N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace di Lecco - sezione distaccata di Missaglia dott. Guido Alberto Bagala' nel processo penale a carico di Gogohyri Giorgi nato in Georgia il 5 luglio 1980, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore avvocato Viola Nazzareno con studio in Merate, via Papa Giovanni XXIII n. 7, imputato del reato p. e p.

dall'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, perche' essendo straniero si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione della norma di cui al d.lgs. 286/1998 e alla legge 68/2007 in Airuno (LC) il 16 agosto 2009.

Emette la seguente ordinanza.

Premesso che come emerso dall'istruttoria, l'imputato veniva fermato in data 16 agosto 2009 mentre sulla SS 342 in Comune di Airuno si trovava a bordo di un'autovettura di targa francese unitamente ad altre persone di nazionalita' georgiana.

Posto che l'imputato risultava sprovvisto di documenti, appena giunti presso la caserma di Merate si procedeva, previo avviso al magistrato di turno, ai rilievi foto dattilografici dell'imputato.

Dal controllo AFIS risultava che lo stesso non era mai stato controllato dalle forze dell'ordine e si trovava sul territorio italiano illegalmente, in quanto non titolare del permesso di soggiorno.

Accertato quanto sopra il soggetto veniva invitato ex art. 15

TULPS a presentarsi in Questura entro cinque giorni.

La Questura comunicava successivamente che l'imputato non si era presentato nel termine concesso e pertanto la procedura di espulsione non veniva esperita.

Non veniva quindi emesso alcun decreto di espulsione.

L'imputato veniva quindi ritualmente tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al capo di imputazione.

All'udienza del 1° ottobre 2009, esaurita l'istruttoria consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti dal Pubblico ministero e nell'esame del teste maresciallo Emanuele Peritore, il legale dell'imputato eccepiva il profilo di incostituzionalita' dell'art. 10-bis, d.lgs. 286/1998, in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione;

Il Pubblico ministero si associava all'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato deducendo ulteriori profili di illegittimita' in relazione agli articoli 2, 10, 25, comma 2, e 117 della Costituzione, e si associava alla conseguente richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

O s s e r v a

  1. A norma dell'art. 10-bis, d.lgs. 286/1998, risulta punito con l'ammenda da € 5.000,00 a € 10.000,00 lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nello stato in violazione della normativa regolante il soggiorno dello straniero extracomunitario.

    Il testo dell'articolo non comprende dunque l'inciso 'senza giustificato motivo'; in altri termini l'assenza di un giustificato motivo non risulta prevista dal legislatore come elemento costitutivo del reato.

    Sul punto va rammentato quanto osservato dalla Corte costituzionale al punto 7.4 della sentenza n. 22/2007:

    'Quanto all'eccessivo rigore della norma censurata (l'art.

    14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998) si deve anzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza, ha sottolineato il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, e' chiamato a svolgere il requisito negativo espresso...

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