potesse prelevare dai loro locali aziendali copiose quantita' di materiale edile. Con lo stesso titolo cautelare, ancora, veniva addebitato ad A. A., in concorso con G. F. e P. S., di avere adottato comportamenti violenti (il 23 febbraio 2012) e minacciosi (il 13 marzo 2012) ai danni di P. A. e di S. M. costringendoli ad effettuare un bonifico di euro 5.000 in favore di P. A. (il 13 aprile 2012) e a versare ripetutamente somme di denaro per un ammontare complessivo di euro 18.000 a parziale soddisfacimento del compenso pattuito per l'attivita' di recupero del credito di cui al capo d'incolpazione sub A) (capo di provvisoria incolpazione sub B). Quanto ai requisiti cautelari di cui agli articoli 274 e 275 c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia riteneva presenti, a carico dei coindagati, le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera c) c.p.p., non fronteggiabili adeguatamente con misure diverse da quelle della custodia in carcere. Nel corso degli interrogatori ex art. 294 c.p.p. del 30 novembre 2012 P. A. e S. M. negavano sostanzialmente gli addebiti, mentre A. A. si avvaleva della facolta' di non rispondere. Con i mezzi d'impugnazione ex art. 309 c.p.p. i difensori di P. A. e di S. M. deducevano il difetto dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle ravvisate esigenze cautelari. Chiedevano, di conseguenza, la caducazione delle misure impugnate, ovvero la relativa sostituzione con altre misure di minor rigore. La difesa di A. A. eccepiva invece, in via preliminare, la nullita' dell'ordinanza impugnata per difetto di motivazione. Quanto al merito, deduceva il difetto di gravita' indiziaria (anche con riguardo alla contestata aggravante ex art. 7, legge n. 152/1991) e, pertanto, chiedeva l'annullamento della misura carceraria in esecuzione, ovvero la relativa sostituzione con altra misura meno afflittiva. Con ordinanze emesse nei giorni 11 dicembre 2012 e 18 dicembre 2012 questo Tribunale de libertate dichiarava la nullita' dell'ordinanza emessa il 23 novembre 2012, in quanto priva di valida motivazione (anche tenuto conto dei consolidati crismi, consolidati da Cass. S.U., sent. n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, in tema di valida motivazione per relationem), in spregio alle previsioni di cui all'art. 292 c.p.p. Si rilevava, in particolare, che il giudice della cautela si era limitato a trasporre integralmente, nel provvedimento coercitivo, l'informativa della polizia giudiziaria e la richiesta del pubblico ministero, senza compiere alcuna selezione ne' vaglio critico del ponderoso materiale informativo raccolto nel corso delle indagini. Piu' precisamente, il Tribunale, richiamato il canone normativo dell'art. 292 c.p.p. sul contenuto specifico dell'ordinanza cautelare in punto di gravita' indiziaria e sulla sanzione di nullita' in caso di trasgressione di quel canone, ed evidenziata la portata sostanziale dell'obbligo (pure sussistente a livello di fonte costituzionale), riportava i piu' significativi insegnamenti giurisprudenziali in materia. Veniva dato conto dell'affermato principio (tratto dall'interpretazione dell'art. 309, comma 9 c.p.p.) per il quale la sanzione della nullita' costituisce l'extrema ratio cui ricorrere quando non e' possibile altrimenti intervenire su una motivazione difettosa del Giudice di prime cure (da ultima, cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 39383 dell'8 ottobre 2008). Si considerava ancora l'impossibilita', per il Tribunale del riesame, di integrare la motivazione carente, con la conseguente necessita' di dichiarare la nullita' dell'ordinanza cautelare, nei casi di carenza grafica della motivazione, ovvero di apparato motivazionale inesistente poiche' del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche (Cass. sez. 3, sent. n. 33753 del 15 luglio 2010). Venivano quindi richiamati i requisiti legittimanti il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem (ossia redatta mediante il richiamo ad altro atto del procedimento provvisto di...

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