N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2010

IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 7142/2010 RG alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in data 24 maggio 2010, Porrovecchio Luisa ha chiesto venisse accertata la sopravvenuta incompatibilita' di Giuseppe Federico alla carica di deputato regionale, con consequenziale decadenza dello stesso e proclamazione in sua sostituzione di Rossana Interlandi, prima dei non eletti. La ricorrente, elettrice nel collegio della Provincia di Caltanissetta, rilevava come alle elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008 nel collegio provinciale di Caltanissetta e' stata presentata la lista dell'MPA all'interno della quale il piu' votato e' risultato Giuseppe Federico, proclamato eletto, mentre Rossana Interlandi e' risultata prima dei non eletti. Successivamente in data 15 e 16 giugno 2008 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia regionale di Caltanissetta, all'esito delle quali e' stato proclamato eletto alla carica di Presidente Giuseppe Federico, carica tutt'ora ricoperta.

La ricorrente sosteneva che la nomina alla carica di Presidente della provincia regionale di Caltanissetta rilevava quale sopravvenuta causa di incompatibilita' che doveva essere rimossa entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio delle funzioni di presidente o dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla carica di deputato regionale. In particolare, la ricorrente deduceva come la sussistenza della sopravvenuta causa di incompatibilita' derivava dalla l.r. n.

29/1951, come modificata dalla l.r. n. 22/2007, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 143/2010. Anteriormente alle modifiche introdotte con la l.r. n. 22/2007, la l.r. n. 29/1951 prevedeva all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale 'i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province, nonche' i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni'. Il comma 3 dell'art. 62 della medesima legge prevedeva che 'l'ufficio di deputato regionale e' incompatibile con gli uffici e con gli impieghi' indicati - tra l'altro - nel comma 1 dell'art. 8. La legge regionale n. 22 del 2007 ha modificato le cause di ineleggibilita' previste dall'art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951 e ha introdotto un capo capo III concernente specificamente la disciplina delle incompatibilita', mentre ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilita' e di incompatibilita', avendo abrogato, tramite l'art. 1, comma 6, lettera a), l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951.

Pertanto, a seguito della modifica di cui alla l.r. n.

22/2007,sono ineleggibili a deputato regionale: 'a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione'. Essendo stato abrogato l'art.

62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta piu' incompatibilita'.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 143/2010 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 29/1951 cosi' come modificata dalla l.r. n. 22/2007 -, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un comune, compreso nel territorio della regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

La ricorrente prospetta una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale normativa alla luce della sentenza n. 143/2010 nel senso di ritenere l'incompatibilita' tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di Presidente o assessore della provincia regionale.

La possibilita' sostenuta dalla ricorrente di...

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