n. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sui ricorso numero di registro generale 853 del 2013, proposto dalla Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e nella qualita' di mandataria del RTI composto con le imprese Soc. coop. cult. Mondo Mostre S.r.l., Skira Edit. S.p.A., Bluecoop Soc. coop., Archeologia Soc. coop., Ipacem Soc. coop., Soc. coop. cult., Mondo Mostre S.r.l., Skira Edit. S.p.A., Soc. coop. cult. Mondo Mostre S.r.l., Skira Edit. S.p.a., Bluecoop Soc. coop., Alfio Neri S.r.l., Etna Tourism Cons. Soc. coop., Soc. coop. cult. Mondo Mostre S.r.l., Skira Edit. S.p.A., Bluecoop Soc. coop., Alfio Neri S.r.l., Etna Tourism Cons. soc. coop., Soc. coop. cult. Mondo Mostre S.r.l., Skira Edit. S.p.A., Bluecoop Soc. coop., Archeologia Soc. coop., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Brugnoletti e Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli sito in Palermo, via N. Morello n. 40;

Contro l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Dip. Reg. dei Beni Cult. e Amb., la Presidenza della Regione Siciliana e l'Ass. Reg. dei Beni Cult. e dell'Identita' Sic. Dip. Reg. dei Beni Cult. e dell'Id. Sic., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

Nei confronti di: Consorzio i Luoghi dell'Arcadia, non costituito;

Novamusa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Albano e Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Albano sito in Palermo, viale Francesco Scaduto, 2/D. Per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo proposto dalla Cooperativa Culture: della nota prot. n. 10523 del 26 febbraio 2013 con cui e' stata comunicata la sospensione della gara indetta per l'affidamento della gestione dei servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004 nei siti di Palermo, Agrigento, Siracusa, Trapani e Messina;

della deliberazione n. 34 del 31 gennaio 2013;

della nota prot. n. 1392 del 31 gennaio 2013;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;

  1. quanto al ricorso incidentale, proposto da Novamusa S.r.l.: degli atti relativi sule procedure aperte per l'affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 42/2004 nei siti archeologici e museali della Regione Siciliana per le provincie di Palermo, Agrigento, Siracusa, Trapani e Messina con particolare riferimento: a) al bando di gara, capitolato speciale e allegati relativi inerenti i siti delle provincie di Trapani, Messina, Caltanisetta-Ragusa-Siracusa, Palermo, Agrigento;

    1. agli atti e provvedimenti con i quali le ATI Coop. Culture sono state ammesse a partecipare alle gare;

    2. ai verbali di gara tutti e relativi allegati;

    3. ai provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva in favore delle suddetta ATI Coop. Culture;

    4. ai provvedimenti di esclusione dell'ATI Novamusa;

    5. agli atti di concessione/contratti eventualmente stipulati;

    6. ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

      Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate e la successiva memoria;

      Visto l'atto di costituzione in giudizio di Novamusa S.r.l. e il successivo ricorso incidentale;

      Vista l'ordinanza n. 353 del 22 maggio 2013 sulla domanda incidentale di' sospensione degli effetti del provvedimenti impugnati;

      Vista l'ordinanza n. 1796 del 10 ottobre 2013 sulla domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente incidentale Novamusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 2, c.p.a.;

      Viste le memorie difensive;

      Visti tutti gli atti della causa;

      Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

      Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

      Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

      F a t t o Con ricorso notificato il 5 aprile 2013 e depositato il successivo 24 aprile 2013, la societa' Cooperativa Culture ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe indicato (prot. 10523 del 26 febbraio 2013, ricevuto il 6 marzo 2013) con il quale l'Amministrazione regionale ha sospeso le gare indette per l'affidamento della gestione dei servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 42/2004 nei siti di Palermo, Agrigento, Siracusa, Trapani e Messina. Costituiscono oggetto di impugnazione altresi' la deliberazione n. 34 del 31 gennaio 2013 della Giunta regionale della Regione Siciliana, nonche' la nota prot. 1392 del 31 gennaio 2013 del Presidente della Regione. Premette la societa' ricorrente di aver partecipato alle procedure indette dalla Regione Siciliana (con bandi approvati con decreto assessoriale 30 giugno 2010 e promulgati nel luglio 2010) per l'affidamento in concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico nei siti museali presenti sul territorio, il cui termine per la presentazione delle domande di partecipazione e' stato previsto, dall'art. 11 del bando, al 3 marzo 2011. In esito alle relative procedure la medesima Cooperativa Culture e' risultata aggiudicataria (in qualita' di mandataria dei relativi RTI) delle gare per le rispettive provincie di Palermo (lotto Palermo 1) ed Agrigento (lotto Agrigento 1). Espone quindi di aver ricevuto, in data 6 marzo 2013, la nota in epigrafe indicata con la quale l'Amministrazione comunica, giusta delibera della Giunta Regionale n. 34 del 31 gennaio 2013, di aver chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo di sollevare eccezione di nullita' dei bandi in questione in quanto carenti della previsione normativa di cui all'art. 2 l.r. n. 15/2008;

