N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2011, integrato con motivi aggiunti, proposto da Liberatore Benedetta Alessia, Alagia Paolo, Aloia Antonio, Amendola Antonio, Aria Laura, Attisani Stefania, Battisti Carla, Bennati Luciana, Bruno Fernando, Calderoni Mario Cesare,

Callari Gloria Maria, Camilleri Alessia, Capasso Maria Grazia,

Cappello Maja, Cascone Sandra, Corni Luigi, Conti Gemma, Corona Alberta, De Gennaro Francesca De Lisi Carmela, De Tommaso Antonio, De Vita Giuliano, Del Monte Sara, Della Gatta Alessandro, Delmastro Marco, Elia Angela, Falcone Nicoletta, Filosi Alessandra, Gallino Davide, Giordani Patrizia, Greppi Giorgio, Iaconis Paola, Irace Camino, La Pergola Maria Serena, Lobianco Vincenzo, Lotti Adriana,

Lucidi Marina, Lupi Paolo, Marino Antonella, Marroncelli Franca,

Martino Mauro, Mastropasqua Maria Rosaria, Moltedo Marina, Naimo Giuseppe, Perrucci Antonio, Plaustro Federica, Policastro Bernardino,

Provenzano Antonio, Quattromani Antonia, Ragozini Arturo, Salera Giorgia, Sansalone Nicola, Santella Giovanni, Sebastiani Camilla,

Sorice. Aniello, Sparano Laura, Spinelli Carmine, Tulliani Benito,

Vajano Loredana, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Salvatore e Mario Sanino, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio legale Sanino;

Contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) delibera dell'Autorita'. per le Garanzie nelle. Comunicazioni n.

114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23 marzo 2011, con la quale sono state individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 1° maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) comunicazione di servizio dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n.4/11/RUF in data 21 marzo 2011, relativa al monitoraggio delle prestazioni oltre l'orario di lavoro; c) ove occorra, Parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 gennaio 2011, in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78/2010; d) ove occorra ed in parte qua, l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; e) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del nuovo elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 228 del 30 settembre 2011;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/11/CONS del 13 settembre 2011, pubblicata in data 11 novembre 2011, con la quale, in attuazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n.

78/2010 e dell'art. 7 della suddetta delibera n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011,e' stata ridefinita la disciplina della I.F.R del personale dell'Autorita';

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, dell'Istituto Nazionale di Statistica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott.

Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, in punto di fatto, che i ricorrenti con il ricorso introduttivo - dopo aver analizzato la posizione occupata nell'ordinamento dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata 'AGCOM'), nonche' la specifica disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico ed alle carriere del suo personale, al fine di evidenziare la piena autonomia ed indipendenza organizzativa e finanziaria dell'Ente, assicurata dall'ordinamento comunitario, dalla legge istitutiva dell'Ente medesimo, nonche' dalle altre norme dell'ordinamento nazionale - rappresentano che: a) il legislatore con il decreto-legge n. 78/2010, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', ha previsto per il periodo 2011/2013 una serie di norme finalizzate al risanamento dei conti pubblici. In particolare i ricorrenti evidenziano che il legislatore - dopo aver salvaguardato l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento della sola Banca d'Italia, prevedendo che la stessa 'tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo' (art. 3, comma 3) - ha adottato, tra l'altro, un complesso di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa relativa agli apparati pubblici e al impiego pubblico; b) l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni con la impugnata delibera n. 114/11/CONS - sulla base di una errata interpretazione del decreto-legge n. 78/2010, attesa l'irrilevanza di gran parte delle disposizioni ivi contenute rispetto alla posizione dell'Autorita' medesima, ossia delle disposizioni che non fanno espresso riferimento alle Autorita' indipendenti, ma trovano applicazione solo nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - ha operato un taglio dei trattamenti economici complessivi del personale (nella misura del 5% per la parte eccedente i 90 mila euro e nella misura del 10% per quella eccedente i 150 mila euro'), il blocco triennale della progressione di carriera, la modifica del trattamento di fine rapporto e il taglio indiscriminato dei trattamenti di missione;

Considerato che i ricorrenti chiedono quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione della legge 31 luglio 1997, n.

249, dell'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' dell'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Violazione e falsa applicazione del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'AGCOM, nonche' il trattamento giuridico ed economico della stessa Autorita'. Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 2002/21/CE del 7 marzo 2002, nonche' della Direttiva n. 2009/140/CE del 25 novembre 2009.

Violazione e falsa applicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita', contraddittorieta', erronea valutazione dei presupposti di fatto e di dritto, difetto di istruttoria, contrasto con i precedenti.

I ricorrenti sostengono innanzi tutto che la delibera n.

114/11/CONS, nel recepire indiscriminatamente le misure introdotte dal decreto-legge n. 78/2010, non ha minimamente tenuto conto del particolare sistema di autofinanziamento dell'AGCOM, di derivazione comunitaria e basato quasi esclusivamente (nella misura del 99%) sui contributi versati dagli operatori economici del mercato di competenza dell'Autorita', in forza del quale 'il contributo dello Stato che inizialmente (per l'esercizio finanziario 2009) era di circa 2,4 milioni di euro) si e' ridotto, nell'esercizio finanziario 2011, a soli 164.000 euro, a fronte di 62,2 milioni di euro a carico degli operatori'. Ne consegue che 'la delibera impugnata - imponendo le riduzioni di spesa finalizzate a sanare i conti pubblici e migliorare la situazione complessiva del debito dello Stato comportera' che nelle casse dello Stato saranno versate risorse derivanti dai contributi di operatori privati', cosi' violando le norme comunitarie e nazionali in epigrafe indicate, perche' l'Autorita' avrebbe invece dovuto limitare le riduzioni di spesa 'nella misura non eccedente lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato';

II) Violazione e falsa applicazione della legge 31 luglio 1997, n.

249, dell'art. 2, commi 8, 9, 10, 11, 28 e 38, della 14 novembre 1995, n. 481. Violazione e falsa applicazione del Regolamento di cui alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCOM. Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 2002/21/CE del 7 marzo 2002, nonche' della Direttiva n. 2009/140/CE del 25 novembre 2009. Violazione e falsa applicazione del decreto 31 maggio 2010, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita', contraddittorieta', erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contrasto con i precedenti.

I ricorrenti sostengono altresi' che la delibera n. 114/11/CONS, nel recepire indiscriminatamente le misure introdotte dal decreto-legge n. 78/2010, non ha tenuto conto neppure dello speciale regime previsto per la Banca d'Italia dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in forza del quale 'la Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo'. In particolare - posto che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la predetta disposizione deve ritenersi applicabile anche all'AGCOM - gli organi di vertice dell'Autorita' 'avrebbe dovuto attendere le determinazioni della Banca d'Italia'. Del resto 'sulla necessita' per le autorita' indipendenti di ispirarsi alle determinazioni della Banca d'Italia si e' espresso ... il Dipartimento della Ragioneria Generale del Ministero dell'Economia e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT