n. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7291 del 2009, proposto da: Soc Corrida a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Pallottino, Francesco Nardocci, con domicilio eletto presso lo Studio del'Avv. Giovanni Pallottino sito in Roma, via Oslavia n. 14;

    Contro Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli Avv. Americo Ceccarelli, Giorgio Pasquali, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

    Per ottenere: l'accertamento dell'illiceita' dell'occupazione dei terreni di proprieta' da parte del Comune di Roma e la loro irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione di opera pubblica;

    l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta abdicazione, da parte della ricorrente al diritto di proprieta' sulle aree irreversibilmente trasformate;

    l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, corrispondente al valore venale delle aree, aventi destinazione edificatoria;

    l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento per mancata utilizzazione di tali aree durante periodo di loro occupazione senza titolo, a decorrere dall'inizio della stessa, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Fatto Espone in fatto la societa' odierna ricorrente che sui terreni di circa 3.900 mq ubicati in Roma, Via Tedeschi, di cui e' proprietaria, si sarebbe maturata la c.d. occupazione usurpativa. Al riguardo precisa che con delibera della Giunta Municipale del Comune di Roma n. 3253 del 7 maggio 1981 e' stata approvato il progetto per la realizzazione su detti terreni di opere di edilizia scolastica comunale con contestuale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza ed autorizzazione all'occupazione d'urgenza delle relative aree. Realizzate le opere, il Comune non ha mai portato a termine la procedura espropriativa mediante adozione di decreto di esproprio. Con sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 5711/2002 - confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3731/2009 - e' stato disposto l'annullamento di tutti i provvedimenti inerenti la procedura per la realizzazione dell'opera, ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilita' della stessa. La societa' ricorrente ha, quindi, adito il Tribunale Civile di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, la societa' ricorrente chiede l'accertamento dell'illiceita' dell'occupazione dei terreni in questione da parte del Comune e l'intervenuta loro irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell'opera pubblica comunale, nonche' la dichiarazione dell'avvenuta abdicazione da parte della ricorrente stessa al diritto di proprieta' sugli stessi, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, corrispondente al valore venale delle aree, aventi destinazione edificatoria, oltre al risarcimento per mancata utilizzazione delle stesse durante il periodo di loro occupazione senza titolo, a decorrere dall'inizio della stessa, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo. A sostegno della proposte domande, rappresenta parte ricorrente che la caducazione, in sede giurisdizionale, dell'intera procedura espropriativa, retroagendo negli effetti, ha comportato l'acca ab initio dell'occupazione dei propri terreni, i quali hanno subito una irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell'opera. L'intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera impedirebbe, inoltre, secondo parte ricorrente, il verificarsi dell'accessione invertita o occupazione acquisitiva, essendo tale modo di acquisto della proprieta' correlato alla esistenza ed alla legittimita' della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera realizzata. Venendo quindi in rilievo una occupazione usurpativa e non essendosi mai prodotto un effetto acquisitivo del bene a favore dell'Amministrazione Comunale, l'illecito permanente cosi' realizzato farebbe sorgere il diritto al risarcimento del danno subito in capo ai proprietari delle aree illecitamente occupate, non essendo possibile la loro restituzione stante la realizzazione dell'opera pubblica che si estende oltre i confini dei terreni di proprieta' della ricorrente. Dichiara, quindi, parte ricorrente di voler procedere alla abdicazione al diritto di proprieta', chiedendo il risarcimento del danno per equivalente per definitiva perdita del diritto dominicale, corrispondente al valore venale del fondo, tenuto conto della potenzialita' edificatoria allo stesso impressa dagli strumenti urbanistici, oltre al risarcimento del danno per mancata utilizzazione del bene nel periodo di occupazione permanente e senza titolo delle aree, a decorrere dalla data di suo inizio. Si e' costituita in giudizio l'intimata Amministrazione Comunale sostenendo l'inammissibilita' della domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta abdicazione al diritto di proprieta', e, conseguentemente, della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per perdita della proprieta', di cui la ricorrente conserva la titolarita' fino a che non: intervenga l'adozione di uno strumento tipico di acquisto della stessa in capo all'Amministrazione. Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso sostenuto, insistendo nelle proprie richieste. Anche la resistente Amministrazione Comunale ha deposito ulteriore memoria di replica a quanto argomentato da parte ricorrente, la quale ha ulteriormente controdedotto con successivo atto. Alla Pubblica Udienza del 2 aprile 2014 la causa a' stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale. Diritto 1 - La vicenda cui si riferisce la controversia in esame concerne la procedura posta in essere dal Comune di Roma, originata dall'intervenuta approvazione, con delibera della Giunta Municipale del Comune di Roma n. 3253 del 7 maggio 1981, del progetto per la realizzazione di opere di edilizia scolastica comunale con contestuale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza ed autorizzazione all'occupazione d'urgenza, su una porzione di terreni di proprieta' della societa' odierna ricorrente. Effettuata l'occupazione dei terreni, le opere sono state realizzate senza che il Comune resistente abbia portato a termine la procedura espropriativa mediante adozione di decreto di esproprio. Tutti gli atti della procedura, ivi compresa la delibera di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera, sono stati annullati con sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 5711/2002 - confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3731/2009. Adito il Tribunale Civile di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni dal occupazione, qualificata come usurpativa, la societa' ricorrente, a seguito dell'intervenuta adozione di pronuncia con la quale e' stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale e, nell'evidenziare come a fronte dell'irreversibile trasformazione dell'area per effetto della realizzazione dell'opera pubblica non possa ritenersi verificata l'accessione invertita - essendo stata annullata la dichiarazione di pubblica utilita' - avanza, sulla base di tali presupposti, distinti capi di domanda, cosi' sintetizzati: l'accertamento dell'illiceita' dell'occupazione dei terreni in questione da parte del Comune e la loro irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell'opera pubblica comunale;

    l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta abdicazione da parte della societa' ricorrente al diritto di proprieta' sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica;

    l'accertamento del diritto della societa' ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, corrispondente al valore venale delle aree, aventi destinazione edificatoria;

    l'accertamento del diritto della societa' ricorrente ad ottenere il risarcimento per mancata utilizzazione delle aree durante il periodo di loro occupazione senza titolo, a decorrere dall'inizio della stessa, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo. 2 - Cosi' ricostruito l'oggetto del presente giudizio e delle vicende che vi hanno dato origine, deve il Collegio, innanzitutto, procedere ad un corretto inquadramento della controversia e delimitare l'ambito dell'azione proposta. In tale direzione, deve essere dichiarata l'inammissibilita' della domanda volta all'accertamento della intervenuta abdicazione, da parte della societa' ricorrente, al diritto di proprieta' sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica. Facendo applicazione degli ordinari principi civilistici, l'esigenza di una piena tutela del diritto di proprieta' esige che l'effetto traslativo consegua a una volonta' espressa ed inequivoca del proprietario interessato, da tradursi in strumenti negoziali formali e tipici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2559) dovendosi comunque tener conto dello specifico regime giuridico degli atti inter vivos con cui si puo' disporre, anche merce' l'abdicazione, del diritto di proprieta' (art. 1350 n. 5 c.c. e art. 2643 n. 5 c.c.). 3 - Posto quindi che non puo' il giudice adito procedere...

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