N. 368 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2010

IL TRIBUNALE Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quater d.lgs. n. 286/98, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Proc.to n. 1633/10 R.G. N. R. - n. 641/10 R.G. Dib.

con riunito proc.to n. 2318/10 R.G. N. R.; n. 922/1012.6. Dib.;

Contro Cotovan Nicola nato Gotesti (Moldavia) il 19 novembre 1981 alias Cotovan Nicolae, nato in Moldavia il 14 novembre 1981, imputato:

del reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 e succ. modd.; in Ferrara il 2 aprile 2010 (decreto Prefetto di Ferrara del 22 marzo 2010);

del reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n.

286/98; in Ferrara il 9 maggio 2010 (decreto Prefetto di Ferrara del 27 aprile 2010);

Visti gli atti dei procedimenti penali suindicati;

  1. Considerato che il Cotovan, in data 2 aprile 2010, veniva tratto in arresto da Militari della Compagnia CC di Comacchio (FE) in quanto inottemperante all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ferrara in data 22 marzo 2010, sul presupposto del decreto emesso in pari data dal Prefetto; che all'udienza di convalida dell'arresto il prevenuto dichiarava di non aver ottemperato al citato ordine in quanto rimasto privo di lavoro e, percio', del denaro necessario per il viaggio;

  2. Considerato che il Cotovan, in data 9 maggio 2010, veniva tratto in arresto da personale della Polizia di Stato della Questura di Ferrara in quanto inottemperante all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ferrara in data 27 aprile 2010, sul presupposto del decreto emesso in pari data dal Prefetto; che all'udienza di convalida dell'arresto prevenuto di non aver ottemperato al citato ordine in quanto la madre era in attesa del permesso di soggiorno e che in Moldavia essi non avevano piu' casa;

    dato preliminarmente atto che a carico del prevenuto, presso l'intestato Tribunale, oltre a quello sopra indicato, risultano i seguenti ulteriori procedimenti:

    n. 7168/09 R.G. N. R.; n. 1856/09 R.G. Dit); violazione art.

    14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98; in Ferrara il 26 novembre 2009 (definito con sent. n. 1730/09; decreto Prefetto Ferrara del 13 ottobre 2009);

    n. 6/10 R.G. N. R.; n. 3/10 R.G. Dib.; violazione art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/98; in Ferrara il 2 gennaio 2010 (definito con sent. n. 1/10; decreto Prefetto di Ferrara del 27 novembre 2009);

    n. 1360/10 R.G. N. R.; n. 557/10 R.G. Dib.; violazione art.

    14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/98; in Ferrara il 21 marzo 2010 (definito con sent. n. 552/10; decreto Prefetto di Ferrara del 5 gennaio 2010);

    n. 2065/10 R.G. N. R.; n. 784/10 R.G. Dib; violazione art.

    14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/98; in Ferrara il 25 aprile 2010 (definito con sent. n. 717/10; decreto Prefetto di Ferrara del 3 aprile 2010);

    in tutte le indicate circostanze l'odierno prevenuto veniva tratto in arresto;

    Ritenuto che la condotta contestata nel procedimento iscritto al n. 1633/10 R.G. N. R. e n. 641/10 R.G. Dib. debba correttamente inquadrarsi nella fattispecie prevista dall'art. 14 comma 5-quater del d.lgs. n. 286/98, cosi come novellato, poiche' l'imputato - come sopra evidenziato - si e' reso responsabile di ulteriori condotte di protrazione del suo stato di soggiorno irregolare e tali condotte, per il periodo successivo all'8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della normativa sulla sicurezza), viene ad essere disciplinata dalla nuova legge, in virtu' della sua natura permanente, configurata dalla dominante giurisprudenza di legittimita' (in ultimo, Cass., V1 sez. pen., 19 marzo 2008, 11. 27049);

    Rilevato, comunque, che anche la prima violazione dell'art. 14 comma 5-ter t.u. imm, era stata accertata successivamente all'8 agosto 2009 e che, a seguito del processo, non potendosi procedere ne' all'espulsione coattiva, ne' d'accompagnamento presso il piu' vicino C.i.e., era stato emesso dal Questore un nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, contenente le indicazioni delle conseguenze penali della permanenza anche reiterata nel territorio dello Stato, ai sensi del comma 5-bis, art. 14 t.u., come modificato dalla legge n. 94/2009;

    Considerato altresi' che, con la disciplina previgente, la stessa giurisprudenza di legittimita' aveva posto un limite alla possibilita' di reiterare gli accertamenti dell'inottemperanza agli ordini di espulsione impartiti mediante l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, stabilendo che, una volta accertata giudizialmente l'inottemperanza da parte dell'immigrato, non si potesse procedere nuovamente all'arresto ed alla relativa contestazione del reato previsto dall'art. 14 comma 5-ter, t.u. imm., per avere il cittadino straniero violato una seconda volta 1'intimazione a lasciare il territorio nazionale, poiche' dopo la prima violazione dell'ordine occorreva procedere necessariamente con l'accompagnamento coatto alla frontiera (Cass., 1 sez. pen., 14 novembre 2005, n. 580) e, solo se lo straniero fosse rientrato dopo essere stato accompagnato ai confini, si poteva procedere ai sensi del comma 5-quater dell'art. 14;

    Rilevato che il predetto limite, ispirato non solo dall'esigenza di perseguire fatti direttamente attribuibili agli immigrati e non anche le inefficienze degli apparati di controllo statuali, ma anche dall'apprezzabile ragione di non celebrare una serie di processi a carico della stessa persona, deve ritenersi caduto con l'entrata in vigore della nuova normativa, che espressamente incrimina la permanenza illegale 'reiterata' nel territorio (art. 14, comma 5-bis) ed attribuisce al Questore un generale potere di disporre la mera intimazione a lasciare il Paese, con la conseguenza che ogni protrazione della permanenza puo' configurare un nuovo reato o un'estensione della permanenza della precedente condotta illecita (a seconda che venga o meno emesso un nuovo ordine di espulsione non coattivo);

    Ritenuto che tale interpretazione e' confermata pacificamente dal tenore dei commi 5-ter e 5-quater dell'art. 14 riformulati dalla legge n. 94/2009 ed in particolare dall'espresso e ripetuto richiamo alla procedura dettata dal comma 5-bis, nonche' dall'espressione 'continua a permanere' utilizzata dal legislatore nel nuovo comma 5-quater in luogo di quella precedente 'che viene trovato';

    Ritenuto, tuttavia, che la nuova disciplina ed in particolare il nuovo comma 5-quater dell'articolo in esame, nella parte in cui consente una serie indefinita di arresti e processi nei confronti della stesso immigrato irregolare deve essere sottoposta ad una valutazione di compatibilita' con la Costituzione, poiche' non appare manifestamente infondata l'ipotesi di un suo contrasto con la carta fondamentale;

    O s s e r v a 1. Violazione dell'art. 3, 1° comma, della Costituzione per l'irragionevole mancata previsione di un giustificato motivo per la permanenza sul territorio nazionale nell'art. 14 comma 5-quater d.lgs. n. 286/98;

    L'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98.

    E' noto come requisito necessario per la configurabilita' del reato di cui all'art. 15, comma 5-ter, T.U. sull'immigrazione, sia l'assenza di un 'giustificato motivo' del trattenimento sul territorio, concetto volutamente generico e non codificato, come tale, comprensivo di una molteplicita' di situazioni oggettive e soggettive anche piu' ampie rispetto allo stato di necessita' ovvero alle ordinarie cause di giustificazione, connesse eventualmente alla tutela dei diritti fondamentali...

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