N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2012

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza con la quale si solleva ex officio questione di legittimita' costituzionale nella causa civile di I grado, iscritta al n. 239/2012 del Tribunale di Tivoli, trattata in prima udienza in data 24 maggio 2012, e vertente tra Rucci Andrea (c.f. RCC NDR 71A19 L103H), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Giacomo Asquini per procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Tivoli, via Tiburto n. 31 (fax 0774.318806 - pec giangiacomoasquini@pacavvocatitivoli.it) attore;

Nei confronti di Tiburtina Seconda SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Succi, per procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso il suo studio in Villanova di Guidonia, via Maremmana Inferiore n. 289 (fax 0774.527357 - pec patriziasucci@ordineavvocatiroma.org), convenuta.

Avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati a cose.

Ordinanza Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha chiesto a questo tribunale: a) di accertare l'esistenza di vizi di costruzione relativi agli immobili da Egli acquistati da parte convenuta, siti in San Polo dei Cavalieri alla via S. Balba n. 3/c ed alla via S. Balba s.n.c. e catastalmente indicati nell'atto di citazione; b) di accertare i danni che ne sono conseguiti; c) di condannare parte convenuta al relativo risarcimento monetario.

Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2012 a mezzo posta, l'attore ha quindi citato il convenuto per l'udienza del giorno domenica 20 maggio 2012. Non celebrandosi udienza in tale data ed essendo stato il fascicolo assegnato allo scrivente magistrato, che tiene udienza tabellarmente prevista nei giorni di mercoledi' e giovedi', la udienza effettiva di trattazione e' stata quindi differita di ufficio, ai sensi dell'art. 168-bis comma 4, alla data del 24 maggio 2012.

La parte convenuta si e' costituita il giorno 3 maggio 2012, con articolata memoria nella quale ha tra l'altro eccepito la intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1495 c.c. e la intervenuta prescrizione, per essere nel frattempo decorsi i termini di 8 giorni previsti dalla scoperta dei vizi e, comunque, per essersi prescritto il termine annuale.

Alla prima udienza di comparizione l'attore ha eccepito la tardivita' di tale costituzione di parte convenuta, deducendo la conseguente decadenza dalle eccezioni proposte con tale atto.

In particolare, rispetto alla data fissata nell'atto di citazione (20 maggio 2012) la costituzione e' avvenuta in un lasso di tempo inferiore ai venti giorni previsti dall'art. 166 cpc.

Tale termine risulta tuttavia rispettato se si considera la data di effettiva celebrazione della udienza, cioe' il 24 maggio 2012, come determinata a seguito di differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis comma 4 cpc. Infatti, in mancanza di una espressa indicazione normativa sul computo dei termini, i 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione non devono essere intesi come giorni liberi, ma debbono essere conteggiati secondo la regola generale di cui all'art. 155 c.p.c. in base alla quale 'dies a quo non computatur in termino' (trattandosi, per la costituzione del convenuto, di termini da computarsi a ritroso, deve essere considerato 'dies a quo' il giorno della prima udienza, mentre l'ultimo giorno utile per la costituzione rappresenta il 'dies ad quem').

Si pone quindi il problema della ammissibilita' o meno della costituzione del convenuto, in base all'art. 166 cpc, e quindi della legittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede che il computo sia da riferire alla udienza fissata nell'atto di citazione e non, invece, a quella di trattazione (rectius:

comparizione) effettiva.

Premessa La Consulta si e' gia' pronunziata, in passato, sul quesito in oggetto, sollecitata dal Tribunale di Milano e di Vercelli.

Con ordinanza n. 461 del 2007 (poi confermata con ordinanza n.

164 del 1998) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, in ragione del fatto 'che i giudici remittenti fondano le proprie censure di incostituzionalita' della norma in esame sull'analogia della ratto delle diverse previsioni di rinvio della prima udienza di comparizione, contenute nell'art. 168-bis; quatto e quinto comma, del codice di procedura civile, invocando, per tale motivo, una identita' di trattamento quanto alla disciplina della costituzione del convenuto;

che la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma del citato art 168-bis; deve porsi in relazione al preminente rilievo affidato a detta udienza nella struttura originaria della riforma e particolarmente alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa;

che in tale ragione, del tutto peculiare, va ravvisato il fondamento della deroga al sistema della citazione ad udienza...

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