N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2012

IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di Z. B., nato il 12 agosto 1962 ad Ostuni, maresciallo di 1ª classe A. M. in servizio presso il ..., imputato di:

  1. peculato militare continuato aggravato (artt. 81 cpv c.p., 47 n. 2 e 215 c.p.m.p.), b) peculato militare continuato aggravato (artt. 81 cpv c.p., 47 n. 2 e 215 c.p.m.p.), c) malversazione a danno di militari continuata (artt. 216, 47 n. 2 c.p.m.p., 81 cpv c.p.), d) peculato militare continuato aggravato in concorso (artt.

81 cpv e 110 c.p., 47 n. 2 e 215 cp.m.p.).

Con decreto datato 1° dicembre 2011 il Giudice dell'Udienza Preliminare disponeva il giudizio davanti a questo Tribunale militare del mar. Z. B. in ordine ai reati di a), b), d) peculato militare continuato aggravato e c) malversazione a danno di militari continuata (artt. 216, 47 n. 2 c.p.m.p., 81 cpv c. p.) perche', nello stesso status ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui ai precedenti capi a) e b), avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, la disponibilita' del danaro di altro militare amministrato (mar. C. O.), se ne appropriava e, comunque, lo distraeva a profitto proprio, con le seguenti modalita': utilizzandolo per estinguere alcune rate di suoi mutui, accesi presso societa' di finanziamento e istituti bancari per scopi privati. Condotta questa attuata mediante la predisposizione della documentazione contabile e l'inserimento dei relativi dati nel sistema informatico di trasmissione al Centro Elaborazione Dati A. M. con le seguenti modalita' e nei mesi di seguito elencati: Anno 2008: mese di febbraio euro 247,90. In Martina Franca, nel febbraio 2008.

All'odierna udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la difesa ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p.m.p. che prevede il reato di malversazione a danno di militari in quanto, a seguito dell'abrogazione dell'analogo reato comune previsto e punito dall'art. 315 c. p. (malversazione a danno di privati), si sarebbe determinata una diversita' di trattamento sanzionatorio tra i militari incaricati di funzioni amministrative o di comando ed il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In particolare, in relazione all'ipotesi di condotta mediante 'distrazione', il difensore ha rilevato che - essendo prevista per la fattispecie penale comune, ora regolata dall'art. 323 c. p., una pena da sei mesi a tre anni, mentre per quella militare di cui all'art. 216 c.p.m.p.

una pena da due ad otto anni - il diverso trattamento...

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