N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Mortara Diana, Zevi Stefania e Zevi Daniele contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3.

F a t t o Mortara Diana, Zevi Stefania e Zevi Daniele, tutti eredi del dott. Giorgio Zevi (nato il 30 agosto 1922 e deceduto il 18 febbraio 2008) proponevano in data 28 aprile 2009 cinque ricorsi contro altrettanti avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 aveva rettificato ai fini Irpef - con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 167/1990- le dichiarazioni dei redditi del de cuius Giorgio Zevi relative a cinque periodi di imposta (dal 2001 al 2005):

Anno 2001: Reddito complessivo dichiarato: € 10.529; Reddito accertato: € 464.748;

Anno 2002: Reddito complessivo dichiarato: € 5.742; Reddito accertato: € 320.271;

Anno 2003: Reddito complessivo dichiarato: € 7.024; Reddito accertato: € 205.761;

Anno 2004: Reddito complessivo dichiarato: € 7.174; Reddito accertato: € 180.481;

Anno 2005: Reddito complessivo dichiarato: € 6.879; Reddito accertato: € 184.726;

Gli anzidetti avvisi di accertamento erano stati notificati (impersonalmente e collettivamente) agli eredi in data 1° dicembre 2008 e tutti richiamavano il processo verbale di constatazione redatto in data 6 maggio 2005 dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso la quale, nel corso di un controllo valutario e doganale, aveva rinvenuto 'al seguito della parte' documentazione relativa a tre diversi depositi bancari ed investimenti esteri emessa da una Banca svizzera (conti non intestati e contrassegnati con tre diversi numeri identificativi).

In data 28 gennaio 2009 in nome e per conto di Mortara Diana e dei fratelli Stefania e Daniele Zevi veniva presentata al competente Ufficio tributario formale istanza di accertamento per adesione (ma sostanzialmente una richiesta di annullamento in sede di autotutela perche' degli anzidetti avvisi di accertamento veniva affermata la totale illegittimita' ed infondatezza e perche' il procedimento di adesione veniva richiesto esclusivamente (e dichiaratamente) 'in un'ottica di costo alternativo alle spese di lite'.

Il procedimento di accertamento con adesione - dopo un primo incontro in data 20 febbraio 2009 (ved. processo verbale all. 10) veniva 'abbandonato' in data 7 aprile 2009 'Le parti concordano nel concludere con esito negativo il presente procedimento di accertamento con adesione' (ved. processo verbale all. 9).

In data 28...

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