n. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE DI FIRENZE Ha emesso nella causa civile n. 15701/12 la seguente ordinanza tra G.F. nato a F. il ... ed elettivamente domiciliato in F. via Del Corso, 2 presso lo Studio degli avvocati Daniela Marcucci Pilli e Francesco Fanciullacci che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro P.M. nata a S.G.V. il ... ed elettivamente domiciliata in F. Fra' Domenico Buonvicini, 5 presso lo Studio dell'avv. Carlo Canessa che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa depositata all'udienza presidenziale, resistente;

Oggetto: divorzio giudiziale. Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2012 G.F. adiva il Tribunale di Firenze per sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con P.M. il 2 aprile 2005 a B.V. (C.V.) e trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Firenze al n. ... parte ... Serie ... Il ricorrente sosteneva che i coniugi fossero entrambi autosufficienti e che nessuno assegno fosse disposto a favore della moglie. In data 26 febbraio 2010 era intervenuta Sentenza parziale di separazione giudiziale tra i due coniugi e in data 7 novembre 2012 era intervenuta sentenza definitiva di separazione del Tribunale di Firenze con la quale il giudice, nel pronunciare la separazione tra i coniugi, aveva posto a carico di G.F. un assegno di €

750,00 con rivalutazione annuale Istat a favore di P.M. Quest'ultima con comparsa ha chiesto condannarsi il coniuge ad un assegno di mantenimento non inferiore a €

5.000,00 mensili giacche' l'assegno di separazione era da ritenersi insufficiente rispetto al tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, caratterizzato da frequenti viaggi all'estero, regali costosi, e la disponibilita' di numerosi immobili di proprieta' del ricorrente. Con riferimento alla determinazione dell'assegno divorzile, la sig.ra M.P. ha invocato l'applicazione dell'art. 5 comma VI della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74/1987, ai sensi del quale «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla comunione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive». Faceva presente che i due coniugi erano proprietari di due appartamenti a Capo Verde dove ogni anno soggiornano per qualche mese a spese del marito. Il F. viveva della rendita di n. 56 immobili dichiarando per un reddito di €

56.000,00. Con il modesto assegno di €

750,00 disposto con la sentenza di separazione le era impossibile mantenere lo stile di vita che durante il matrimonio la coppia aveva scelto con frequenti soggiorni all'estero nei mesi piu' freddi, auto di lusso, ristoranti eleganti. In sede divorzile con Ordinanza Presidenziale del 25 gennaio 2013 venivano confermate, allo stato, le disposizioni patrimoniali della separazione assegnandosi nel contempo i termini di legge per memorie integrative e repliche. Con memoria del 25 febbraio 2013 il ricorrente contestava in maniera decisa la pretesa della moglie di ricevere un assegno divorzile di €

5.000,00. Il matrimonio era durato solo due anni e mezzo anche se vi era stata una relazione affettiva fra i due sin dal 1992 poi sfociata nel matrimonio nel 2005. Non vi erano stati i figli e i due coniugi uscivano da altre esperienze matrimoniali e la M. aveva gia' due figli. Quest'ultima era entrata come collaboratrice dentista nello Studio medico F. diventandone titolare esclusiva giacche' il dott. F. aveva cessato l'attivita'. La M. svolge un'intensa attivita' professionale come dentista con sette dipendenti e due collaboratrici esterne;

e' proprietaria di alcuni immobili in Firenze e in altri luoghi;

una fattofia con cavalli e risparmi consistenti. La M. ha pertanto i mezzi piu' che adeguati per mantenere un dignitoso tenore di vita. Il F. in questa sede sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5 comma 6 legge 98/70 (come modificato dalla legge n. 74/1987) cosi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT