n. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2012 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2011, proposto da Andrea Bombana, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Teti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Calvo in Roma, via M. Montefusco, 4;

Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Ceci, Piera Coppotelli e Marco Di Pietropaolo, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Nazionale, 91;

Nei confronti di Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, per l'annullamento: del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, in data 10.02.2011, a firma del Direttore Generale, Dr. Fabrizio Saccomanni, con cui venivano comminate sanzioni amministrative pecuniarie ex artt. 144 e 145 d.lgs. n. 385/93 nei confronti del Sig. Andrea Bombana, nella sua qualita' di ex membro del disciolto Consiglio di Amministrazione della Mantova Banca 1896 Credito Cooperativo s.c., in amministrazione straordinaria;

dell'Atto di proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative, in data 08.02.2011, Prot. n. 0114040/11, redatto dall'area Vigilanza Bancaria e Finanziaria - Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali - Divisione Segreteria Commissione per l'Esame delle Irregolarita' riscontrate nelle attivita' di vigilanza, a firma del capo del servizio, dott. Luigi Di Donato, nonche' del Presidente della Commissione, dott. Stefano Mieli;

del Parere su procedure sanzionatorie in data 08.02.2011, Prot. n. 0118283/11, redatto dal Servizio Consulenza Legale - Divisione Segreteria e Affari Generali, a firma dell'Avvocato Capo, Sig. Marino Ottavio Perassi;

nonche' di ogni altro atto prodromico, contestuale, conseguente e/o successivo ai medesimi tutti notificati al Sig. Andrea Bombana in data 22.03.2011, con nota della Banca d'Italia, Filiale di Brescia, in data 16.03.2011, Prot. n. 234788/11, a firma del Direttore, dott. F. Trimarchi. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia e la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 1215/12 del 7.2.2012;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24.5.2011 e depositato il successivo 7.6.2011, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva l'annullamento dei provvedimenti, pure in epigrafe, evidenziati, che avevano portato all'irrogazione nei suoi confronti da parte della Banca d'Italia di una sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 144-145 T.U.B. per euro 45.000,00 complessivi, in conseguenza di rilevate violazioni nella sua qualita' di componente il consiglio di amministrazione della Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo soc. coop.;

Rilevato che si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che con l'ordinanza sopra indicata questa Sezione disponeva incombenti istruttori consistenti nell'acquisizione di ulteriore documentazione;

Rilevato che le parti depositavano memorie (anche di replica) ad illustrazione delle rispettive tesi difensive;

Rilevato che nella memoria di replica nonche' nella pubblica udienza del 13.7.2012 la Banca d'Italia dichiarava di' eccepire l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. 1), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/10 e 135, comma 1, lett. c) nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 17) dell'Allegato n. 4 del d.lgs. n. 104/10 (Codice del processo amministrativo - c.p.a.) che radicano la giurisdizione, esclusiva ed estesa al merito, di questo...

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