N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:

1) De Giovanni Fabrizio nato il 20 novembre 1961;

2) Micciche' Giovanni nato il 10 marzo 1941;

Avverso la sentenza n. 786/2006 Corte appello di Palermo, del 30 maggio 2007;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita in pubblica udienza del 27 maggio 2010 la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliano Casucci;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmelo Stabile che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori avvocati che hanno concluso perche' sia dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge n. 251/2005 e perche' siano accolti i ricorsi;

Svolgimento del processo Con sentenza in data 30 maggio 2007, la Corte d'appello di Palermo, 4ª sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, con la quale gli appellanti Micciche' Giovanni e De Giovanni Fabrizio erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, come modificato all'udienza del 3 febbraio 2005, per avere il primo, noto imprenditore siciliano, sottoposto ad indagine penale per concorso esterno in associazione mafiosa, fittiziamente attribuito al secondo, nell'agosto/settembre 1998, la titolarita' (rectius la qualita' di beneficiario) di una fondazione (Mette Stiftung) a sua volta titolare del conto (denominato Ultrason) con saldo attivo di 1.400.000 franchi svizzeri, acceso presso la Banca Unione del Credito di Lugano, allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e condannati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre anni di reclusione il primo e due anni nove mesi di reclusione il secondo, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni per Micciche' e con confisca della somma di L. 1.200.000.000 oltre eventuali interessi maturati, somma sottoposta a sequestro dall'Autorita' elvetica il 27 ottobre 1998 a seguito di rogatoria internazionale. Con la stessa sentenza erano stati assolti, per insussistenza del fatto, dal connesso reato di riciclaggio per mancanza di prova della provenienza illecita delle somme versate nel conto, nonche' da altre ipotesi di reato connesse al suddetto conto svizzero.

La Corte territoriale, rammentato che la materialita' del fatto era stata sostanzialmente ammessa dagli stessi imputati e documentalmente accertata (Micciche' era beneficiario fin dal 1902 della fondazione con sede nel Liechtenstein, alla quale si attestava un conto presso la BUC di Lugano con saldo attivo di 1.400.000 franchi svizzeri; il 19 giugno 1998 era stato rinviato a giudizio per il delitto di concorso esterno ad associazione mafiosa; nel luglio 1998, tramite un suo consulente svizzero, tale Galli, e De Giovanni Fabrizio, chiedeva a Grandini, presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, di prelevare 500.000 FS dal conto Ultrason, con rifiuto della banca, trattandosi di conto 'indagato'.

Sostituito l'intero consiglio di amministrazione della fondazione, con Galli presidente, faceva nominare nuovo beneficiario della fondazione Fabrizio De Giovanni e redigeva per la BUC dichiarazione del 4 settembre 1998 con firma autenticata dal notaio Poma di Lugano, con la quale confermava di aver ceduto la fondazione a De Giovanni a far data dal 15 settembre 1997. Contestualmente, era stato aperto presso la BUC il conto Anfitrione sul quale De Giovanni, assistito da Galli, chiedeva di trasferire il danaro del conto Ultrason) nel merito riteneva fondata la prova della responsabilita' al rilievo:

che la mancata sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale era ininfluente stante la tutela anticipata approntata dal delitto in esame:

che la sussistenza del dolo specifico era riscontrata dalla pendenza a carico di Micciche' del procedimento per il delitto di concorso esterno ad associazione mafiosa (in relazione alla quale era stata disposta custodia cautelare nell'ottobre 1997, che impone la attivazione di accertamenti patrimoniali volti all'adozione di misure di prevenzione) e dalla testimonianza dell'amministratore Grandini nonche' dalla scelta di simulare la cessione in favore di De Giovanni e di aprire contestualmente l'altro conto (Anfitrione) sul quale far confluire il danaro del conto Ultrason. Di tali circostanze De Giovanni era, per sua stessa ammissione, consapevole e il teste Grandini ha dichiarato di averlo ragguagliato nel luglio 1998 della situazione del conto Ultrason.

