N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 437 del 2000, proposto da: Staffieri Michele e Rondinone Maria Giovanna, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Marchitelli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n. 89;

Contro Consorzio Area Sviluppo Industriale - Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; Regione Basilicata in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Onorati, con domicilio eletto presso Francesco Matteo Pugliese avv. in Potenza, piazza Mario Pagano n. 118;

Nei confronti di Euroline Srl, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Paolo Porcari, con domicilio eletto presso Vincenzo Savino avv. in Potenza, via F. Baracca, 16;

Per l'annullamento:

  1. del D.P.G.R. Basilicata n. 192 del 21 febbraio 1979, ad oggetto approvazione del P.R.G. definitivo per l'area di sviluppo industriale 'La Martella' ed ignoto/i presupposto/i provvedimento/i di adozione consortile/i del medesimo piano e relative NTA;

  2. del D.P.G.R. Basilicata n. 319 del 12 aprile 1985 ad oggetto approvazione di Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale di La Martella ed ignoto/i presupposto/i provvedimento/i di adozione o approvazione del Comune di Matera del medesimo piano e relative N.T.A.;

  3. di ignota variante alla lottizzazione di cui alla delibera del Consiglio comunale di Matera n. 1/1997, ed ignoto/i presupposto/i provvedimento/i di adozione o approvazione del Comune di Matera, ovvero di approvazione regionale e relative N.T.A.;

  4. di ogni ulteriore strumento urbanistico, regionale, comunale o consortile, generale o attuativo, se ed in quanto esistente, atti e provvedimenti sopra descritti tutti impugnati anche nella parte in cui pretendono di disciplinare (anche con vincolo espropriativo, oltre la scadenza dei termini di efficacia ed oltre il proprio ambito istituzionale di effetti) le estensioni della ricorrente;

  5. del decreto di autorizzazione all'accesso rilasciato dal Consorzio del 23 giugno 2000 sugli immobili di proprieta' dei ricorrenti nonche' l'avviso di accesso per la compilazione dello stato di consistenza a firma dell'amministratore unico della Euroline s.r.1.;

  6. la deliberazione C.d.A. del Consorzio Industriale n. 25 del 13 giugno 2000 con la quale il Consorzio assume di aver approvato il progetto definitivo per la produzione di imbottiture per divani nonche' il piano grafico e descrittivo di esproprio e con la quale dichiara la pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere;

  7. l'ignoto progetto definitivo presentato dalla ditta Euroline s.r.l. il 30 maggio 2000 e l'eventuale rilasciato nulla osta;

  8. il piano di esproprio grafico e descrittivo, presentato dalla ditta Euroline s.r.1.;

  9. il piano particellare d'esproprio con l'elenco delle ditte espropriande, il piano particellare grafico d'esproprio, anch'essi allegati per mero estratto al decreto presidenziale del 23 giugno 2000 sopramenzionato;

  10. la compilazione dello stato di consistenza e lo stesso verbale;

  11. eventuali concessioni edilizie o atti abilitativi o espressioni consultive favorevoli (anche della commissione edilizia) del Comune di Matera, se ed in quanto consti presentato progetto esecutivo e resi detti provvedimenti, in favore della ditta Euroline s.r.l., per insediamento/i sulle estensioni in oggetto;

  12. dell'eventuale decreto di occupazione d'urgenza;

  13. di ogni altro provvedimento, comunque connesso o conseguente anche se ignoto nei contenuti.

Con ampia riserva di ogni ulteriore facolta' difensiva alla conoscenza dei contenuti. Con eventuali ulteriori motivi d'impugnativa. Si segnala che e' pervenuto ai ricorrenti (racc.ta del 6 aprile 2000) atto anteriore di invito ad un accordo bonario per l'acquisto dei terreni che non reca menzione del termine e dell'autorita' cui ricorrere, notoria ipotesi abilitativa della remissione in termini ex art. 34 tu. C.d.S. e relativa elaborazione pretoria, richiesta dalla parte ed assentibile d'ufficio. Pure la comunicazione del 24 giugno 2000 di redazione dello stato di consistenza non reca l'indicazione del termine e dell'autorita' cui ricorrere e risulta illegittimamente anticipata rispetto all'occupazione d'urgenza dei terreni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e di Euroline;

Vista l'ordinanza collegiale n. 49/09 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori cui le amministrazioni intimate hanno adempiuto in data 1º e 15 luglio 2009;

Vista la sentenza parziale n. 216 del 29 aprile 2010 di rigetto di tutti i motivi di impugnazione del ricorso con esclusione della censura subordinata di cui al punto 1.4 del ricorso indicata in motivazione;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori presenti avvocati Francesco Calculli, su delega di Giacomo Marchitelli, per la parte ricorrente; Luigi Petrone, su delega di Enrica Onorati, per il Comune intimato. Nessuno e' comparso per la Societa' controinteressata;

I ricorrenti dichiarano di essere proprietari e usufruttuari della particelle 2070 e 699 del foglio 65 in catasto di Matera (partita 41222), interessate dalla procedura ablativa di cui agli atti impugnati dai quali si desume che la ditta Euroline s.r.l., in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, e' autorizzata ad accedere nei loro terreni ai fini della redazione dello stato di consistenza e necessari rilievi nell'agglomerato industriale 'La Martella', lotto B2, B3 e B4 di cui al piano particolareggiato approvato con D.P.G.R n. 319/85.

