N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2012

P. Q. M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.

87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva ex officio:

questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 96 c.

3 cpc e dell'art. 133 dPR 30 maggio 2002 n. 115 con riferimento agli art. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dall'onere del patrocinio gratuito In favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna aggravata irrogata ex art. 96 c.3 cpc in ipotesi di responsabilita' aggravata;

questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 96 c.

3 cpc e dell'art. 133 dPR 30 maggio 2002 n. 115 con riferimento all'art. 6 CEDU, nella prospettiva della parziale adozione degli obblighi positivi gravanti sulla Reppublica italiana in merito alla riduzione dei tempi processuali.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tivoli, 29 maggio 2012

Il Giudice: Liberati

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente Ordinanza con la quale si solleva ex officio questione di legittimita' costituzionale nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2455/2009 del Tribunale di Tivoli, trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2012 con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, promossa da F. L. nato a Guidonia il 6.3.1963 (c.f.), rappresentato e difeso dagli avv. Anna Zito del foro di Tivoli per procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te domiciliato presso il suo studio, in Villanova di Guidonia, via Gesmundo n. 7,

Attore;

Nei confronti di comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Auciello, per procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso l'avvocatura comunale in Guidonia, p.za Matteotti n. 20, convenuto, nonche' Generali Assicurazioni spa, in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Lisa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Tivoli, via del Seminario n. 11, terzo chiamato, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha chiesto a questo tribunale di condannare il Comune di Guidonia Montecelio per i danni subiti a seguito della caduta dal proprio ciclomotore a causa di una serie di buche in data 27.4.2007, in localita' Villanova di Guidonia, alla via Giacomo Medici, a seguito della quale ha riportato danni fisici e danni al veicolo. Ha chiesto anche di condannare il comune convenuto ad una somma da determinare in via equitativa per un danno che ha qualificato come 'punitivo', per non avere i convenuti medesimi concluso in via stragiudiziale la controversia.

L'attore e' stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli del 7.11.2008 (PAIR.

S.S. 372/08) ed e' assistito da difensore del foro di Tivoli.

L'assicurazione del Comune e' stata ritualmente chiamata in causa e si e' costituita.

Dinamica del sinistro Gli atti di causa - ed in particolare le testimonianze convergenti degli abitanti la via ove si e' verificato il sinistro, che lo hanno soccorso immediatamente, ed i documenti sanitari - hanno dimostrato che il F. L. ha effettivamente subito un sinistro in data 27.4.2007, in localita' Villanova di Guidonia, alla via G. Medici, a causa di una caduta dal proprio ciclomotore Aprilia Scarabeo tg.

9E70V. In particolare, mentre tentava di schivare una buca, e' caduto a causa di una seconda buca situata poco dopo sulla stessa strada, successivamente alla prima, che non e' riuscito ad evitare.

Soccorso dal sig. M. C. e dalla sig.ra R. M., che abitano nella via dell'incidente, e' stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, ove gli e' stata diagnosticata una frattura del condito femorale esterno del ginocchio destro ed una ferita dell'avambraccio sinistro in sede dorsale. A seguito di ricovero ospedaliero dal 27.4.2007 al 19.5.2007 e' stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi ed ha svolto la successiva convalescenza e recupero con l'utilizzo di un tutore specifico. In data 20.20.2007 sino al 26.10.2007 e' stato nuovamente sottoposto ad operazione chirurgica per la rimozione delle sintesi metalliche.

Le spese mediche sono state di euro 420,07 e ritenute congrue dal CTU.

Il ciclomotore ha riportato danni per euro 983,86, come da perizia del fiduciario STECAR della Assicurazioni Generali.

In data 28.5.2008 il Comando di Polizia Municipale ha confermato, con specifico rapporto, l'esistenza di buche sul manto stradale, a seguito di segnalazione di alcuni abitanti in ragione del copioso numero di incidenti gia' occorsi sul luogo.

Responsabilita' della amministrazione Va subito precisato che l'art. 2051 c.c. - in base a cui viene richiesto il danno - prevede una responsabilita' fondata su una presunzione di colpa c.d. aggravata, in base alla quale, in deroga alla regola generale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., il danneggiato e' tenuto a fornire la prova che i danni subiti derivano, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla cosa, e cioe' il mero verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalita' con la cosa, anche per presunzioni.

Al custode, per vincere la presunzione e liberarsi dalla responsabilita', incombe, viceversa l'onere di provare il fortuito, e cioe', non gia' l'interruzione dei nesso di causalita', bensi' la propria, mancanza di colpa nel verificarsi del sinistro, potendo dedurre e provare anche il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Dunque, grava sul danneggiato l'onere della prova del verificarsi del fatto e della riconducibilita' dei danni patiti in occasione dello stesso alla res in custodia.

La prova della responsabilita' da omessa custodia, nella forma dell'insidia stradale, e' stata pienamente raggiunta per il tramite dei testimoni escussi...

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