      per cui, nelle more del relativo esito, ha ritenuto di sospendere le procedure di verificazione dei risultati delle gare, ivi comprese quelle aggiudicate in parola. Segnatamente, l'Amministrazione ha motivato detta richiesta, e la conseguente sospensione, nella considerazione che «i bandi adottati sono carenti delle clausole di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, risultando per questa ragione affetti da vizio di nullita' insanabile che li rende di fatto inefficaci e dai quali deriva la nullita' di tutti gli atti conseguenti». Il ricorso e' affidato a due profili di doglianza riconducibili rispettivamente: 1) alla violazione degli artt. 1, 2, 3 e 21-quater legge n. 241/1990, nonche' alla violazione degli artt. 2, 11 e 12 d.lgs. n. 163/2006 oltre che all'errore nei presupposti di fatto e di diritto, al difetto di istruttoria, illogicita' e violazione dell'art. 97 Cost. (prima censura), contestandosi in altri termini la sospensione sine die degli atti di gara in assenza di presupposti;

      2) alla violazione dell'art. 3, legge n. 136/2010, dell'art. 38 d.lgs. n. 163/2006, alla violazione del d.lgs. n. 159/2011 nonche' all'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto e alla violazione degli artt. 117 e 97 Cost. (seconda censura), contestandosi sia l'inapplicabilita' della norma in questione (art. 2, commi uno e due, l.r. n. 15/2008) alla fattispecie concreta, sia comunque l'implicita abrogazione della norma regionale per effetto dell'entrata in vigore della disciplina nazionale di cui all'art. 3, legge n. 136/2010. Si e' costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo articolando scritti a difesa in vista della camera di consiglio del 22 maggio 2013, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato argomentando come, ratione temporis, debba trovare applicazione unicamente la mentovata normativa regionale. Si e' altresi' costituita in giudizio l'intimata Novamusa. Alla camera di consiglio del 22 maggio 2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare, e' stata adottata l'ordinanza n. 353/2013 di fissazione della presente pubblica udienza di discussione. Con controricorso notificato il 13 maggio 2013 e depositato il successivo 21 maggio 2013, Novamusa ha incidentalmente impugnato gli atti di gara nella parte in cui non e' stata disposta l'esclusione della ricorrente principale (per omessa dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 quanto ad un amministratore asseritamente cessato dalla carica nel triennio precedente), nonche' nella parte in cui e' stata disposta l'esclusione della medesima ricorrente incidentale per mancanza dei requisiti ex art. 38 cit., cosi' riproponendo analoghe prospettazioni e doglianze gia' articolate nel separato ricorso incardinato presso questo decidente R.G. n. 1581/2010. Con incidente ex art. 116, comma 2 c.p.a. la stessa Novamusa ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui l'Amministrazione regionale ha riscontrato, in termini di diniego, l'istanza di accesso ai documenti amministrativi costituiti dalla documentazione prodotta dalla Cooperativa Culture per la partecipazione alle gare. Con ordinanza n. 1796, pubblicata il 10 ottobre 2013, la relativa domanda e' stata respinta. In prossimita' della pubblica udienza di trattazione parte ricorrente ha articolato scritti a difesa insistendo per l'accoglimento ed eccependo altresi' inammissibilita' del ricorso incidentale presentato da Novamusa. Quest'ultima, con memoria in termini, ha formulato istanza processuale insistendo altresi' nelle proprie conclusioni. Con memoria di replica parte ricorrente ha controdedotto, chiedendo l'accoglimento del ricorso e reiterando le eccezioni in rito. D i r i t t o 1.0 - La questione sottoposta al vaglio del Collegio. 1.1 - La ricorrente societa' Cooperativa Culture, aggiudicataria di alcune procedure di evidenza pubblica indette...

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