Escludeva la fondatezza dell'eccezione di nullita' della sentenza per violazione degli artt. 518 e 521 c.p.p. perche' all'udienza del 3 febbraio 2005 il p.m. si era limitato ad integrare il capo 1) dell'imputazione, perche' il fatto storico (il fittizio 'passaggio' da Micciche' a De Giovanni) era rimasto immutato.

Confermava le ordinanze con le quali il tribunale aveva respinto la richiesta di assumere le testimonianze di Moscatelli, Galli ed aveva revocato quella ammissiva della testimonianza di Poma al rilievo che lo scopo elusivo perseguito risultava da una serie convergente di circostanze, sicche' la situazione processuale non mutava anche a dare per ammesso che nulla sapesse delle iniziative della Procura Federale.

L'eccezione di incompetenza funzionale del G.U.P. del Tribunale di Palermo era infondata perche' la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 non incideva sulla competenza dell'ufficio distrettuale.

Correttamente era stata disposta la confisca a norma dell'art.

240 c.p. il danaro costituiva il prodotto e il profitto del reato. Le pene erano state quantificate in misura adeguata alla gravita' del fatto, peraltro previa concessione delle attenuanti generiche. In conseguenza non poteva essere dichiarato ingiustificato il dissenso del p.m. alla pena patteggiata proposta da De Giovanni in primo grado.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

1) Ricorso nell'interesse di De Giovanni Fabrizio:

erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 12-quinquies, decreto-legge n. 306/1992 con conseguente vizio di motivazione, perche' con l'appello si era chiesto di stabilire che nel caso in esame non si sarebbe potuto ravvisare sperequazione alcuna tra le possibilita' economiche ostentate e quelle effettive o dichiarate e si chiedeva quindi di apprezzare, con valutazione ex ante, quale potesse essere l'elemento intenzionale in capo al ricorrente, senza trascurare che non si spiega per quale ragione egli dovesse essere al corrente della corretta imputazione elevata a Micciche'. Gli stessi giudici di merito riconoscono che manca la prova sia della provenienza illecita sia della sproporzione, tra redditi dichiarati e redditi posseduti sicche' non e' dato comprendere come possa affermarsi che De Giovanni si e' dolosamente prestato a farsi intestare danari al preciso fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;

mancanza e contraddittorieta' della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato nei motivi di gravarne e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo - dolo specifico - richiesto dall'art.

12-quinquies decreto-legge n. 306/1992, perche' con l'appello si era specificamente richiamata la testimonianza resa dal funzionario della BUC Ernesto Bozzoli, che smentiva quanto riferito dal ceste Grandini (peraltro contrastante con la prova documentale costituita dalla comunicazione rilasciata al momento del passaggio delle consegne a Galli, nella quale il fiduciario assicurava che le somme in giacenza sul conto Ultrason erano libere da pesi e vincoli e quindi disponibili).

Su tali deduzioni la Corte palermitana ha omesso di motivare ed anzi a foglio 11, contro ogni emergenza probatoria, allinea la deposizione di Bezzoli a quella dal fiduciario Grandini. Va poi incidentalmente rilevato che le procedure per l'apertura del conto Anfitrione furono promosse da funzionario della BUC (Cattaneo) senza nessuna richiesta dei clienti;

inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita' in relazione egli artt. 518 e 522 c.p.p. con riguardo alla variazione dell'imputazione intervenuta all'udienza del 3 febbraio 2005 allorche' all'originario capo 1) dell'imputazione, che addebitava il reato di cui all'art. 12-quinquies decreto-legge n.

396/1992 per la fittizia intestazione del denaro depositato in Svizzera presso la Banca Unione di Credito a fini di riciclaggio (capo connesso a quello sub 2 che addebitava il delitto di riciclaggio della somma di danaro da ascrivere al delitto di falso in bilancio della Impresim S.p.a di cui Micciche' era stato socio), si aggiungeva l'ulteriore contestazione della finalita' di elusione...

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