Si deducono i seguenti motivi.

1) Violazioni di legge e dei principi di diritto in tema di piani regolatori dei consorzi industriali. Violazione di legge (legge urbanistica e art. 31) - violazione ed omessa applicazione dell'art.

2 legge n. 1187/68 - violazione di legge per mancata applicazione art. 4 u.c. legge n. 10/787 e dell'elaborazione pretoria in materia.

Violazione art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione ed istruttoria, carenza di potere e incompetenza relativa ed assoluta, inefficacia e invalidita'. Eccesso di potere sotto molteplici profili sintomatici. Eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 41 del 3 novembre 1998 (e, ove occorra, della legge reg.

Basilicata n. 40 del 1996, art. 1).

1.1 - Premesso che si ignora se vi si sia una variante alla lottizzazione di cui alla delibera del C.C. di Matera n. 1/97 concernente i beni in oggetto, si sostiene che in ogni caso la variante e' intervenuta 10 anni dopo e a consumazione degli effetti del d.p.g.r. Basilicata n. 319 del 12 aprile 85 oltre che di consumazione del piano regolatore a.s.i.. Di qui l'illegittimita' dello ius variandi comunale in luogo d'una nuova pianificazione attuativa e cio' anche nella parte in cui disciplinino le proprieta' dei ricorrenti dato che il p.p. della zona industriale e' scaduto ed inefficace al pari del p.r.g. definitivo per l'area di sviluppo industriale del 1979. Si aggiunge che i piani regolatori di aree e nuclei di sviluppo industriale non producono effetti conformativi e/o espropriativi in assenza di specifica strumentazione comunale subordinata attuativa dei primi. In ogni caso si impugna l'ignota strumentazione di p.r.g. consortile del 1979 anche ove voglia esautorare la necessaria pianificazione di livello inferiore comunale o creare vincoli diretti conformati o espropriativi senza successiva strumentazione comunale. Cio' perche' i piani regolatori delle aree industriale redatti dai consorzi (ex art. 144 T.U. leggi sul Mezzogiorno) una volta approvati producono gli effetti del piano territoriale di coordinamento e cioe' i comuni devono a quelli uniformarsi e con i loro piani imporre vincoli diretti. I comuni non hanno adottato del resto i nuovi strumenti richiesti dalla norma regionale di cui all'art. 7 1.r. n. 41 /98.

1.2 - Peraltro il limite quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 1187/68 si riferirebbe a tutti i vincoli di piano. Al momento dell'approvazione del progetto esecutivo con dichiarazione di p.u. sarebbe abbondantemente decorso il prescritto termine decennale dei piani a.s.i., decennale dei piani particolareggiati e quinquennale del predetto art. 2.

1.3 - Ne' potrebbero ipotizzarsi effetti di proroga a termini decennali scaduti per effetto dell'art. 1 legge n. 40/96 perche' si violerebbe la gerarchia delle fonti e il limite massimo dei M anni gia' stabilito dal legislatore statale.

1.4 - In difetto sarebbe evidente la lesione della Costituzione e con subordinata eccepita incostituzionalita' (ex artt. 3, 42 , 43 e 117). Sarebbe illegittimo il comma 5 per la durata ventennale ivi prevista, sia il comma 9 che dispone la riapprovazione per legge con validita' per due anni, sia il comma 10 (i comuni devono adeguarsi entro 6 mesi). Neppure la previsione del comma 5 potrebbe ritenersi retroattiva altrimenti sarebbe illegittima in base agli articoli 3, 42, 43 e 117 Cost. I commi 9 e 10 contrasterebbero con la normativa statale fondamentale in tema di formazione degli strumenti urbanistici e la riapprovazione per legge priverebbe il cittadino della coessenziale tutela partecipativa. Neppure sarebbe stata fatta una variante in base alla legge n. 1/78.

2) Violazione di leggi (legge n. 1/78 e n. 2359/1865 e 865/71) e dei principi in materia di procedura espropriativa con particolare riferimento alla funzione d'occupazione d'urgenza. Eccesso di potere per vari profili sintomatici, in particolare per erronea considerazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, perplessita', irragionevolezza e illogicita' manifesta.

Si sostiene che la ditta incaricata, sulla...

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