N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Njimi Rachid, nato in Marocco il 25 novembre 1974, residente in Treia, C. da Piangiano n. 12, libero contumace, imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.P.R. n.

286/1998, in relazione alla legge 15 luglio 2009, n. 94, perche' straniero si tratteneva nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni sopra dette.

In Fabriano il giorno 9 novembre 2009.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso in fatto L'imputato veniva tratto a giudizio per i fatti di cui alla rubrica. Veniva escusso quale teste il Maresciallo Orru il quale riferiva le circostanze nelle quali aveva sorpreso l'imputato in territorio di Serra San Quirico sprovvisto di titolo autorizzativo alla permanenza in Italia. Riferiva altresi' che nell'anno 2007 il Rachid era stato raggiunto da provvedimento questorile e successivamente da decreto di espulsione dal territorio dello Stato e che successivamente detti provvedimenti erano stati annullati dall'autorita' giudiziaria a seguito di ricorso proposto dall'odierno imputato. Il p.m. ha concluso chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di € 5.000,00 di ammenda mentre il difensore istava per l'assoluzione dell'imputato con ampia formula e sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3,10, 27 e 117 della Carta costituzionale riportandosi a quanto gia' sul punto argomentato nell'ordinanza di rimessione del giudice monocratico di Pesaro, e nelle eccezioni sollevate dalla Procura della Repubblica di Bologna e di Agrigento che produceva.

Osserva poiche' non risulta agli atti alcun provvedimento di espulsione a carico del prevenuto ed anzi dalla deposizione testimoniale del m.llo Orru e' emerso che detto provvedimento, seppure in passato emesso, e' stato annullato, deve ritenersi che la condotta dell'imputato, il quale si tratteneva nel territorio italiano privo di titoli autorizzativi, configuri il reato di cui all'art. 10-bis introdotto con la legge n. 94/2009.

La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa, seppure non organicamente argomentata in quanto, espressa con riferimento a quelle analoghe gia' sollevate ed in parte gia' inviate per il vaglio alla Corte costituzionale, non si appalesa manifestamente infondata ed appare degna di approfondimento.

Recita l'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/ 2009, entrata in vigore in data 8 agosto 2009: 'Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' dl quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n.

68, e' punito con l'ammenda da € 5.000,00 a 10.000 euro'.

Si tratta di una disposizione che introduce due nuove fattispecie contravvenzionali, la prima di natura istantanea (ingresso illegale nel territorio dello Stato), la seconda permanente (soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

La condotta dell'odierno imputato, cosi' come contestata nel capo di imputazione configura la seconda ipotesi di cui all'art. 10-bis integrandone tutti gli elementi: il trattenersi illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico, precisamente dell'art. 5 che prevede la necessita' del permesso di soggiorno o di altro titolo legalmente rilasciato.

Ritiene questo giudice che la norma si ponga in contrasto con alcuni principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale di talche' non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma medesima sotto diversi profili:

Contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta di far discendere una sanzione di tipo penale della condotta di chi si introduce o si intrattiene clandestinamente nel territorio nazionale.

Nel corso dei lavori preparatori e successivamente alla promulgazione della legge sono state sollevate osservazioni critiche nei confronti della legge ed in particolare delle nuove figure di reato di cui al predetto art. 10-bis ritenuto contrario ai principi della Carta costituzionale ed altresi' in contrasto con l'orientamento gia' espresso dal giudice delle leggi. Nell'appello sottoscritto da un nutrito gruppo di giuristi italiani in data 30 giugno 2009 si sottolinea l'irragionevolezza e la carenza di fondamento giustificativo della nuova figura di reato. Ne' tale giustificazione puo' essere ricercata nella valutazione di pericolosita' sociale delle condotte penalmente perseguite che si risolvono in un 'modo di essere', in una condizione della persona:

quella di migrante irregolare.

La Corte costituzionale nell'ambito del pronunciamento n. 78 del 2007 ha escluso che possa dedursi la pericolosita' sociale di un soggetto sulla sola scorta di un dato 'estrinseco e formale' quale il difetto di titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato. Per tale ragione appare non individuabile il bene giuridico che il legislatore intende tutelare con tale sistema sanzionatorio.

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